RELAZIONI SINDACALI
PADOVA, MASSA CARRARA
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Capo Dipartimento
Prefetto Laura LEGA
Tramite:
Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento
Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento
Viceprefetto Alessandro TORTORELLA
Al responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali
Viceprefetto Bruno STRATI
Oggetto: RELAZIONI SINDACALI
Il 20 maggio 1970, il Parlamento della Repubblica approvava la legge n. 300 definita lo Statuto dei diritti dei lavoratori: una vera e propria svolta nell'ambito delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro, sotto la spinta del cosiddetto autunno caldo del 1969. Anche se il diritto del lavoro è una disciplina giuridica relativamente recente, si sviluppa a partire dalla prima metà dell''800, quando emerse la necessità di conciliare le esigenze di tutela dei lavoratori con quelle della produzione. e da qui il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza ed orientato alla prevenzione dei conflitti, principi che debbono essere condivisi tra le parti. Per relazioni sindacali si intende l'insieme dei rapporti giuridici intercorrenti tra il datore di lavoro ed i lavoratori subordinati - intesi come collettività - all'interno dei luoghi di lavoro, allorquando queste relazioni vengano a realizzarsi tramite un soggetto intermedio, ovvero il sindacato, rappresentante delle istanze e degli interessi dei dipendenti. Premesso quanto in parola. Il sindacato è la controparte che dialoga con il datore di lavoro, recependo le indicazioni dei propri iscritti che rappresenta.
Tipicamente vengono definiti dei tavoli negoziali dove il datore di lavoro, o i suoi rappresentanti, e quelli dei sindacati aventi rappresentatività condividono e risolvono conflitti generati da una delle due parti (es rivendicazioni salariali, richiesta di turni o straordinari, messa in mobilità del personale, etc..). In sintesi le relazioni sindacali consistono nell'insieme delle regole vigenti in materia, all'interno del vigente ordinamento giuslavoristico: questo vale anche nei rapporti tra Stato ed imprese, da un lato, e dall'altro per i medesimi lavoratori dipendenti pubblici.
Tali rapporti sono normati a partire dalla Legge 300/70. Lo Statuto proteggeva la libertà di opinione dei lavoratori, impediva di svolgere indagini in proposito ai datori di lavoro e limitava fortemente i controlli e le intrusioni nella privacy dei lavoratori (fino a quel momento, le perquisizioni corporali in uscita dalla fabbrica erano episodi comuni). La stessa prevede, tra i vari aspetti, l'obbligo, per il datore di lavoro che intenda adottare un provvedimento disciplinare, di contestare l'addebito al lavoratore. La contestazione deve essere specifica, deve esporre i fatti in modo chiaro per consentire al lavoratore di individuare il comportamento contestato e difendersi. partendo sempre dal presupposto che la stessa si definisce Statuto dei Lavoratori (la Legge 20 maggio 1970 n. 300) poiché reca le “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”. Lo Statuto afferma che il lavoratore ha diritto sia di manifestare liberamente le proprie opinioni politiche e sindacali, sia di non farle conoscere; al datore di lavoro è vietata qualsiasi indagine in proposito; inoltre vieta qualunque forma di discriminazione tra i lavoratori.
Premesso quanto sopra, per la scrivente Organizzazione Sindacale le buone e corrette relazioni sindacali sono la sommatoria tra le relazioni territoriali e quelle nazionali. L'una è legata imprescindibilmente all'altra.
Ora, che realtà territoriali come quelle insorte dopo che il dirigente del comando di Padova ha deciso di intraprendere una battaglia personale contro la scrivente Organizzazione Sindacale, personalizzando lo scontro. Vessando i lavoratori e sovvertendo gli ordini delle cose fino ad arrivare a scrivere discipline che lo stesso dipartimento ha ritenuto assurde e illegittime. Lo stesso dirigente veneto ha violato più volte la privacy e le rispettive norme contratuali. Che il dirigente del comando di Massa Carrara da oltre un anno non vuol dare conto ad una richiesta di accesso agli atti che nei vari tentativi di conciliazione gli stessi arbitri designati hanno dichiarato la legittimità della nostra richiesta. Ma ad oggi ancora nulla. Tutti questi sono atteggiamenti che minano i rapporti sindacali tra la scrivente struttura nazionale e il dipartimento. USB è una, unica e indivisibile.
Quindi la scrivente, chiede che il superiore dipartimento intervenga nel più breve tempo possibile.
Grazie mille!
il Coordinamento Nazionale USB VVF