CI VOLEVA IL CONSIGLIO DI STATO PER ASCOLTARE FINALMENTE I RILIEVI E LE OSSERVAZIONI FATTE DA USB-VVF AI TAVOLI NEGOZIALI ED AL RELATIVO STATO DI AGITAZIONE NAZIONALE SUL RIORDINO?
Durante tutti gli incontri al tavolo negoziale del “sentito sindacale” in merito al “riordino” del CNVVF, ovvero la Legge delega n.1053 e la successiva proroga della Legge delega 105/2026 per la modifica dei D.lgs 217/05 e 139/06, con i testi di 280 pagine forniti il pomeriggio prima del giorno degli incontri, questa organizzazione sindacale aveva più e più volte esposto le contraddizioni e rilievi normativi sull’articolato. Contrarietà di questa O.S. che ha determinato la non sottoscrizione e il relativo Stato di Agitazione nazionale proclamato il 10 dicembre 2025 (prot.110/25).
Oggi, a distanza di nove mesi, il Consiglio di Stato sospende l’espressione del parere e rimanda il testo al 30 settembre con una serie di motivazioni normative e giuridiche ma anche sostanziali con argomentazioni che USB aveva già espresso sui tavoli di consultazione e nello stesso Stato di Agitazione.
Criticità sulla Procedura e sul Metodo. Avevamo denunciato che i testi di modifica sono forniti "poche ore prima del confronto", quasi a voler definire solo formalmente il "sentito sindacale", criticando la mancanza di un reale coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. Il Consiglio di Stato rileva una "analisi di impatto della regolamentazione" non adeguata e, soprattutto, l'omessa attivazione della consultazione con i destinatari dell'intervento. Sottolinea che la consultazione è un momento essenziale e non un mero adempimento formale. In particolare, il CdS richiama il parere n. 1226 del 10 luglio 2026 in cui l'omessa consultazione ha condotto a un parere parzialmente negativo.
Accesso alle Qualifiche e Progressione di Carriera. Siamo fermamente contrari allo scrutinio per merito comparativo per le progressioni di carriera, ritenendo che non garantiscano trasparenza, non essendoci parametri oggettivi, e favorendo valutazioni soggettive e legami personali, chiedendo ogni volta lo stralcio di questo metodo. Il Consiglio di Stato infatti solleva dubbi di compatibilità costituzionale sull'uso dello scrutinio per merito comparativo e sui concorsi interni come modalità quasi esclusiva di accesso alle qualifiche superiori (es. Ispettore). Richiama la giurisprudenza della Corte Costituzionale secondo cui il concorso pubblico è la regola e le deroghe (concorsi interni) devono essere limitate e giustificate da esigenze eccezionali di buon andamento. L'eliminazione del concorso esterno per l'accesso a Ispettore è vista con forte perplessità dato che nelle altre amministrazioni, Polizia di Stato compresa, esso avviene in rispetto delle norme. Il CdS, al §14.2, afferma che "la modifica in questione determina un rilevante disallineamento rispetto alla disciplina generale concernente le progressioni verticali"
Valorizzazione del Personale e Ruolo degli Ispettori. Abbiamo sempre affermato che la riforma non valorizza il personale non Direttivo e non Dirigente chiedendo che agli Ispettori venga riconosciuto un ruolo preciso e operativo, inserendoli stabilmente nei turni di soccorso 12/24-12/48, e non siano usati come "facchini" dei ruoli direttivi. Il Consiglio di Stato, sebbene non usi lo stesso linguaggio, rileva una carenza di chiarezza nelle funzioni attribuite al personale. In particolare, all'articolo 18, nota che le funzioni dell'Ispettore non sono definite, parlando solo di "collabora" con tutti, senza un ruolo preciso, Il CdS, al §9.3, rileva che "non sono enunciate le 'funzioni' [...] ma sono indicati specifici compiti, operazioni od attività" e che "dette funzioni dovrebbero essere quindi specificamente attribuite (e definite, preferibilmente in forma di elenco)" il che si allinea alla richiesta di USB di definire meglio compiti e funzioni.
Personale Tecnico-Professionale e Ruoli di Rappresentanza (Banda Musicale e Fiamme Rosse). Abbiamo esposto la nostra posizione chiedendo la riqualificazione del Ruolo Tecnico Professionale, il riallineamento delle qualifiche e la possibilità di transito verso altre amministrazioni. Per la Banda Musicale, l'inquadramento nei profili economici di Ispettore Antincendi, l'istituzione di figure come Vice Maestro e Archivista, e un ampliamento dell'organico a 60 elementi. Per le Fiamme Rosse, il legittimo ampliamento della pianta organica. Per il Consiglio di Stato, pur non entrando nel merito delle richieste economiche, rileva una carenza di chiarezza e di coordinamento nella disciplina del personale tecnico e dei ruoli di rappresentanza. Ad esempio, segnala la necessità di chiarire i "profili professionali ove previsti" e di indicare espressamente le disposizioni vigenti per il personale delle Fiamme Rosse. Sulla Banda Musicale, pur non parlando di inquadramento economico, il Consiglio si concentra sulla correttezza delle procedure di accesso e sulla necessità di disciplinare i decreti attuativi. Il CdS, ai §§19-23, rileva che "non sono espressamente attribuite funzioni al personale del ruolo degli assistenti tecnici [...] ma sono indicati compiti, operazioni o singole attività". Analogamente, ai §§43-45, per i ruoli di rappresentanza (Banda Musicale e Fiamme Rosse), il CdS rileva carenze di chiarezza e rinvii a decreti attuativi non specificati
Attribuzione della Qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza. Ci siamo da sempre opposti a tentativi di militarizzazione e equiparazione a forze di polizia o militari, i Vigili del Fuoco italiani fanno soccorso tecnico urgente e non possono e devono essere una ulteriore forza di polizia considerata la evidente disparità nei paesi della UE dove non sono presenti così tanti corpi e forze di polizia come in Italia. Siamo fermamente contrari all'attribuzione della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, definendola un "equivoco semantico", oltre che normativo, sostenendo che i Vigili del Fuoco hanno il compito istituzionale di soccorso e salvaguardia, non di ordine pubblico e chiedendo fermamente di recedere da tale posizione. Il Consiglio di Stato pur non esprimendosi esplicitamente contro, solleva dubbi sulla portata innovativa di questa previsione. Rileva che l'articolo 8 della Legge 1570/1941 conferisce la qualifica solo in relazione al "servizio antincendi", mentre lo schema la estende a "nell'esercizio delle proprie funzioni", che sono molto più ampie. Il CdS, al §9.1, afferma che "l'intervento in questione pare connotato da una portata in parte innovativa, peraltro in assenza di specifici criteri della legge delega che abilitino ad intervenire in tal senso, sicché l'innovazione ingenera perplessità sotto il profilo della compatibilità con la legge di autorizzazione". La qualifica di agente di pubblica sicurezza, infatti, è conferita dal menzionato articolo 8, primo comma della legge n. 1570 del 1941 non tout court, bensì unicamente in relazione al servizio antincendi, come si desume tanto dall’intitolazione di tale Legge (“Nuove norme per l’organizzazione dei servizi antincendi”) quanto dalle allora competenze (1941) intestate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal non più vigente articolo 1, essenzialmente riferite alla “prevenzione” e all’“estinzione degli incendi” essendo il richiamo all’apporto di “soccorsi tecnici”. Rileva che eventuali innovazioni siano in contrasto con il mandato del Disegno di Legge e delle misure in esso indicate. Chiede infatti di rivalutare l'attribuzione limitandone l'ambito oggettivo, in coerenza con la norma vigente, altrimenti sarebbe necessario l’abrogazione dell’art.8 della Legge 1570/1941. Si cita un passaggio fondamentale del CDS. “è dubbia la correttezza del richiamo alla lettera d) del medesimo articolo della Costituzione, poiché il Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si innesta nel sistema difesa, né costituisce una “Forza armata”, anche al fine della disciplina dell’uso di armi, munizioni ed esplosivi (il pertinente riferimento non pare, invero, alla “sicurezza dello Stato”, sibbene alla “sicurezza” (rectius: pubblica) di cui alla successiva lettera b)”.
Organizzazione e Soccorso. Contrari all'istituzione delle Direzioni Centrali di Coordinamento Interregionale, ritenendo che intralcino e rallentino il soccorso creando nuovi posti di funzione. Ci opponiamo all'istituzione del "Comandante Generale", chiedendo che il Corpo sia parte organica della Protezione Civile. Il Consiglio di Stato non si esprime nel merito dell'opportunità politica di queste figure, ma rileva profili di criticità giuridica. In particolare, al §6.1, si riserva di formulare osservazioni "in ordine alla sussistenza, per talune Regioni a statuto speciale, di forme di autonomia differenziata in materia di 'servizi antincendio', con il corollario di prevedere, all'uopo, clausole di salvaguardia e/o di autonomia". Ad esempio, sulla nuova denominazione di "Comandante Generale", pur non opponendosi, segnala la necessità di un adeguato inquadramento. Sull'organizzazione, sottolinea la necessità di chiarire l'impatto delle nuove strutture.
Prevenzione Incendi e Compiti Istituzionali. Da sempre chiediamo che il Corpo Nazionale debba collaborare obbligatoriamente alla redazione dei piani di emergenza comunali come componente fondamentale della Protezione Civile considerando che ad ogni emergenza locale o nazionale i Vigili del Fuoco sono sempre in prima linea sul campo ma esclusi dalla regia dei Piani di Emergenza. Il Consiglio di Stato, pur non intervenendo specificamente questo punto, al §86.2 chiede di "chiarire l'effettiva portata applicativa della disposizione, la compatibilità dell'intervento con la legge di delega e il suo impatto sulle attività a maggior rischio di incendio, sul decreto legislativo n. 105 del 2015 [...] nonché sulle competenze del Corpo relative alla conformità alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi". Osserva che sulle modifiche all'articolo 14 del D.lgs. 139/2006 (soppressione dei riferimenti al rilascio di certificati di prevenzione incendi) c’è una evidente tensione sulla portata dei compiti istituzionali del Corpo. Il Consiglio chiede chiarimenti sulla compatibilità di tali modifiche con la legge delega e sull'impatto sulla sicurezza.
Sull'incompatibilità con la legge delega. Il CdS, al §6.1, solleva dubbi sul fatto che la legge delega "non consenta interventi modificativi e integrativi che riguardino disposizioni del decreto legislativo n. 97 del 2017 diverse da quelle aventi a oggetto i decreti legislativi n. 217 del 2005 e 139 del 2006 o, comunque, a queste strettamente connesse". Questo è un punto cruciale che USB intende enfatizzare così come ha fatto in ogni occasione di confronto.
Il parere del Consiglio di Stato conferma le criticità denunciate da USB VVF e sospende l'espressione del parere definitivo in attesa del parere della Conferenza Unificata, delle valutazioni dell'amministrazione e del testo emendato.
USB VVF continuerà a vigilare e a sostenere le proprie ragioni nei tavoli negoziali e nelle sedi istituzionali
il Coordinamento Nazionale USB VVF