AGGRAVAMENTO alla dichiarazione dello stato d’agitazione di categoria

Nazionale -

Al Ministro dell'Interno
Prefetto Luciana LAMORGESE


Al Sottosegretario di Stato all'Interno


 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Capo Dipartimento

Prefetto Salvatore Mario MULAS


Tramite:
Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento
Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento
Viceprefetto Roberta LULLI

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Vice Capo Dipartimento Vicario
ing. Fabio DATTILO

Al responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali

dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI
 

 

Oggetto:  AGGRAVAMENTO alla dichiarazione dello stato d’agitazione di categoria - volontà di promuovere lo sciopero nazionale della categoria Vigili del Fuoco - richiesta del tavolo di conciliazione ai sensi della Legge 146/90 e/o legge 83/2000 e successive modifiche [prot. 104 del 23 agosto 2019].

 

La scrivente Organizzazione Sindacale, in riferimento all’oggetto, contesta:

 

La bozza di decreto di decreto del servizio nautico e anticendio portuale del Corpo Nazionale ed altresì l'impiego del personale specialista nautico per interventi ordinari in ambito terrestre.

 

"Pervengono lamentele, così come anticipato per le vie brevi, concernente l’impiego del personale VVF appartenente ai ruoli nautici, per interventi ordinari in ambito terrestre.

Il personale inquadrato nelle qualifiche dei nautici vigili del fuoco, dei nautici capi squadra e dei nautici capi reparto in possesso dei brevetti di Coperta e di Macchina, in servizio nei Nuclei Nautici presso i distaccamenti portuali, costituisce il personale che determina la componente nautica del Corpo nazionale ai sensi del D.lgs. 139/2006, come meglio specificato ai sensi degli articoli 45 (Attività specialistiche), 46 (Organizzazione delle specialità) e 47 (Impiego degli specialisti) del Titolo VIII del Capo I (Specialità) del D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64, tanto da percepire anche le relative e specifiche indennità economiche. Con la recente emanazione delle modifiche ordinamentali imposte dal D.lgs. 127/2018, considerando le funzioni attribuite, ogni utilizzo del personale specialista nautico in ambito terrestre, è da considerarsi quindi illegittimo e costituisce perciò fatto illecito.

Sin dal 2012, sebbene in attesa dei ruoli specialistici infine istituiti nel 2018, l’impiego operativo del personale specialista nautico, in servizio presso i distaccamenti portuali, è stato disciplinato, specificamente, dagli articoli 69 (Attività delle componenti specialistiche e specializzate) e 71 (Servizio antincendi portuale) dello stesso D.P.R. n. 64/2012, ove è previsto, tra l’altro, che il personale in servizio nei distaccamenti portuali, inserito nel dispositivo del soccorso del Comando VV.F. da cui dipende, assicura: - i servizi di soccorso e lotta antincendio (da effettuarsi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, nonché in mare con il coordinamento della Capitaneria di Porto) secondo le modalità definite dallo stesso D.P.R. n. 64/2012, dalle specifiche disposizioni nazionali ed internazionali e dai piani di emergenza, ed effettua, sotto la direzione di un responsabile in turno, le attività previste dall’art. 69 (Attività delle componenti specialistiche e specializzate) osservando le specifiche disposizioni inerenti le attività, le modalità di impiego ed il coordinamento manate dal Dipartimento; - la conduzione e l’impiego delle unità navali antincendio in funzione dei mezzi nautici in dotazione, con personale specialista specificatamente previsto per la conduzione del mezzo nautico ; - la squadra di intervento portuale opportunamente integrata da altro personale (ovvero generico) costituito da un minimo di quattro unità opportunamente addestrato (ovvero abilitato soccorritore portuale), di cui almeno una unità con qualifica di capo squadra; - gli interventi anche nelle zone esterne al sedime portuale, purché limitrofe, fermo restando che, in caso di interventi di non breve durata, la squadra portuale impiegata in prima istanza deve essere sostituita, nel più breve tempo possibile, da altra squadra proveniente dal territorio; - la risposta tempestiva agli allarmi attivati; - le attività connesse alla programmazione di piccola manutenzione preventiva dei mezzi di soccorso ed antincendio ed alla verifica del mantenimento dell’efficienza dei mezzi, dispositivi e materiali in dotazione.

A ciò va aggiunto che il comma 2 dell’art. 47 (Impiego degli specialisti) prevede che l’eventuale impiego degli specialisti (ovvero per il quesito posto, anche gli specialisti nautici) in altre attività, può essere disposto in base alle direttive impartite dal Dipartimento. Ciò premesso, appare evidente che l’art. 67 (Sostituzioni urgenti del personale operativo in turno) del D.P.R. n. 64/2012, non è applicabile per gli specialisti nautici, poiché lo stesso D.P.R. n. 64/2012, proprio al richiamato comma 2 dell’art. 47 (Impiego degli specialisti), ne dispone – specificatamente - l’impiego in altre attività in base alle direttive impartite del Dipartimento. Tutto questo, quando ancóra mancava una connotazione ordinamentale ben precisa come quella attualmente in vigore.

Appare quindi evidente, a riguardo, che le direttive a suo tempo emanate dal nostro Dipartimento, in merito alla questione, sono oramai superate - a tutti gli effetti - poiché antecedenti anche a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 47 (Impiego degli specialisti). Con riferimento alla circolare n. 9 EM2015 del 28/07/2015, laddove si prevede che “[…] il personale specialista nautico, strettamente necessario alla composizione dell’equipaggio di condotta, non può essere distolto da tale mansione a meno di situazioni emergenziali di grande rilevanza è evidente il riferimento a situazioni limite quali “ponte Morandi” e/o simili.

Infatti, la sopraccitata possibilità offerta dalla circolare n. 9 EM2015 del 28/07/2015 del nostro Dipartimento deve essere messa in campo dal Comandante VV.F. competente per territorio solo per conclamate situazioni emergenziali di grande rilevanza “in atto”, e nongià in modo “sistematico e preventivo” per assicurare le partenze nei distaccamenti terrestri, ricorrendo all’art. 67 (Sostituzioni urgenti del personale operativo in turno) del D.P.R. n. 64/2015, che non è applicabile nel caso di specie in quanto non sussiste più la condizione del “medesimo ruolo”.

A tal fine, va precisato che, nel caso d’intervento antincendio in mare o luoghi dipendenti dai porti, all’equipaggio di specialisti nautici di coperta e di macchina, addetti alle unità navali, viene aggregata una squadra d’intervento portuale, composta da personale specializzato in interventi a bordo di navi ed inserita nel dispositivo di soccorso ordinario del comando, come previsto nell’art 71, commi 3 e 4 del DPR 64/12.

Questo personale attualmente specializzato, con le modifiche ordinamentali introdotte (d.lgs. 127/18), ricopre un ruolo ben diverso da quello previsto dal personale specialista, ed è collocato in piante organiche decretate separatamente alle strutture specialistiche (art 2 lettera d) D.lgs. 139/06), ovvero appartengono alla struttura del comando (art 2 lettera b o c D.lgs. 139/06).

Di conseguenza, i nuclei nautici devono essere gestiti, come previsto dal D.lgs. 314/02, così come modificato dall’art. 2 del D.P.R. 19 luglio 2012, n. 159, dai Direttori regionali, fornendo la componente specialistica nautica a tutti i comandi costieri VVF che ne hanno bisogno.

Si ritiene pertanto acclarato che alcuna unità specialista nautica possa essere impiegata in altre sedi di servizio del Comando VV.F. né in modo preventivo per “sostituzioni programmate”, né al momento per “sostituzioni urgenti” all’inizio dei turni di servizio. Se la peculiarità del servizio antincendi portuale che deve essere assicurato nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, nonché in mare con il coordinamento della Capitaneria di Porto, ricade sotto la responsabilità del comandante provinciale, è ancor più vero che riguardo le due componenti VVF (nautica e terrestre) deputate ad assicurare tale servizio, non è certo il comandante provinciale la persona deputata a prendere decisioni arbitrarie riguardo il personale specialista (appartenente alla struttura del nucleo nautico presso il distaccamento portuale) , anzi tale facoltà è specificatamente prevista (dal D.C.C.N.V.V.F. n.126 del 4 aprile 2019) solo ed esclusivamente nei confronti del personale assegnato ai Comandi.

Va altresì evidenziato che l’attuale assetto ordinamentale prevede che le funzioni di PG, sono limitate all’esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza (attività nautiche), come previsto dall’art. 48, comma 2 D.lgs. 217/2005 come modificato dal D.lgs. 127/2018, pertanto ogni utilizzo degli specialisti nautici al di fuori del proprio ambito, è da ritenersi privo di copertura e competenza giuridica".

La Scrivente Organizzazione Sindacale in sede di conciliazione fa espressa richiesta di poter video registrare o inviare in diretta streaming. Si coglie l’occasione per valutare l’uso di tale strumento informatico al fine di dare sempre maggiore trasparenza in quanto sinonimo di democrazia e legalità.

In ragione di quanto esposto, e di altro che ci riserviamo di esporre nella sede opportuna, integriamo lo stato di agitazione Nazionale e chiediamo l’immediata applicazione della normativa vigente.

Si ricorda l'impossibilità di commettere atti pregiudizievoli prima che sia esperito il tentativo di conciliazione ai sensi della normativa in parola.

 

il Coordinamento Nazionale USB VVF