Si formano nuovi precari alla faccia della legge finanziaria di questo Stato

DOCUMENTO UNITARIO RdB-CUB UIL.PA

Grosseto -

Anche al Comando Provinciale di Grosseto il diligente Dirigente, senza neppure la dovuta informazioni alle Organizzazioni Sindacali, avvia un nuovo corso per aspiranti precari, da qualcuno definito anche corso per VIGILI Volontari; appunto FUTURI PRECARI.  

Dopo aver preso atto di questa ulteriore volontà di precarizzari il CNVVF l’ RdB-CUB unitariamente con la UIL.PA, inviava al Dirigente una nota di quello che è previsto sul precariato nella legge finanziaria 2007 e rimanendo a disposizione per chiarimenti.

Trascorsa una settimana, non ricevendo risposte ci siamo visti costretti a rivolgesi alla CORTE DEI CONTI.

Alla Corte dei Conti V.le Mazzini, 80  50132  Firenze  

E,p.c: Al Dott. Ing. Antonio  Monaco Direttore Regionale Vigili del Fuoco - Firenze                                                 

E,p.c.: Al Dott. Ing. Francesco Notaro   Dirigente  Provinciale Vigili del Fuoco - Grosseto

La legge finanziaria 2007 (legge 269/06) ha previsto, al comma 519, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. “519. …la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. …”  

La legge finanziaria 2007 ha di fatto riconosciuto che i precari dei Vigili del Fuoco sono rappresentati dal personale cosiddetto “Volontario”.  

Nel ruolo dei volontari sono confluiti i vigili discontinui (richiamati nelle sedi permanenti per effetto delle carenze di organico per periodi continuativi di 20 gg. e retribuiti allo stesso modo del personale permanente) e il personale volontario che opera presso i distaccamenti cosiddetti “volontari” (operativi qualora la disponibilità del personale è tale da consentire la composizione della squadra di intervento.

Il personale volontario viene retribuito dal momento della chiamata e fino al rientro in sede, allo stesso modo del personale permanente.)  

Il servizio volontario dei Vigili del Fuoco non rientra infatti nell’applicazione della Legge – Quadro sul volontariato (Legge 266/91), in quanto non prestato in modo gratuito.   Il termine “servizio volontario” nei Vigili del Fuoco ha origini storiche e la legge 469/61 ed il DPR n.76 del 2004 prevedono che le prestazioni ed i servizi resi dal personale volontario dei VV.F. sono considerati richiami in servizio temporaneo e quindi retribuiti allo stesso modo.  

“Legge 13 maggio 1961, n. 469: «Art. 71. - Il personale volontario richiamato in servizio temporaneo ai sensi dell'art. 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e per tutta la durata di tale richiamo, ha diritto al trattamento economico iniziale del personale permanente. Ha diritto, altresì al trattamento di missione, nonché alle misure dei compensi inerenti alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 11 della citata legge 8 dicembre 1970, n. 996».  

Per questo motivo la Legge finanziaria 2007 (Legge 296/06), identificando correttamente tali lavoratori come precari, ne ha previsto la stabilizzazione del rapporto di lavoro.  

Il comma 419 dell’articolo unico della Legge finanziaria 2007 ha previsto, per le Amministrazioni destinatarie delle risorse relative alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro precario, il divieto, nei cinque anni successivi all’attribuzione delle stesse risorse, al ricorso a nuovi rapporti di lavoro precario.  

“419. E' fatto divieto alle Amministrazioni destinatarie delle risorse di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei cinque anni successivi all'attribuzione delle stesse. L'inosservanza di tale divieto comporta responsabilità patrimoniale dell'autore della violazione.”   Tale principio generale è stato comunque ripreso dal Governo nel “Libro verde della spesa pubblica” reso noto nel mese di settembre 2007 e che sostiene e rafforza il principio di “fermare la creazione di nuovo lavoro precario”.  

Questo divieto non è stato recepito nei Vigili del Fuoco, dove invece si è registrato e si registra oggi, a livello locale, dell’inizio di un  corso di formazione per Vigili del Fuoco volontari (precari).  

L’interesse del sindacato è chiaramente quello di tutelare i lavoratori, la loro sicurezza, eliminare per quanto possibile il lavoro precario e giammai lottare contro il vero volontariato che va invece valorizzato e rafforzato.   Le richieste di inserimento nel ruolo dei “volontari” dei Vigili del Fuoco, da parte dei cittadini, sta notevolmente aumentando in quanto visto come uno strumento per ottenere una via privilegiata nei percorsi di accesso nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.  

Le aspettative di questi lavoratori, che puntano all’ottenimento di un posto di lavoro stabile, difficilmente avranno un reale riscontro, considerata la necessità costante di contenere i costi nella Pubblica Amministrazione affermata recentemente dalle ultime leggi finanziarie (Il personale volontario che possedeva i requisiti previsti dal comma 519 della legge finanziaria e che intendeva presentare domanda di stabilizzazione è stato invitato a presentare domanda nel mese di agosto a seguito della pubblicazione del Decreto del Ministro dell’Interno del 30 luglio 2007. Risulta che le domande presentate siano state oltre 15.000 a fronte di circa 16.000 volontari).  

Inoltre, la mancata osservanza del comma 419 dell’articolo unico della legge n. 269/06 (legge finanziaria 2007) da parte del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto sta già producendo un danno all’immagine dell’Amministrazione.

Premesso quanto sopra, le scriventi Organizzazioni Sindacali dei Vigili del Fuoco UIL PA VV.F. e R.d.B. CUB:

preso atto:

1) della mancata risposta da parte del Dirigente Provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto (allegato 1) ai quesiti posti dalle scriventi OO.SS. circa la correttezza dell’applicazione delle norme relativamente alla istituzione di nuovi rapporti di lavoro precario;

2) dell’inizio del corso per la formazione di personale volontario (precario) come da Ordine del Giorno n. 280 del  27 marzo 2008 (allegato 2);

chiedono:

a codesta Corte dei Conti di valutare l’eventuale danno all’erario dal perpetuarsi delle azioni di cui sopra.