Art. 42 - Accertamenti sanitari
In attuazione dell’art. 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stata predisposta l’unita bozza del Regolamento di servizio.
1. Il personale deve sottoporsi agli accertamenti sanitari preventivi e periodici previsti per controllare lo stato di salute dei dipendenti. L’esito degli accertamenti sanitari, nonché il giudizio di idoneità psico-fisica richiesta per l’assolvimento dei propri compiti connessi al rapporto d’impiego, sono riportati, a cura del medico responsabile della struttura sanitaria centrale o territoriale dell’Amministrazione, nel libretto individuale sanitario e di rischio previsto per ciascun dipendente dall’articolo 13 del D.P.R. 10.4.1984, n. 210.
2. Al termine di malattie o infortuni con prognosi medica superiore ai venti giorni il dipendente, su disposizione del dirigente datore di lavoro, deve essere sottoposto al controllo del medico responsabile della struttura sanitaria centrale o territoriale dell’Amministrazione, al fine del giudizio di idoneità psico-fisica al servizio.
3. Al termine di malattie o infortuni con prognosi fino a venti giorni, il medico responsabile della struttura sanitaria centrale o territoriale dell’Amministrazione - sulla base della certificazione di malattia - ha facoltà di eseguire controlli sanitari volti ad accertare le condizioni di salute del dipendente e a verificare la sua capacità di assolvere ai propri compiti.
4. Gli accertamenti sanitari ed i relativi giudizi di idoneità psico-fisica sono altresì obbligatori trascorso il periodo di assenza per malattia o per infortunio di cui all’articolo 12 della legge 5 dicembre 1988 n. 521. In tal caso, il dirigente datore di lavoro, al fine della riammissione in servizio, invia alle competenti Commissioni mediche ospedaliere territoriali militari una specifica richiesta di giudizio medico legale per stabilire se il dipendente sia incondizionatamente idoneo o sia totalmente o parzialmente inidoneo al servizio d’istituto.
5. Gli accertamenti relativi vengono effettuati in conformità alle disposizioni della legge 11 marzo 1926, n. 416 e successive modifiche, del regolamento approvato con regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 e del D.M. 12 febbraio 2004.
6. L’invio all’ospedale militare può essere disposto dal dirigente datore di lavoro, su proposta del medico responsabile della struttura sanitaria centrale o territoriale dell’Amministrazione, per accertamenti medico-legali, finalizzati sia alla valutazione della dipendenza o meno da causa di servizio degli stati morbosi, sia ad esprimere il giudizio di incondizionata idoneità oppure di totale o parziale inidoneità al servizio di istituto.
7. Analogamente a quanto previsto al comma 6, l’invio all’ospedale militare può essere disposto su richiesta del personale.
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