APPLICAZIONE LAVORO AGILE VIGILI DEL FUOCO
Al Ministro dell'Interno
Prefetto Luciana LAMORGESE
Al Sottosegretario di Stato all'Interno
On. Carlo SIBILIA
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Capo Dipartimento
Prefetto Salvatore Mario MULAS
Tramite:
Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento
Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento
Viceprefetto Roberta LULLI
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Vice Capo Dipartimento Vicario
ing. Fabio DATTILO
Al responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali
dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI
Egregi,
la scrivente Organizzazione Sindacale, in relazione alla disposizione del Capo del Corpo mirata a mantenere ai numeri minimi le sedi VF di tutta Italia al fine di prevenire i rischi di possibile contagio al Covid19 del personale, considerato che viene comandato ai lavoratori di usufruire di tutte le ferie residue 2019, considerato che molti di essi stanno già usufruendo delle ferie 2020 a causa della chiusura di uffici e servizi connessi, chiediamo che venga applicato integralmente il DL 17 Marzo 2020 n.18 art.87 comma 6 e 7.
Il dispositivo normativo prevede infatti che il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco puo'essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio, ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza, adottato secondo specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti. Tale periodo è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato.
Inoltre il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per le cause di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, è collocato d'ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti dall'articolo 37, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Pertanto, alla luce della norma sopra descritta, si ritiene che debbano essere impiegati in ogni sede i numeri minimi così come disposto dalla nota del Capo del Corpo, che debbano essere attuate tutte le procedure di Smart Working e che i lavoratori “non essenziali” alla funzionalità minima del dispositivo di soccorso, su valutazione e disposizione del dirigente provinciale siano posti in “dispensa” ai sensi del DL in oggetto.
Inoltre è indispensabile che il Dipartimento, come citato nel comma 6, emani specifiche disposizioni che i dirigenti provinciali poi mettano in atto, attraverso procedure di “dispensa” citate nel provvedimento normativo, che si adeguino i gestionali ministeriali al provvedimento con apposito codice su SIPEC per garantire l’assenza giustificata e da computare ai fini del servizio.
Restiamo in attesa di urgente riscontro alla presente.
Cordiali saluti.
per il Consiglio Nazionale USB VVF
Claudio Mariotti