LA POSSIBILE EVOLUZIONE DEL COMANDO DI PISTOIA
NUOVI EPISODI IN ARRIVO...
Al Dirigente Provinciale CNVVF Pistoia
Ing. Fabio TOSSUT
Oggetto: nota a verbale incontro del 6/3/23
La scrivente o.s. chiede espressamente che la presente nota sia inserita come allegata al verbale/resoconto come in oggetto, al fine di chiarire espressamente la posizione di questa organizzazione sindacale.
Come già esposto nell’incontro precedente del 6 e 27/2/23 riteniamo i criteri di mobilità interni al comando in essere assolutamente inapplicabili e in conflitto con la normativa nazionale, cosa che pone gli stessi come fuori norma.
Anche nella informativa fornita con prot.2052 del 23/2/23 con allegata bozza Odg “criteri per la mobilità del personale operativo” già trattata nell’incontro del 27/2 abbiamo espresso nella precedente nota a verbale i punti di contrarietà e quelli su cui siamo a favore.
La maggiore contrarietà resta sulla suddivisione per “comparti” tra vigili e autisti, andando a penalizzare questi ultimi su una divisione che non esiste nel CNVVF né in nessun contratto di lavoro. A favore delle prerogative in seno al Dirigente provinciale per la corretta organizzazione del servizio di soccorso, di sua competenza, e sulle eventuali necessità di riequilibrio di personale in funzione di qualifiche e anzianità, tra turni della stessa sede.
Incarichi gestionali: posizione favorevole di questa os con alcuni appunti. Considerata l’importanza del ruolo di cui al punto 2 capo autorimessa provinciale si propone la nomina di un responsabile e, a rotazione mensile tra i turni, di un addetto da individuare tra il personale vigile in possesso di patente almeno cat.II°. Questo risolverebbe eventuali carenze e eleverebbe la consapevolezza e la preparazione e collaborazione con il settore per la gestione del parco automezzi, indispensabile per il CNVVF.
Si propone anche una rotazione periodica con scadenze annuali o bi-annue negli incarichi gestionali ritenuti strategici e indispensabili.
Per quanto riguarda i ruoli dei punti 5-6-7 si chiede orario di lavoro in 12-36, specie per i capo distaccamento (se disponibili) in quanto previsti nel DM sulle piante organiche.
Banca ore: assolutamente contrari alla proposta che non ha riscontro normativo o dettato da note ministeriali. La banca ore che è stata ampiamente e per molti anni in positivo e che adesso forse i lavoratori riscuoteranno tra 2 o 3 anni non era oggetto di messa a pagamento pur dovere contrattuale del datore di lavoro. Adesso che si trova per qualche ora in negativo si vuole estorcere i riposi compensativi al personale generando eventuali eccessi di ore lavorate. NO GRAZIE.
Odg straordinari: l’Odg 75/2022 ha un vizio di forma che andrebbe sanato. Fermo restando la correttezza dell’applicazione del dettato normativo sulla gestione del limite dell’orario straordinario, con questi Odg si stravolge il senso della nota ministeriale. Lo straordinario, nell’accezione del termine, è un orario che il lavoratore presta in forma straordinaria e non può che essere su base volontaria, escluso il soccorso tecnico urgente. Dato per consolidata questa affermazione è evidente che nel testo “Si considerano autorizzate al pagamento fino a 10 ore mensili di straordinario espletate dal personale che darà la propria disponibilità allo svolgimento dello stesso, fermo restando la richiesta volta per volta (anche verbale) ad espletare lavoro straordinario del rispettivo responsabile di area e per i responsabili di area del Comandante.” ci sia una incongruenza legata al fatto che lo straordinario, non per soccorso, non può essere imposto a nessun lavoratore né dal responsabile area né dal Comandante.
Odg pausa mensa: si cita l’articolo 26 del CCNL integrativo del 2002. Per completezza e correttezza dobbiamo però prendere in considerazione anche la normativa più recente, in particolare gli articoli 24 e 62 (commi 1 e 2).
Inoltre, nel DPR 7/5/2008, c’è la valutazione scritta nell’articolo 8 comma 5; “fatte salve le condizioni diversamente disciplinate”.
Pertanto la invitiamo ad una rivalutazione della bozza che recepisca la normativa attuale e non un Contratto integrativo di 21 anni fa.
Criteri assegnazioni/parificazioni turni stessa sede: siamo in linea di massima d’accordo ribadendo l’autonomia del Dirigente provinciale quale responsabile del dispositivo di soccorso. Si suggerisce di indicare tra le qualifiche da tenere presenti nei turni gli autisti III° e IV° grado.
Ribadiamo che lo spostamento da sede comporta adempimenti legati a normative che disciplinano le “Indennità di trasferta”.
Per quanto concerne la citata nota Funzione Pubblica per il trasferimento Leggi speciali, in particolare L.104/92, facciamo notare che la stessa è, come specificato nell’oggetto della stessa, un “parere” e pertanto non vincolante e che non ha valore superiore ad un accordo sindacale nazionale integrativo, quello del 2016 e che lo stesso parere è legato alla valutazione su “extra-organico”. Considerando che raramente se non mai nel CNVVF si raggiunge l’organico delle piante previste da DM 2019 risulta del tutto superflua.
Tutto ciò risulta particolarmente evidente nell’ultimo capoverso del citato parere espresso nella nota della Funzione Pubblica.
Inoltre, proprio perché la materia è da definire, sono in essere incontri appositi in confronti tra dipartimento e oo.ss. nazionali proprio in questi giorni.
Chiediamo quindi di non tenere conto di questo punto nella contrattazione.
CHIEDIAMO ESPRESSAMENTE CHE QUESTE POSIZIONI SIANO ALLEGATE AL VERBALE/RESOCONTO.
Cordiali saluti.
per il Coordinamento Provinciale USB VVF Pistoia
Claudio Mariotti