CORSO SAF AVANZATO REGIONE MARCHE - CHIARIMENTI SU PERSONALE DISCENTE

Risposta alla nota N°1249 del 21/01/2026 della DCF

Nazionale -

 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco

Prefetto Attilio VISCONTI

 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ing. Eros MANNINO

 

Al Direttore Centrale per l’Emergenza Soccorso Tecnico e AIB

Ing. Marco GHIMENTI

 

Al Direttore Centrale per la Formazione

Ing. Francesco NOTARO

 

All’Ufficio per le Relazione Sindacali

Vice-Prefetto Floriana LABBATE

 

E p.c. Al Direttore Regionale Marche

Ing. Francesco BENNARDO

 

 

Oggetto: Corso SAF AVANZATO regione Marche- chiarimenti su personale discente Risposta alla nota N°1249 del 21/01/2026 della DCF

 

 

In considerazione della risposta prodotta da questa Amministrazione la scrivente intende esprimere forte disappunto ma anche preoccupazione per i contenuti della stessa.

Non si comprende se questo sia un goffo tentativo dell’Amministrazione di nascondere una violazione evidente delle circolari e norme di settore, ovvero se quello che si è espresso nella nota in oggetto è frutto di un reale ragionamento logico e conoscitivo della materia.

La prima ipotesi non la vogliamo nemmeno commenta; nella seconda ipotesi invece dovremmo sottolineare e ricordare quanto segue:

  1. La circolare DCFORM 11576 del 24/3/2023 oltre ad essere chiara ed esplicita non può essere tacciata di non dare indicazioni aggiornate, altrimenti ad ogni nuovo pacchetto formativo la DCF dovrebbe aggiornare la succitata nota; è consuetudine quando si introduce un nuovo percorso formativo tenere conto del pregresso, se si volessero apportare modifiche lo si deve scrivere esplicitamente proprio perché se una regola non esiste si procede a “sentimento” se la regola esiste o la si cambia o la si applica non si può accettare altra logica;

  2. una direzione regionale non può pensare di inserire ciò che vuole nei percorsi formativi degli specialisti non facendo nessun passaggio con la DCF e con tutte le OO.SS., ricordiamo che l’individuazione del personale che ha accesso ai corsi di formazione è oggetto di concertazione sindacale secondo il comma i dell’art. 40 del DPR 121 del 2022;

  3. Nella Circolare di cui al punto 1, per il personale sommozzatore l’unico tipo di percorso SAF previsto è l’aggiornamento del livello 1B col Basico oppure restare col livello 1A e la circolare lo specifica chiaramente: “fermo restando il possesso dei corsi di formazione di auto protezione (ATP, TPSS, SAF 1A/basico, NBCR 0-1)”;

  4. Il pacchetto didattico SAF AVANZATO non è una nuova introduzione del corpo nazionale ma un aggiornamento del pacchetto SAF 2A già esistente alle nuove regolamentazioni e certificazioni europee in tema di sicurezza sul lavoro;

  5. Si rammenta che la circolare EM 10/2015 ha dato vita alla transizione del settore SAF, nelle norme transitorie specifica già dal 2015 quello che sarebbe stato il percorso formativo per cui la circolare DCFORM 11576 del 24/03/2023 ne ha dovuto necessariamente tenere conto;

  6. La Circolare 21827 del 7/10/2024 definisce l’accesso del personale specialista ai servizi incentivati, all’interno della stessa sono contenuti degli importanti passaggi sui rischi per la salute derivanti dall’utilizzo del personale specialista in attività che non fossero le sue, un esempio può essere la pericolosità di intervenire ad alte quote e poi effettuare delle immersioni che potrebbe sviluppare sindrome da decompressione.

Ci chiediamo come questo personale possa mantenere lo standard dell’abilitazione acquisita e in che modo possa effettuare i mantenimenti previsti dalla circolare DCF1/2025?

Come possa partecipare ai moduli di colonna mobile MO.SAF stabiliti dalla circolare EM 1/2020?

Chi si assumerà la responsabilità di un eventuale infortunio occorso a questo personale durante le attività di mantenimento?

Come si porrà l’Amministrazione nei confronti di altro personale specialista che non ha potuto acquisire questa abilitazione a fronte dei punteggi acquisiti per il passaggio di qualifica?

 

Come si vorrà disciplinare l’eventuale partecipazione del personale specialista abilitato SAF AVANZATO ad attività di presidio specialistico SAF (ad esempio convenzioni stipulate a livello periferico), addestramenti in straordinario o attività fuori dall’orario di lavoro completamente vietate dalla circolare sui servizi incentivati?

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede un perentorio intervento che chiarisca le nostre perplessità e corregga il tiro di una situazione che se non frenata subito produrrà imprevedibili deviazione del sistema di formazione e soccorso del CNVVF. In assenza di una risposta puntuale questa O.S. attuerà tutte le iniziative necessarie per tutelare i diritti dei lavoratori.

 

Si porgono distinti saluti.

 

Per il Coordinamento Nazionale USB VVF

Petiti Carmelo Cosimo