Art. 93 - Servizi di soccorso resi al di fuori dell'orario di lavoro
In attuazione dell’art. 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stata predisposta l’unita bozza del Regolamento di servizio.
1 Il personale operativo può essere impiegato in servizio di soccorso, anche al di fuori dell’orario di lavoro, nei seguenti casi:
a. Prolungamento dell’orario di lavoro per il completamento degli interventi di soccorso e per la redazione dei relativi atti, su disposizione del Comandante provinciale;
b. Trattenimento in servizio a seguito di contingenti esigenze operative anche legate a stati di preallarme o emergenze in atto che richiedano il trattenimento del personale in turno. Il trattenimento in servizio è disposto dal Direttore regionale o interregionale su richiesta del comandante provinciale competente per territorio e può riguardare tutto o parte del personale del turno;
c. Richiamo in servizio disposto dal Comandante provinciale su autorizzazione del Direttore regionale, per contingenti situazioni operative locali legate all’attività di soccorso, nonché per assicurare la sostituzione di personale inviato in missione per soccorso;
d. Qualora autorizzata la reperibilità, richiamo in servizio disposto dal comandante provinciale per integrare il dispositivo di soccorso ordinario in situazioni operative non fronteggiabili con le ordinarie risorse;
e. Servizi di colonna mobile regionale, assicurati da personale in missione per soccorso, a seguito di mobilitazione nazionale disposta dal Capo del Corpo ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal Direttore centrale per l’emergenza ed il soccorso tecnico. La partecipazione ai servizi di colonna mobile è disciplinata dal Dipartimento.
2 I servizi resi al di fuori dell’orario di lavoro di cui ai punti a), b) d) ed e) del comma 1 sono obbligatori.
OSSERVAZIONI ?