Art. 86 - Servizi di colonna mobile regionale
In attuazione dell’art. 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, è stata predisposta l’unita bozza del Regolamento di servizio.
1. Il personale del Corpo nazionale partecipa alla gestione di grandi emergenze ovunque esse avvengano sul territorio nazionale o internazionale, per le attività di soccorso pubblico e per esigenze di protezione civile, favorendo il ripristino della normalità, secondo le modalità definite dal Dipartimento.
2. La partecipazione ai soccorsi avviene mediante l’impiego delle colonne mobili regionali. La mobilitazione può avvenire anche in caso di esercitazione disposta dal Direttore regionale o dal Dipartimento, anche per la partecipazione a manovre di protezione civile.
3. La partecipazione alle attività di cui al comma 1 può essere disposta in conformità con quanto previsto dall’articolo 93 (Servizi di soccorso resi al di fuori dell’orario di lavoro).
4. Per assicurare il pronto impiego in caso di calamità, i Comandi provinciali predispongono i turni del personale delle sezioni operative di colonna mobile, secondo criteri di rotazione e nel rispetto dei piani di mobilitazione. A tal fine, tutto il personale operativo è tenuto:
a. a mantenere in ordine e pronte all’uso tutte le dotazioni individuali per la mobilitazione presso la sede in cui presta servizio;
b. ad addestrarsi all’impiego dei mezzi e delle attrezzature di colonna mobile.
5. L’invio delle squadre mezzi è assicurato, nel più breve tempo possibile, e comunque, con tempi e modalità stabiliti dal Dipartimento.
6. In caso di approntamento del campo base dei soccorritori, il personale operativo e di supporto, effettua quanto necessario per l’allestimento ed il funzionamento dello stesso, e dei connessi servizi logistici, secondo le disposizioni del responsabile del campo base.
7. Nell’ambito delle attività di colonna mobile, i periodi di riposo di tutto il personale ed il soddisfacimento delle esigenze logistiche dello stesso vengono assicurati, di norma, all’interno dei campi base dei soccorritori o presso le sedi VF disponibili.
8. In caso di grandi emergenze, il responsabile dei soccorsi può organizzare le squadre anche utilizzando partenze costituite secondo le esigenze.
9. Rimane fermo l’obbligo di rispetto di tutte le procedure di servizio e di intervento, anche per quanto attiene alla redazione dei rapporti di intervento, le attività di polizia giudiziaria e la collaborazione con altri enti e forze operative.
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