Permessi usufruiti con la legge 104/1992
L’ AMMINISTRAZIONE E’ PIU’ ARROGANTE DELL’ ARAN
( E TI SEMBRA POCO !!!!!!!!! )
Il nostro caro ministero riconosce, invece dei tre giorni di Legge a chi usufruisce dei benefici della 104, solo 18 ore, equiparando un giorno lavorativo a sei ( 6 ) ore; con l’ aiuto di un collega del comando di Siena, siamo venuti a conoscenza di un parere dell’ ARAN su un caso assimilabile: Quando un diurnista fa la giornata lunga di 9 ore, gli spetta il permesso giornaliero ? Ebbene, dice l’ ARAN, i permessi sono giornalieri, e solo se il dipendente li vuole ricondotti ad ore scatta il meccanismo perverso attuato invece d’ ufficio dalla nostra beneamata amministrazione:
per chi ne vuole usufruire a giorni, i giorni sono tre a prescindere dalle ore effettuate nell’ arco del singolo giorno.
ALLA PRESENTE ALLEGHIAMO IL CITATO PARERE, FATENE BUON USO COLLEGHI IN DIFFICOLTA’.
LA RdB CONOSCE I PROBLEMI DEL PERSONALE ED E’ L’ UNICA CHE LAVORA PER RISOLVERLI.
RIFLETTETECI SOPRA CARI COLLEGHI.
AGENZIA ARAN
Comparto:
Regioni ed autonomie locali
Area:
Personale dei livelli
Quesito:
E12. E' legittima la concessione dei tre giorni di permesso ex art. 33,comma 3, della legge n. 104/92 ed ex art. 19, comma 3 del CCNL, nei giorni in cui viene effettuata la prestazione lunga, nell'ambito del nuovo orario articolato su cinque giorni?
Risposta:
In proposito osserviamo che in assoluto né la legge 104/92 né lo stesso contratto collettivo pongono condizioni alla fruibilità di tali permessi, trattandosi di una disciplina speciale di particolare tutela del lavoratore e della sua famiglia,in considerazione delle finalità sociali perseguite. Eventuali condizioni, connesse anche a valutazioni discrezionali del datore di lavoro, potrebbero infatti vanificare la tutela che il legislatore ha inteso apprestare. Infatti, lo stesso art.19 del CCNL non ha inciso sostanzialmente sulla disciplina prevista dalla L.104/92, ma si è limitato ad introdurre, rispetto alle previsioni legislative, l'ulteriore agevolazione della frazionabilità ad ore dei permessi, proprio per consentire al personale beneficiario una più efficace soddisfazione dell'interesse tutelato.
Pertanto, sotto il profilo delle modalità di utilizzo, il dipendente non incontra alcun limite prestabilito, fruendo dei permessi anche nei giorni in cui viene effettuata la prestazione lunga di 9 ore nell'ipotesi di orario articolato su 5 giorni.
Sembra utile, peraltro, fornire una lettura di corretta applicazione delle clausole contrattuali nel caso in cui il dipendente intenda fruire nello stesso mese sia di permessi orari che di quelli giornalieri: in tale circostanza si può affermare che per ogni periodo di 6 ore di permesso si debba computare la corrispondente riduzione di una giornata di permesso e che quindi coerentemente solo un residuo di ore non inferiore a sei può comportare la fruizione di un intero giorno di permesso.