Art. 67 - Obblighi del personale libero dal servizio

In attuazione dell’art. 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stata predisposta l’unita bozza del Regolamento di servizio.

Nazionale -

1.     Il personale operativo del Corpo nazionale, ovunque si trovi sul territorio italiano, anche se libero dal servizio, in presenza di una situazione di pericolo per la pubblica o privata incolumità, deve attivarsi, compatibilmente con il mantenimento della propria sicurezza, per tutelare l’incolumità delle persone e la salvaguardia dei beni, informando tempestivamente la sala operativa del Comando provinciale territorialmente competente e rimanendo a disposizione della stessa fino al cessare delle esigenze. In tal caso egli viene considerato in servizio ed assume le funzioni di polizia giudiziaria, effettuando i connessi adempimenti.

2.     Il personale del Corpo nazionale è tenuto a dichiarare presso la sede in cui opera, i propri recapiti, anche telefonici, che l’Amministrazione può utilizzare in caso di urgenza, nel rispetto delle norme vigenti sulla tutela della privacy.

3.     Qualora al personale operativo del Corpo nazionale, libero dal servizio, venga richiesto di rientrare in servizio a seguito del verificarsi di gravi situazioni di emergenza, lo stesso, se non indisponibile per giustificati motivi, si presenta presso la sede di servizio di appartenenza, relazionandosi con il responsabile del turno. Rimangono fermi gli obblighi del personale permanente in servizio di reperibilità di rispettare le modalità di rientro in servizio indicate dall’articolo 37 [reperibilità].

4.     Qualora il personale libero dal servizio rilevi un reato in materia di prevenzione incendi è tenuto a segnalarlo al Comando provinciale competente per territorio per i successivi adempimenti di competenza.

 

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