Art. 33 - Partecipazione del personale ai servizi istituzionali

In attuazione dell’art. 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stata predisposta l’unita bozza del Regolamento di servizio.

Nazionale -

1.     Il personale del Corpo nazionale assicura lo svolgimento dei servizi istituzionali in relazione al ruolo ed alla qualifica posseduta. I servizi vengono espletati durante l’orario di lavoro e, su disposizione del dirigente, in servizio straordinario o al di fuori dell’orario ordinario e straordinario, secondo quanto previsto dal procedimento negoziale, tenendo conto di quanto stabilito dal  comma_2.

2.     L’impiego del personale reso al di fuori dell’orario di lavoro è effettuato mediante programmazione adottando criteri di rotazione ed uniformità, privilegiando la partecipazione volontaria del personale ed assicurando il recupero delle energie psico-fisiche.

 

OSSERVAZIONI ?