Art. 79 - Composizione e formazione delle squadre
In attuazione dell’art. 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stata predisposta l’unita bozza del Regolamento di servizio.
1. Le squadre sono composte da personale permanente e/o volontario. La composizione e il numero delle squadre previste sul territorio provinciale vengono definite dal Comandante provinciale, sulla base delle direttive emanate dal Dipartimento e della tipologia della sede a cui le squadre appartengono.
2. Ai fini dello svolgimento dell’attività di soccorso, vengono individuate le seguenti tipologie di squadre:
a. squadra standard, denominata “partenza”, attrezzata per l’effettuazione della generalità degli interventi di soccorso, composta da 5 unità, di cui un capo partenza con qualifica non inferiore a capo squadra ed un autista;
b. squadra di appoggio, attrezzata per l’effettuazione di specifiche manovre di supporto all’intervento in relazione alla tipologia di automezzo in dotazione, quali a titolo esemplificativo autoscale, autobotti, autogrù, composta da 2 unità, di cui un autista;
c. squadre di intervento finalizzate a particolari manovre operative, costituite da unità di personale variabile secondo le specifiche direttive del Dipartimento;
d. squadra attrezzata per particolari tipologie di intervento di minore complessità denominata “partenza ridotta”, costituita di norma da 3 unità, di cui un capo partenza ed un autista.
3. Le squadre composte da personale permanente possono comprendere, in sostituzione di una unità permanente, un volontario. Tale sostituzione non può riguardare il capo partenza. Nel caso di distaccamenti misti o stagionali la composizione può variare ma, in ogni caso, non può prevedere meno di tre unità permanenti di cui un capo partenza con qualifica non inferiore a capo squadra ed un autista.
OSSERVAZIONI ?