Art. 105 - Servizi di vigilanza antincendio

In attuazione dell’art. 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stata predisposta l’unita bozza del Regolamento di servizio.

Nazionale -

1.     I servizi di vigilanza, sono di norma organizzati con personale libero dal servizio, secondo criteri di equità e rotazione concordati in sede di procedimento negoziale, tenendo conto delle specifiche professionalità e privilegiando la volontarietà.

2.     In caso di indisponibilità di personale su base volontaria, i servizi vengono eseguiti con l’impiego di personale libero dal servizio, appositamente incaricato.

3.     Il personale si presenta alla sede di servizio all’ora prestabilita in uniforme e raggiunge il luogo dell’attività con i mezzi di istituto e le attrezzature necessarie.

4.     Per i servizi di vigilanza nei locali di pubblico il responsabile della squadra, prima dell’avvio del servizio, deve documentarsi sulle condizioni di esercizio e sulle eventuali prescrizioni imposte dalla commissione comunale o provinciale di vigilanza, coordinandosi con i referenti delle altre forze operative istituzionali presenti e con i referenti del servizio di prevenzione e protezione aziendale.

5.     Nello svolgimento del servizio di cui al comma 4, il personale operativo :

a.      prima dell'inizio dello spettacolo ispeziona il locale e controlla gli impianti e mezzi di protezione antincendio, la fruibilità delle vie di esodo e verifica l’efficienza dei sistemi di comunicazione. Laddove venissero riscontrate inosservanze alle prescrizioni regolamentari e a quelle di esercizio imposte dalla commissione provinciale o comunale di vigilanza, che non fosse possibile eliminare prima dell'inizio dello spettacolo, il responsabile del servizio di vigilanza le porta a conoscenza dell'autorità di pubblica sicurezza per l'eventuale adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 82 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Analoga informazione è fornita al comando provinciale dei vigili del fuoco.

b.     Durante lo svolgimento dello spettacolo, verifica che vengano osservate le prescrizioni  regolamentari e quelle di esercizio, finalizzate al mantenimento delle condizioni di sicurezza.

c.     Al termine dello spettacolo, assicura il presidio nel luogo dell'attività per il tempo necessario allo sfollamento del pubblico, ispezionando il locale e le aree di pertinenza al fine di accertare che non siano intervenute alterazioni delle condizioni di sicurezza preesistenti.

d.     Al termine del servizio, il responsabile redige un rapporto relativo alle attività svolte che viene acquisito agli atti del Comando provinciale per gli eventuali, successivi adempimenti.

 

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