Art. 74 - Articolazione del dispositivo di soccorso

In attuazione dell’art. 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, è stata predisposta l’unita bozza del Regolamento di servizio.

Nazionale -

 

1.     Il Corpo nazionale assicura in modo continuativo e su tutto il territorio nazionale gli interventi di soccorso, utilizzando lo specifico dispositivo costituito da personale, mezzi e sistemi che ne consentono l’immediato impiego. Fanno parte del dispositivo di soccorso:

a.      le sale operative di livello provinciale, regionale e nazionale;

b.     le squadre, ivi comprese quelle che operano in ambito portuale ed aeroportuale;

c.     le componenti specialistiche e specializzate (abilitate);

d.     le colonne mobili regionali;

e.      i servizi di supporto tecnico-logistico all’attività di soccorso.

2.     I dispositivi di soccorso sono predisposti, diretti, gestiti ed impiegati sotto la responsabilità dei dirigenti delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, che si avvalgono dei funzionari di servizio e delle altre figure della catena di comando e controllo; i dispositivi di soccorso possono essere impiegati, in caso di necessità, anche per l’espletamento di altri servizi istituzionali.

3.     Oltre alle squadre ed alle componenti operative presenti nel turno, i dispositivi di soccorso possono essere integrati con personale in turno di reperibilità, da squadre e mezzi predisposti a seguito della stipula di convenzioni o accordi di programma, finalizzati ad assicurare l’incremento dei servizi operativi sul territorio, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

4.     Il dispositivo di soccorso può essere altresì integrato, in caso di contingenti necessità, con personale operativo che presta orario di lavoro giornaliero, in servizio di formazione o di addestramento, ovvero trattenuto o richiamato in servizio, secondo le disposizioni del dirigente responsabile.

 

 

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