Ordinanza n. 3755 del 15 aprile 2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri
Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3755). (09A04507) (GU n. 88 del 16-4-2009 )
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 aprile 2009
Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici chehanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regioneAbruzzo il giorno 6 aprile 2009.
(Ordinanza n. 3755). (09A04507)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, conmodificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio dicompromissione degli interessi primari a causa dei predettiinterventi sismici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, deldecreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazionidall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza inordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato laprovincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno6 aprile 2009;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6aprile 2009 n. 3753, recante primi interventi urgenti conseguentiagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila edaltri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9aprile 2009 n. 3754, recante: «Ulteriori disposizioni urgenticonseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provinciadell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile2009»; Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorireil ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioniinteressate, ed il ripristino in condizioni di sicurezza delleinfrastrutture danneggiate nelle zone colpite;
Vista la nota del 9 aprile 2009 dell'Ufficio legislativo delMinistero delle infrastrutture e trasporti;
Viste le richieste formulate dal Ministero dell'interno e dallaregione Abruzzo; D'intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Per assicurare il supporto all'attuazione delle iniziativenecessarie per il superamento della situazione d'emergenza di cui aldecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa,il Commissario delegato si avvale del Prefetto dell'Aquila inqualita' di soggetto attuatore con funzioni vicarie.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Commissariodelegato si avvale del Dipartimento della protezione civile dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri, nel cui ambito, il Commissariodelegato puo' individuare uno o piu' soggetti attuatori a cuiaffidare settori di intervento sulla base di apposite direttive alloscopo impartite.
3. Agli articoli 6 e 14 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754del 9 aprile 2009 le parole «Commissario delegato» sono sostituitedalle parole «Capo del Dipartimento della protezione civile».
4. All'articolo 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente delConsiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754 il periodo «inviatonei territori di cui al decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri citato in premessa» e' soppresso.
Art. 2.
1. L'articolo 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9aprile 2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 7 - 1. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad utilizzare polizze assicurative gia' stipulate al fine digarantire idonea copertura a tutto il personale impiegato nellagestione dell'emergenza, ivi compresi i liberi professionistiiscritti ai relativi albi e collegi professionali o associazioni dicategoria ed impiegati nelle operazioni tecnico-scientifichefinalizzate al superamento dell'emergenza. Ai predetti professionistie' riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio, debitamente documentate, in misura corrispondente altrattamento di missione del personale statale appartenente all'area C del comparto Ministeri.
2. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato astipulare convenzioni con Universita', Enti o Istituti specializzatiper l'avvio di collaborazioni finalizzate a fornire assistenzapsico-sociologica sul territorio alle popolazioni colpite daglieventi di cui alla presente ordinanza».
Art. 3.
1. All'articolo 11, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n.3754 del 9 aprile 2009 il periodo «Il Commissario delegato, ancheavvalendosi dei Sindaci, e' autorizzato» e' sostituito dal seguente «Sulla base delle direttive del Commissario delegato i sindaciprovvedono».
2. Il comma 2 dell'articolo 11 dell'ordinanza di protezione civilen. 3754 del 9 aprile 2009 e' sostituito dal seguente: «2. I beneficieconomici di cui al comma 1 non si applicano nei confronti dei nucleifamiliari per i quali sia stata reperita una sistemazionealloggiativa alternativa ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a trasferire alPresidente della regione Abruzzo ed ai sindaci dei comuni presso cuihanno avuto luogo le predette sistemazioni alloggiative le occorrentirisorse finanziarie».
3. Il comma 3 dell'articolo 11 dell'ordinanza di protezione civilen. 3754 del 9 aprile 2009 e' sostituito dal seguente: «3. I beneficieconomici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data direperimento dell'autonoma sistemazione dei nuclei familiari di cui alcomma 1, e fino al 31 dicembre 2009, salvo che non si sianorealizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione».
Art. 4.
1. All'articolo 15 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del9 aprile 2009 il periodo «Le predette risorse sono trasferite suapposita contabilita' speciale con intestazione al Commissariodelegato» e' sostituito dal seguente «Le predette risorse finanziariehanno autonoma evidenza nell'ambito del bilancio del Dipartimentodella protezione civile».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 dell'ordinanza di protezionecivile n. 3754 del 9 aprile 2009 e' aggiunto il seguente comma: «2.Per la realizzazione degli interventi affidati alla Regione Abruzzo,in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009, e' autorizzata l'aperturadi una apposita contabilita' speciale in favore del Presidente dellaregione Abruzzo».
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 15 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754del 9 aprile 2009 e' aggiunto il seguente: «Art.16 - 1. Al fine diimpedire condotte criminose nell'ambito dei territori colpiti dalsisma, il Ministero della difesa e' autorizzato, in deroga alcontingente indicato dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, adimpiegare un ulteriore contingente di Forze armate per la vigilanza ela protezione degli insediamenti ubicati nei comuni individuati aisensi dell'articolo 1, in un numero non superiore a 700 unita'».
Art. 6.
1. I pagamenti relativi alle risorse finanziarie affluite sui conticorrenti bancari o postali fruttiferi, di cui all'articolo 5, comma3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009,sono effettuati con ordini di bonifico od altri strumenti previstidalla normativa vigente con diretta imputazione sui predetti conti.Attraverso apposita documentazione il Dipartimento della protezionecivile attesta la corrispondenza tra i prelevamenti dai predetticonti e le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degliinterventi effettuati. I rendiconti finanziari relativi ai movimentidei predetti conti sono resi pubblici attraverso il sito internet delDipartimento della protezione civile.
Art. 7.
1. Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziativefinalizzate al superamento dell'emergenza, la Provincia dell'Aquilaprovvede, in qualita' di soggetto attuatore, avvalendosi dellederoghe di cui all'articolo 3 dell'ordinanza di protezione civile n.3753 del 6 aprile 2009.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 la Provinciadell'Aquila e' autorizzata a provvedere per le occupazioni di urgenzae per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti perl'esecuzione delle opere e degli interventi di competenza, una voltaemesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ognialtro adempimento, nonche' alla redazione dello stato di consistenzae del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la solapresenza di due testimoni.
Art. 8.
1. Con appositi decreti il Commissario delegato e', altresi',autorizzato ad individuare gli eventuali comuni, non ricompresi traquelli di cui ai commi 1 e 2 dell'ordinanza di protezione civile n.3574 del 9 aprile 2009 nei quali si siano prodotti danni tali dagiustificare l'applicazione anche di parte delle disposizioni di cuialla medesima ordinanza per risolvere specifiche e comprovatesituazioni di grave danno agli interessi primari della popolazione.
Art. 9.
1. Al fine di garantire la massima funzionalita' ed efficienzadelle attivita' connesse alla realizzazione degli interventiindifferibili su beni pubblici, le iniziative previste dall'articolo1, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile2009, sono poste in essere in collaborazione con il Provveditoratointerregionale per le opere pubbliche competente per territorio.
Art. 10.
1. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze delDipartimento della protezione civile connesse all'espletamento, anchein sede locale delle attivita' di emergenza, il Dipartimento medesimoe' autorizzato ad avvalersi di personale militare e civileappartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anchelocali, che viene posto in posizione di comando, previo assenso degliinteressati, anche in deroga alla vigente normativa generale inmateria di mobilita' nel rispetto dei termini perentori previstidall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per lemedesime finalita' il Dipartimento della protezione civile e'autorizzato ad avvalersi di personale dipendente da societa' a totaleo prevalente capitale pubblico, ovvero da societa' che svolgonoistituzionalmente la gestione di servizi pubblici, previo consensodelle medesime societa', per collaborazioni a tempo pieno e conrimborso degli emolumenti corrisposti al predetto personale, nonche'degli oneri contributivi ed assicurativi.
2. Per le esigenze di cui al comma 1, il Capo del Dipartimentodella protezione civile, e' autorizzato ad avvalersi di personale concontratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite dicinquanta unita', sulla base di una scelta di carattere fiduciario edin deroga all'art. 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 edall'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. In relazione alle eccezionali esigenze connesse al contestoemergenziale in atto nella regione Abruzzo il personale titolare dicontratto di collaborazione coordinata e continuativa delDipartimento della protezione civile puo' essere impiegato inattivita' di protezione civile in sede ovvero nei territoriinteressati dall'emergenza. Al predetto personale e' attribuita unaspeciale indennita' operativa omnicomprensiva, con la sola esclusionedel trattamento di missione, forfetariamente parametrata su basemensile al 40% del trattamento economico lordo commisurata ai giornidi effettivo impiego in loco previa autorizzazione del Capo deldipartimento. Al medesimo personale, in relazione alle particolaricondizioni di prolungato e gravoso impegno in sede, per le maggioriesigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regioneAbruzzo, e' attribuita una speciale indennita' operativaomnicomprensiva forfetariamente parametrata su base mensile al 20%del trattamento economico lordo commisurata ai giorni di effettivoimpiego.
4. Ad eccezione delle competenze accessorie, comprensive dieventuali specifiche indennita' di funzione, gli oneri relativi altrattamento economico spettante al personale proveniente da pubblicheamministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, chiamato inservizio ai sensi del comma 1, sono posti, anche in deroga allanormativa vigente, a carico delle amministrazioni di appartenenza.
5. Al fine di assicurare la complessiva funzionalita' delDipartimento della protezione civile in relazione al contestoemergenziale in atto nella regione Abruzzo, il trattamento economicofondamentale attinente alle posizioni di comando del personaleappartenente alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei vigilidel fuoco, in servizio presso il citato Dipartimento, rimane a caricodelle amministrazioni di appartenenza in deroga a quanto stabilitodalle disposizioni di cui all'art. 2, comma 91, della legge 24dicembre 2007, n. 244. In relazione alle nuove e maggiori esigenzedel Dipartimento della protezione civile connesse all'espletamento,anche in sede locale, delle attivita' di emergenza, la presentedisposizione si applica anche al personale, delle predetteAmministrazioni, gia' in servizio presso il Dipartimento.
6. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravosoimpegno per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale inatto nella regione Abruzzo, al personale assegnato al dispositivo disicurezza del Capo del Dipartimento della protezione civile, nominatoSottosegretario di Stato, incaricato ai sensi dell'art. 1, comma 3,del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, e' attribuito il trattamentoeconomico di cui all'art. 22 dell'ordinanza del Presidente delConsiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536.
7. Il personale in servizio presso il Dipartimento della protezionecivile, in posizione di comando o corrispondenti, quale che sia iltitolo originario del comando o della messa a disposizione, puo'essere impiegato anche per le maggiori esigenze connesse al contestoemergenziale in atto nella regione Abruzzo.
8. Il personale titolare di contratto a tempo determinato presso laStruttura del Sottosegretario di Stato, incaricato ai sensi dell'art.1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, nonche' ilpersonale titolare di contratto a tempo determinato o di contratto dicollaborazione coordinata e continuativa impiegato nelle strutture dicui all'articolo 2, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente delConsiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005, n.3489, di cuiall'articolo 8, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consigliodei Ministri del 19 marzo 2008, n. 3663, e di cui all'articolo 1,comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del16 aprile 2004, n. 3350, ove specificamente individuato dal Capo delDipartimento della protezione civile, dovra' prestare servizio anchepresso il Dipartimento della Protezione Civile, sede di Roma, ovveropresso i Comuni interessati dallo stato di emergenza di cui aldecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009,in relazione alle sopravvenute esigenze istituzionali determinate daicontesti emergenziali in corso nella Regione Abruzzo. Il relativotrattamento economico rimane a carico delle Strutture di provenienzaad eccezione dell'eventuale trattamento economico accessorio che e'corrisposto, relativamente ai giorni di effettivo impiego presso ilDipartimento della protezione civile, nella stessa misura delpersonale che presta servizio presso il Dipartimento medesimo. Ladurata dei contratti a tempo determinato di cui al presente comma,nonche' quella dei contratti a tempo determinato e dei contratti dicollaborazione coordinata e continuativa del personale attualmente inservizio presso il Dipartimento della protezione civile e' prorogatafino al termine dello stato di emergenza in ordine agli eccezionalieventi sismici che hanno interessato la provincia di l'Aquila edaltri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.
9. Il personale del Dipartimento della protezione civile inservizio, a qualsiasi titolo, presso la Struttura del Sottosegretariodi Stato, incaricato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, deldecreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, puo' essere impiegato per lemaggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nellaregione Abruzzo. Gli oneri relativi alla missione ed al trattamentoeconomico accessorio sono posti a carico del Dipartimento dellaprotezione civile.
10. Agli oneri di cui al presente articolo, ove non diversamentedisciplinato, si provvede a carico del Fondo per la protezione civiledella Presidenza del Consiglio dei Ministri che presenta lanecessaria disponibilita'.
Art. 11.
1. All'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n.3754 del 2009 le parole «della regione Abruzzo,» sono soppresse. Dopoil comma 2 del predetto articolo 5 e' aggiunto il seguente comma«2-bis. In favore del personale a tempo indeterminato, determinato econ contratti di collaborazione coordinata e continuativaappartenente alla protezione civile della Regione Abruzzo e delCentro funzionale regionale, direttamente impegnato in attivita'emergenziali ed in quelle dirette al superamento dell'emergenza, ivicompresi i responsabili di strutture organizzative, e' autorizzata lacorresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinarioeffettivamente reso, nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capiteda quantificarsi sulla base delle specifiche categorie diappartenenza. Al personale con qualifica dirigenziale e' corrispostoun compenso mensile pari al 40% della retribuzione di posizione. Aglioneri di cui al presente comma si provvede a carico del bilanciodella regione Abruzzo».
2. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze dellaregione Abruzzo connesse all'espletamento, anche in sede locale delleattivita' di emergenza, la medesima Regione e' autorizzata adavvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata econtinuativa, nel limite di dieci unita', sulla base di una scelta dicarattere fiduciario ed in deroga all'art. 7 e 53 del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma 1180, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 3, comma 54, della legge24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per l'espletamento delle attivita' tecnico scientifiche da porrein essere per il superamento dell'emergenza, la regione Abruzzo e'autorizzata ad avvalersi della collaborazione degli ordiniprofessionali regionali.
4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede a carico delbilancio della regione Abruzzo. 5. All'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n.3754 del 2009 dopo le parole «delle Regioni» sono aggiunte leparole «e degli Enti locali».
Art. 12.
1. In relazione ai maggiori oneri sostenuti e da sostenere per leattivita' connesse al supporto tecnico scientifico per l'emergenza el'avvio della ricostruzione nelle zone terremotate e' attribuito allaFondazione Eucentre il contributo straordinario di euro 300.000,00.Per l'utilizzo di tale contributo la Fondazione tiene appositaevidenza contabile, rendicontando e documentando le speseeffettivamente sostenute.
Art. 13.
1. Il comma 1 dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente delConsiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754, e' sostituito dalseguente: «1. In favore del personale direttamente impegnato dalPrefetto dell'Aquila e dai Prefetti degli Uffici territoriali diGoverno della regione Abruzzo con apposito ordine di servizio inattivita' necessarie al superamento dell'emergenza, e' autorizzata,fino al 31 maggio 2009, la corresponsione di compensi per prestazionidi lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di150 ore mensili pro-capite. Al personale appartenente alla carrieraprefettizia, ai dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ea quelli dell'Area I dell'Amministrazione Civile dell'interno,direttamente impegnati in attivita' necessarie al superamentodell'emergenza, e' corrisposta, fino al 31 maggio 2009, unaindennita' mensile, commisurata ai giorni di effettivo impiego, parial 20% della retribuzione annua di posizione e/o di rischio previstadai rispettivi ordinamenti. Al personale del Corpo Nazionale deiVigili del Fuoco direttamente impegnato in attivita' connesse conl'emergenza e' autorizzata la corresponsione di compensi perprestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nellimite massimo di 250 ore mensili pro-capite fino al 30 aprile 2009 edi 150 ore mensili pro-capite fino al 31 maggio 2009. In favore delpersonale in servizio presso i Centri di Assistenza e ProntoIntervento, impiegato nell'emergenza, e' autorizzata, fino al 31maggio 2009, la corresponsione di compensi per lavoro straordinarioeffettivamente prestato nel limite massimo di 150 ore mensilipro-capite. In favore del personale delle Forze di Polizia e delleForze Armate direttamente impegnato in attivita' connesse conl'emergenza e' autorizzata la corresponsione di compensi perprestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nellimite massimo di 150 ore mensili pro-capite, fino al 31 maggio 2009.Al sopra citato personale comandato fuori sede, e' corrisposto, oveprevisto, il trattamento di missione secondo i rispettiviordinamenti. Al personale delle Forze di polizia e delle Forze armatee' corrisposta, altresi', in relazione al servizio svolto,l'indennita' di ordine pubblico. Le spese di cui al presente commadebitamente documentate sono trasmesse ai fini del rimborso alDipartimento della protezione civile».
2. Al fine di garantire i primi interventi connessi al superamentodell'emergenza, e' autorizzata la spesa per la gestione,l'approvvigionamento e la manutenzione delle attrezzature, deicarburanti e dei mezzi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, delSoccorso Pubblico e della Difesa Civile e del Dipartimento dellaPubblica Sicurezza nonche' per gli oneri necessari per ilfunzionamento dei sistemi di telecomunicazioni, per le dotazioniindividuali del personale e per i richiami del personale volontariodel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Le spese di cui al presentecomma debitamente documentate sono trasmesse ai fini del rimborso alDipartimento della protezione civile.
3. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico edella Difesa Civile, e', altresi', autorizzato ad attuare con urgenzaun programma di reintegro dei materiali dei Centri Assistenziali diPronto Intervento del Ministero dell'Interno impiegati nelle zoneterremotate per fornire strutture per l'assistenza continua allapopolazione, in base a specifici programmi da sottoporre allapreventiva approvazione del Commissario delegato anche al fine diassicurare la compatibilita' con le risorse finanziarie disponibiliper l'attuazione della presente ordinanza.
4. Per i contratti per lavori, servizi e forniture necessari pergli interventi di emergenza, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco,del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e' autorizzato adavvalersi delle deroghe di cui all'articolo 3 dell'ordinanza delPresidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il Dipartimentodella protezione civile e autorizzato a reintegrare le dotazioni dimateriali di pronto intervento e di assistenza alla popolazioneavvalendosi, all'uopo, delle procedure di affidamento originariamenteespletate per l'acquisizione dei predetti materiali, con oneristimati in complessivi 20 milioni di euro.
6. In favore del personale direttamente impegnato nella salaoperativa del Ministero dell'interno risultante dall'ordine diservizio del Capo del dipartimento dei Vigili del Fuoco, del SoccorsoPubblico e della Difesa Civile e' autorizzata, fino al 31 maggio2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavorostraordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 70 oremensili pro-capite. Le spese di cui al presente comma debitamentedocumentate sono trasmesse ai fini del rimborso al Dipartimento dellaprotezione civile.
Art. 14.
1. In relazione alla necessita' di ricostruire con somma urgenza lasede del Compartimento ANAS dell'Aquila, che risulta definitivamenteinagibile a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, lamedesima societa' e' autorizzata ad avvalersi delle deroghe previsteall'articolo 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6aprile 2009.
Art. 15.
1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative di cuialla presente ordinanza, fatto salvo quanto diversamente disposto daisingoli articoli, si provvede a valere sul Fondo della protezionecivile utilizzando le risorse finanziarie stanziate per fronteggiarel'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio deiministri del 6 aprile 2009.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana. Roma, 15 aprile 2009
Il Presidente: Berlusconi