Art. 115 - Disposizioni particolari attinenti la sorveglianza e l'accesso del pubblico alle sedi di servizio
In attuazione dell’art. 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, è stata predisposta l’unita bozza del Regolamento di servizio.
1. Presso ciascuna sede del Corpo nazionale, anche ai fini della tutela della sicurezza delle persone e della conservazione dei beni, deve essere garantita la sorveglianza degli accessi attraverso personale appositamente incaricato e sistemi di videosorveglianza. La custodia della sede è assicurata dal personale individuato dal responsabile del turno presente nella sede stessa. Gli accessi devono, di norma, essere tenuti in posizione di chiusura.
2. In caso di mancanza di personale preposto ai servizi di cui al comma 1, il personale delle sedi espleta gli interventi di soccorso dopo avere attivato gli impianti di videosorveglianza, ove presenti, e chiuso i vani di accesso della sede di servizio.
3. Il servizio di sorveglianza dovrà inoltre assicurare la regolamentazione degli accessi al personale esterno all’Amministrazione, provvedendo ad una corretta gestione degli stessi secondo le disposizioni impartite dal dirigente.
4. Il dirigente di ciascuna struttura del Corpo nazionale individua le aree aperte al pubblico, ne definisce gli orari apertura e le modalità di accesso, in modo da consentire la massima soddisfazione dell’utenza. In ogni caso vanno preclusi all’accesso del pubblico tutti i locali in cui viene effettuata l’attività istruttoria dei fascicoli, gli archivi, i locali tecnici destinati ai server ed ai servizi informatici, nonché tutte le aree e gli ambienti a rischi specifico individuati dal dirigente.
5. La visita di aree non accessibili direttamente al pubblico, è consentito solo dietro autorizzazione del dirigente e mediante l’accompagnamento di personale interno che ha il dovere di vigilare sul comportamento degli ospiti anche in relazione alla loro personale esposizione ai rischi ed all’interferenza con l’attività istituzionale.
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