VISITE MEDICHE PRESSO STRUTTURA FS MESTRE (VE)

Un altro dirigente che non conosce l'interpello fatto da USB al ministero del lavoro

Padova -

A: Comando Provinciale VVF Padova

Ing. Vincenzo LOTITO

e, p.c. Direzione Interregionale VVF Veneto e T.a.a.

Ing. Loris MUNARO

 

 

OGGETTO: VISITE MEDICHE PRESSO STRUTTURA FS DI MESTRE

 

In merito all’oggetto, questa Organizzazione Sindacale specifica, all’ennesimo dirigente, che le visite mediche per la sicurezza e per il rinnovo della patente vanno sempre eseguite durante l’orario di lavoro altrimenti il datore di lavoro è tenuto a giustificare con ragioni produttive l’organizzazione dei controlli sanitari all’infuori del normale orario di lavoro. In quest’ultimo caso (visite in orario extra di lavoro), peraltro, i lavoratori andranno comunque considerati in servizio per tutto il tempo di svolgimento dei controlli medici, con diritto quindi a retribuzione e ogni altra competenza collegata. La precisazione è arrivata dalla Commissione per gli interpelli sulla sicurezza del lavoro, istituita presso il ministero del Lavoro, nella nota n. 18/2014 a risposta di un quesito dell’unione sindacale di Base dei Vigili del fuoco.

Secondo la commissione ministeriale i controlli medici relativi alla sorveglianza sanitaria sono a carico dell’azienda in tutto e per tutto. Il contenuto tassativo e la ratio delle disposizioni non lasciano spazi a diverse interpretazioni o a deroghe circa l’osservanza dell’obbligo finalizzato alla tutela dell’integrità fisica e psichica del lavoratore. Le visite mediche non possono, per nessun motivo in considerazione della particolarità del bene tutelato (la salute dei lavoratori), essere omesse o trascurate dal datore di lavoro (soggetto obbligato); di contro, il lavoratore non può esimersi dal sottoporsi all’effettuazione dei controlli medici disposti dal suo datore di lavoro. Secondo la commissione ministeriale, inoltre, pur se non previsto espressamente dalla norma (art. 41 del T.u. sicurezza) che i controlli debbano essere eseguiti durante l’attività lavorativa, l’effettuazione della visita medica «è funzionale all’attività lavorativa e pertanto il datore di lavoro dovrà comunque giustificare le motivazioni produttive che determinano la collocazione temporale della stessa fuori dal normale orario di lavoro». Ciò significa che le visite vanno fissate “normalmente” durante l’orario di lavoro e che, per la programmazione in un diverso orario (orario, cioè, di “non lavoro”), è necessaria una “motivazione produttiva”.Quanto ai “costi” dei controlli sanitari, infine, la commissione ministeriale ritiene che l’unico a doverli sopportare sia il datore di lavoro. Ciò per espressa previsione normativa (comma 2, dell’art. 15, del T.u. sicurezza) che stabilisce che «le misure relative alla sicurezza, all’igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori». Pertanto, conclude la commissione, i controlli sanitari vanno strutturati tenendo ben presente gli orari di lavoro e la reperibilità dei lavoratori; e ove per giustificate esigenze lavorative il controllo sanitario sia effettuato in orari diversi, «il lavoratore dovrà comunque considerarsi in servizio a tutti gli effetti» con conseguente obbligo, per il datore di lavoro, di retribuire tale servizio come straordinario.

Alla luce di quanto esposto si prega di voler modificare l’odg725 del 11 ottobre u.s. anche alla voce “si dispone” in quanto l’amministrazione non dispone del tempo libero del lavoratore se non per calamità.

Distinti saluti