VV.F. nella deroga, l'aggiramento dello Stato di diritto.
Modifiche bozza decreto attuativo ai sensi art.3
D.Lgs.81/08
Lavoratori,
Di seguito troverete le nostre proposte migliorative alla bozza di decreto attuativo di cui all'art.3 del D.Lgs. 81/08 che questa amministrazione ci ha presentato.
Complessivamente esprimiamo un giudizio totalmente negativo, in quanto il decreto presentatoci si traduce in un indebolimento complessivo delle tutele rispetto a quanto previsto invece dal D.Lgs.81/08, con alcuni tratti volto proprio a stravolgere quanto previsto dal Legislatore a livello europeo con le direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 2001/45/CE e 99/92/CE, che a livello nazionale con il D.Lgs. 626/1994 e poi con il D.Lgs.81/2008 e s.m.i..
In particolare tutta l'attività istituzionale svolta dal Corpo nazionale e non solo quella legata strettamente all'emergenza, finisce sotto l'alone della specificità e di particolarità (art.15 e art. 16 comma 3) e col quale quindi di fatto se ne chiede una deroga complessiva rispetto all'impianto prevenzionistico dell'81/08.
La logica vorrebbe invece separare l'aspetto specifico legato al soccorso di 115, da tutto il rimanente dell'attività compresa quella addestrativa, assolutamente previsionabile e prevedibile che dovrebbe a nostro avviso rientrare tout court nell'alveo del D.Lgs.81/08. Attività quella addestrativa appunto, che dovrebbe semmai essere oggetto di una speciale attenzione visto il numero di infortuni che si registrano.
Vi è poi la coincidenza delle figure di controllore e controllato (art.6) e (art. 7, comma 2) e ancora (art.17, comma 1), che elimina la terzietà dell'organo di vigilanza e che crea un evidente e conseguente conflitto di interesse.
Nell'individuazione del datore di lavoro (art.2, 2 comma), si vuole attribuire tale ruolo anche in assenza del potere decisionale e di spesa, sgravando di volta in volta i dirigenti e caricando sui funzionari responsabilità che oggettivamente mancando i presupposti dell'autonomia di spesa e di gestione, rendono di fatto impossibile esercitare la figura del datore di lavoro.
Non si capisce come la clausola di invarianza finanziaria (art.20) possa essere rispettata, vista l'apertura fatta a più riprese ai privati (art. 5, comma 2) e (art.15, comma 4), più consona ed imparziale sarebbe l'instaurazione di una collaborazione con gli istituti pubblici così come previsto dalla nostra proposta emendativa.
Le visite mediche a rinnovo dell'idoneità sanitaria verrebbero di fatto regolarizzate su tempi eccessivamente lunghi ben oltre l'annualità (art.18 comma 2), mentre invece proprio la specificità del servizio reso dai Vigili del Fuoco e l'evidenza di alcuni studi scientifici, richiederebbe per questa tipologia di lavoratori una misura nettamente opposta, con periodicità al di sotto dell'anno.
Vi è poi tutta una contrazione dei tempi addestrativi (art. 16 commi 5,6 e 7) che riduce alla formazione iniziale ed alla progressione di carriera o al servizio esterno reso come gli unici periodi formativi possibili, totalmente inaccettabile vista la progressione lumaca dei passaggi di qualifica, della disomogeneità del numero di interventi prestati di sede in sede e senza tener conto del normale aggiornamento delle procedure, basti pensare al solo BLS solo a titolo di esempio.
Sarebbe un clamoroso errore inoltre, escludere tutta la platea dei volontari e dei volontari in servizio discontinuo (art. 16, comma 5) circa 130 mila lavoratori, la stragrande maggioranza disoccupati, i quali si troverebbero fuori da qualsivoglia momento formativo in merito agli aspetti prevenzionistici.
In ultimo si potrebbe utilizzare tale decreto non solo per dare correttamente a nostro avviso all'INAIL i dati degli infortuni e delle malattie professionali, (art.4 comma 2) ma sancendo che esso diventi finalmente l'ente assicurativo per i lavoratori del Corpo.