Art. 98 - Servizi resi in convenzione ed a pagamento
In attuazione dell’art. 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stata predisposta l’unita bozza del Regolamento di servizio.
1 Sulla base di quanto previsto dalla legge 353 del 21 novembre 2000, nonchè dall’articolo 17 della legge 246 del 10 agosto 2000 e dell’articolo 1 comma 439 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Corpo nazionale, può eseguire attività connesse a programmi straordinari per l’incremento dei servizi di soccorso tecnico urgente derivanti dalla stipula di convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli altri enti locali.
2 I servizi di cui al comma 1 qualora finanziati dall’ente in convenzione, sono di norma organizzati con personale libero dal servizio, secondo principi di equità e rotazione, tenendo conto delle specifiche professionalità e privilegiando la volontarietà.
3 In caso di indisponibilità di personale volontario, i servizi vengono comunque eseguiti con l’impiego di personale libero dal servizio, specificamente incaricato.
OSSERVAZIONI ?