Art. 8 - Doveri generali
In attuazione dell’art. 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stata predisposta l’unita bozza del Regolamento di servizio.
1. Il personale del Corpo nazionale deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima professionalità, imparzialità e cortesia e mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni, astenendosi altresì, anche fuori dal servizio, da comportamenti o atteggiamenti che possono recare pregiudizio al decoro dell’Amministrazione di appartenenza.
2. Il personale è, inoltre, tenuto al rispetto dell’orario di lavoro, del dovere di diligenza e alla massima lealtà e correttezza nei confronti dei superiori, colleghi e dipendenti a salvaguardia dell’immagine del Corpo nazionale.
3. I rapporti di sovraordinazione sono improntati al massimo rispetto e cortesia.
4. Nei rapporti con il personale si fa uso della qualifica. Quando si tratta di personale appartenente al ruolo dei direttivi e dei dirigenti si fa uso del titolo accademico, della qualifica o della funzione svolta. Nel rivolgersi al dirigente che ricopre l’incarico di dirigente generale Capo del Corpo-Vice Capo Dipartimento vicario, di direttore centrale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di direttore regionale o interregionale e di comandante provinciale si fa uso rispettivamente del titolo di Capo del Corpo, direttore e di comandante.
5. Il personale del Corpo nazionale deve mantenere anche fuori dal servizio condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni.
6. Il personale osserva altresì il codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni adottato con decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 28 novembre 2000.
OSSERVAZIONI ?