ARTICOLO 91 D.P.R. 64/2012 - Servizi di vigilanza antincendio

Nazionale -

 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Capo Dipartimento

Prefetto Laura LEGA


Tramite:                                                                                              
Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento
Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento
Viceprefetto  Alessandro TORTORELLA



Al responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali

Viceprefetto  Renata CASTRUCCI

 

Oggetto: articolo 91 D.P.R. 64/2012

 

Gentili in indirizzo,

dal territorio pervengono atti di dirigenti provinciali  (Roma, Frosinone, Livorno ecc.) che intendono applicare servizi di vigilanza antincendi in forma coercitiva al di fuori dell’orario ordinario e straordinario di lavoro.

Nel ribadire il concetto che il tempo libero al di fuori dell’orario di lavoro è proprio di ogni lavoratore, si vuol sottolineare che nel tempo questo concetto è stato anche oggetto di provvedimento giudiziario promosso da questa organizzazione sindacale.

Lo stesso procedimento giudiziario ha emesso sentenza che sancisce la non OBBLIGATORIETÀ dei servizi di vigilanza fuori dall’orario di lavoro ordinario straordinario e di turnazione.

Invitiamo pertanto l’amministrazione centrale a riportare su un piano di correttezza le sue strutture periferiche al fine di evitare conflitti locali.

Restiamo in attesa di urgente riscontro chiarificatore o saremmo costretti ad azioni sindacali in ogni ambito locale dove questi atti si compiono.

Cordiali Saluti.

 

 

 

il Coordinamento Nazionale USB VVF