Art. 20 - Diritto di associazione
In attuazione dell’art. 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, è stata predisposta l’unita bozza del Regolamento di servizio.
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, l’adesione del personale ad associazioni ed organizzazioni i cui interessi siano anche indirettamente coinvolti dallo svolgimento delle funzioni dell’amministrazione, deve essere comunicato al Dipartimento tramite il dirigente dell’ufficio di appartenenza.
2. L’Amministrazione valuta eventuali situazioni di incompatibilità tra le attività espletate nell’ambito delle associazioni e quelle del Corpo nazionale, diffidando, se del caso, il personale ad astenersi da tali prestazioni.
3. In ogni caso, per il personale operativo, vengono ritenute incompatibili quelle attività che non consentono il corretto recupero psicofisico o che sono in conflitto di interessi con le funzioni del Corpo nazionale, anche se prestate presso enti ed associazioni senza scopo di lucro, con particolare riferimento al soccorso tecnico urgente ed alla estinzione degli incendi.
OSSERVAZIONI ?