SVOLGIMENTO PROVE PRATICHE DURANTE I CORSI E GLI ESAMI DI ACCERTAMENTO DI CUI AL D.LGS. 81/08

Parma -

 

Al Primo Dirigente del Comando Prov.le VVF PARMA
ing. Vincenzo GIORDANO

 

 

La scrivente O.S., tenuto conto del principio di “Sicurezza” alla base del d.lgs 81/08, intende intervenire relativamente all’OdG in oggetto ponendo alcune grosse perplessità e richieste di chiarimento circa le nuove modalità di svolgimento anticovid delle prove pratiche antincendio descritte nello stesso.

Come è ben noto il d.lgs. 81 (che sostituisce il vecchio d.lgs. 626/94) regola le attività relative alla sicurezza sul luogo di Lavoro ovvero tutte le misure preventive e protettive che devono essere adottate all’interno delle aziende con lo scopo di tutelare e salvaguardare la salute, la sicurezza, il benessere e l’integrità dei lavoratori durante lo svolgimento delle loro mansioni. Si tratta di provvedimenti e procedure commisurate ai rischi, generali e specifici, connessi alle attività lavorative finali che hanno lo scopo di eliminare o ridurre al minimo accettabile il numero degli incidenti, degli infortuni e dell’insorgere di malattie professionali.

Esso si basa, tra i tanti, su principi ben definiti come:
•        la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
•        l’eliminazione o riduzione dei rischi;
•        la sostituzione dei rischi alla fonte;

Il CNVVF ha il doppio compito di formazione e addestramento per gli addetti antincendio nelle attività lavorative, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e della Legge 28 novembre 1996, n. 609, con le modalità di cui al D.M. 14 ottobre 1996 ed alla circolare n 770/6104 del 12 marzo 1997.
L’attività di formazione esterna riguardante il d.lgs. 81/08 è, quindi,  uno degli aspetti più qualificanti dell’attività del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, tra quelli che vengono subito dopo la missione principale del soccorso tecnico urgente.

Nelle attività di formazione teoriche e pratiche proprie del CNVVF riguardanti il d.lgs. 81 si parla dei D.P.I. ed in particolare “questa parte delle esercitazioni consiste nel portare gli allievi ad un livello di conoscenza e confidenza nell’indossamento e nell’impiego dei mezzi di protezione individuale”.

Inoltre la scrivente O.S., sin dall’inizio dell’epidemia da Covid 19, è intervenuta più volte relativamente ai corsi di cui al d.lgs. 81/08 con critiche sull’operato di questo Comando e proponendo soluzioni efficaci per la ripresa di tali attività combinando l’efficacia della formazione alla sicurezza anche sanitaria del personale VVF ed esterno. Critiche e proposte a cui non è mai stato dato riscontro nonostante la procedura di conciliazione del 13 Luglio 2020.

Tutto ciò premesso, la scrivente O.S., è a richiedere a questo Comando:

*        I riferimenti di legge o normative utilizzate per l’emanazione dell’OdG in oggetto ed in particolare la non obbligatorietà dei DPI antifiamma (giaccone antifiamma, pantaloni antifiamma, elmo e visiera protettiva) per i discenti durante la prova pratica di spegnimento con l’estintore a CO2, situazione ad alto rischio legato ad ustioni da caldo e freddo agli arti, al corpo e al viso e testa anche in considerazione di eventuali malfunzionamenti della “bombola” GPL e tubo flessibile del gas (essendo la prova da farsi a favore di vento e quindi con direzione non prevedibile con esattezza se non nell’immediatezza della prova stessa e può cambiare da discente a discente);
*        Le modalità con cui è stata fatta la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (come da d.lgs. 81/08) che ha portato ad emettere l’OdG in oggetto ed in particolare:
*        come è stata calcolata come distanza di sicurezza l’equivalente della differenza tra la dimensione della vasca e quella delle “transenne”;
*        le normative relative all’utilizzo delle transenne in svolgimento di prove pratiche antincendio ed in particolare le certificazioni antincendio e relativo REI delle transenne (e relativo cartello bianco e rosso posizionato nel bordo alto delle stesse) messe a disposizione del Comando essendo direttamente a contatto con fiamme libere in caso di vento e direttamente investite dall’irraggiamento del calore della “vasca” in fiamme;
*        quali normative e/o circolari sono state utilizzate per dichiarare che tale procedura garantisca piena sicurezza ai discenti senza i previsti DPI (pantaloni antifiamma, giaccone antifiamma ed elmo protettivo con visiera) anche in considerazione che per il personale VVF (che fornisce solo assistenza al discente e che deve rimanere a 1m di distanza interpersonale e quindi ancora più lontano dalla fiamma) è invece prevista la vestizione completa (pantaloni antifiamma, giaccone antifiamma ed elmo protettivo con visiera);
*        quali normative e/o circolari sono state utilizzate per approvare un momento di formazione e istruzione, sicuramente di qualità inferiore rispetto agli altri Comandi Provinciali VVF e ditte private, che priva i discenti del “livello di conoscenza e confidenza nell’indossamento e nell’impiego dei mezzi di protezione individuale” proprio delle prove pratiche a cura del CNVVF creando, a nostro avviso, anche un danno di immagine del CNVFF;
*        Le motivazioni per cui non sono state prese in considerazione le proposte della scrivente O.S. ed in particolare le motivazioni per cui, come in altri Comandi, non è stato possibile reperire una quantità idonea di DPI e/o non è stato previsto l’acquisto di idonei D.P.I. (anche non marchiati VF) in un numero congruo per la quantità di discenti per l’espletamento delle suddette prove pratiche (giacconi antifiamma e caschi con visiera);

Inoltre dobbiamo constatare come non vengano fornite, come è ormai prassi consolidata di questo Comando, le informazioni ai lavoratori circa le corrette modalità di igienizzazione e sanificazione delle attrezzature utilizzate,  lasciando un tema così delicato e importante nel contrasto al contagio da Covid 19 al buonsenso e iniziativa personale dei lavoratori che, sicuramente, non hanno formazione medica e tecnica per certificare la corretta sanificazione di attrezzature e soprattutto dei dispositivi di protezione individuale (guanti antifiamma come da suddetto odg unico DPI utilizzabile dai discenti) che, come è noto, hanno delle specifiche criticità nella pulizia per poterli continuare a ritenere idonei.

A questo dobbiamo aggiungere la netta contrarietà della scrivente O.S. circa l’aumento della mole di lavoro (tra l’altro non remunerata) a carico del personale; provvedimento dettato dall’alto ed in particolare senza attivare le fasi di informazione, concertazione e contrattazione con le sigle sindacali, come previsto per legge. Pratica antisindacale ormai non più tollerabile anche in virtù dell’ultimo stato di agitazione e relativa conciliazione del 13 Luglio 2020.

In attesa di un urgente riscontro, essendo i temi sollevati importanti e riguardanti la Sicurezza dei lavoratori e del personale esterno e riservandoci tutte le attività sindacali di legge che riterremo necessarie, porgiamo cordiali saluti.
 

Il coordinamento Provinciale USB - VVF Parma