RICHIESTA DI CHIARIMENTI E RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 66, COMMA 4, DEL D.P.R. 64/2012 – ATTIVAZIONE NUCLEO SAPR VENETO DEL 15/16 AGOSTO
A: Direzione Interregionale dei Vigili del Fuoco del Veneto e T.A.A.
Dott. Ing. Cristina D’Angelo
Oggetto: Richiesta di chiarimenti e rispetto delle disposizioni di cui all’art. 66, comma 4, del D.P.R. 64/2012 – Attivazione Nucleo SAPR Veneto del 15/16 agosto 2026
La scrivente Organizzazione Sindacale intende sottoporre all’attenzione della Direzione Interregionale un episodio verificatosi nella notte tra il 15 e il 16 agosto 2026, in occasione dell’attivazione del Nucleo SAPR Veneto per un intervento di ricerca persona nel territorio di Domegge di Cadore (BL).
Da quanto appreso, nell’ambito dell’attivazione il primo pilota SAPR, in servizio presso il Comando di Rovigo, sede del Nucleo, sarebbe stato inviato autonomamente verso Venezia, dove avrebbe dovuto incontrare il secondo pilota SAPR, per poi proseguire verso il luogo dell’intervento.
La circostanza ha suscitato perplessità, tanto da rendere necessario un interessamento della Sala Operativa Regionale, al fine di comprendere per quale ragione il collega di Rovigo fosse stato autorizzato a partire da solo, senza la presenza di un autista.
A fronte delle richieste di chiarimento, inizialmente sarebbe stata rappresentata quale motivazione la carenza di personale presso il Comando di Rovigo. Successivamente, invece, sarebbe stata prospettata una diversa interpretazione, secondo la quale il trasferimento Rovigo–Venezia non sarebbe qualificabile come attività di soccorso e, conseguentemente, il personale avrebbe potuto effettuare autonomamente la conduzione del mezzo.
È proprio tale impostazione che la scrivente ritiene necessario sottoporre a un immediato e puntuale chiarimento.
L’art. 66 del D.P.R. 64/2012 – Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disciplina la formazione e i compiti delle squadre di soccorso, prevedendo al comma 4 il principio secondo cui la squadra di intervento è costituita da almeno due unità.
Tale previsione, a nostro avviso, non può essere interpretata in maniera meramente formale, distinguendo artificiosamente le fasi di un’attivazione operativa in base alla qualificazione del singolo tratto di percorrenza come “soccorso” o “non soccorso”.
Nel caso specifico, infatti, il collega di Rovigo non si trovava ad effettuare un ordinario spostamento personale o logistico, ma era stato attivato nell’ambito di un dispositivo operativo del Nucleo SAPR, finalizzato al successivo impiego in una ricerca persona.
La circostanza che il trasferimento iniziale fosse finalizzato al raggiungimento della sede di Venezia, dove il personale avrebbe dovuto aggregarsi al secondo pilota per proseguire verso lo scenario operativo, non dovrebbe quindi costituire motivo per derogare alle disposizioni che tutelano la sicurezza del personale impegnato nelle attività istituzionali.
A maggior ragione, tale questione assume particolare rilievo alla luce della nota n. 16206 del 15 luglio 2026 dell’Ufficio del Capo del Corpo, con la quale l’Amministrazione ha recentemente fornito un riscontro proprio in merito alla problematica relativa all’impiego di personale operativo in attività con modalità non conformi alla composizione minima prevista dall’art. 66 del D.P.R. 64/2012.
Riteniamo pertanto necessario evitare che, attraverso interpretazioni estensive o artificiose delle disposizioni, si possano creare situazioni nelle quali il personale venga lasciato solo durante trasferimenti comunque funzionali e direttamente collegati all’attività operativa per la quale è stato attivato.
La carenza di organico di un Comando non può diventare, a nostro avviso, una giustificazione per derogare alle disposizioni in materia di sicurezza e organizzazione del soccorso. Allo stesso modo, non riteniamo condivisibile che tale problematica possa essere risolta attraverso la semplice qualificazione di una parte del trasferimento come attività “non di soccorso”, quando lo spostamento è direttamente conseguente all'attivazione del Nucleo e propedeutico allo svolgimento dell'intervento.
Una simile interpretazione rischia infatti di creare un precedente pericoloso, consentendo di considerare separatamente singole porzioni di un’attività operativa che, nella sua concreta finalità, rimane riconducibile all’attivazione di una squadra o di un nucleo di soccorso.
La scrivente ritiene che la questione non possa essere liquidata come una semplice problematica organizzativa del Comando di Rovigo. È in gioco, infatti, il rispetto delle disposizioni che regolano l'impiego del personale operativo e, soprattutto, la necessità di garantire che le attività istituzionali vengano svolte nel pieno rispetto delle condizioni minime di sicurezza previste dalla normativa vigente.
Si chiede pertanto un urgente riscontro e, nelle more dei chiarimenti richiesti, che venga garantita l’applicazione uniforme delle disposizioni previste dal D.P.R. 64/2012, senza ricorrere a interpretazioni che possano determinare una riduzione delle condizioni di sicurezza del personale.
Distinti saluti.
per il Coordinamento Regionale USB VVF Veneto
Pier Davide Spavone