Art. 99 - Modalità di espletamento dei servizi di prevenzione incendi
In attuazione dell’art. 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, è stata predisposta l’unita bozza del Regolamento di servizio.
1. Il personale appartenente ai ruoli operativi del Corpo nazionale assicura l’espletamento delle attività di prevenzione incendi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 14 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139. Per ogni ufficio sono individuati i responsabili dei procedimenti amministrativi tenuto conto dei ruoli, delle qualifiche e della specifica formazione posseduta e vigilano sul corretto espletamento dei servizi, Partecipano all’espletamento dei servizi il personale dei ruoli SATI, secondo quanto specificamente previsto dalle rispettive declaratorie professionali.
2. I servizi sono resi in forma obbligatoria, in orario di lavoro ordinario, straordinario o al di fuori dell’orario ordinario e straordinario.
3. Il personale operativo del Corpo nazionale, nell’uniformarsi agli atti di indirizzo emanati dall’Amministrazione, è tenuto all’aggiornamento professionale nelle materie attinenti la prevenzione incendi, anche mediante lo studio dei supporti forniti dall’Amministrazione, nonché a partecipare ai corsi appositamente programmati dal Dipartimento.
4. Nello svolgimento dei servizi il personale è tenuto a qualificarsi, eventualmente esibendo la tessera ed i distintivi di riconoscimento su richiesta dell’utente.
5. Per garantire la qualità delle prestazioni ed assicurare il soddisfacimento degli utenti, il Dipartimento disciplina i rapporti con l’utenza stessa, anche mediante l’eventuale elaborazione di specifiche “Carte dei servizi”.
6. Gli incarichi inerenti i servizi di prevenzione, sono assegnati con criteri di equità e rotazione; quelli attinenti agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i sono assegnati al personale operativo dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi.
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