DECRETO-LEGGE 28 aprile 2009, n. 39

Gazzetta del 28 aprile 2009 - n. 97 Decreto Legge del 28 aprile 2009 - n. 39

 

DECRETO-LEGGE 28 aprile 2009, n. 39 - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. (09G0047) (GU n. 97 del 28-4-2009)

Nazionale -

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici  nella  regione  Abruzzo  nel mese di aprile 2009 e ulteriori
interventi urgenti di protezione civile. (09G0047)

CAPO I Interventi immediati per il superamento dell'emergenza
          
        IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni   per   fronteggiare,   con  ulteriori  interventi,  gli
eccezionali   eventi  sismici  verificatisi  nella  regione  Abruzzo,
nonche'  per  potenziare  le attivita' e gli interventi di protezione
civile;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 aprile 2009;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'interno,  del  lavoro,  della  salute e delle politiche sociali,
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare, delle
infrastrutture  e dei trasporti, per i beni e le attivita' culturali,
della    difesa,   della   giustizia,   dello   sviluppo   economico,
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca, delle politiche
agricole alimentari e forestali e della gioventu';

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modalita' di attuazione del presente decreto; ambito oggettivo e soggettivo

  1.  Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo  5,  comma  2,  della  legge  24 febbraio 1992, n. 225,
necessarie  per  l'attuazione  del  presente  decreto sono emanate di
concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario.
  2.  I  predetti  provvedimenti  hanno  effetto  esclusivamente  nei
confronti  dei  comuni  interessati  dagli  eventi  sismici che hanno
colpito  la  regione  Abruzzo  a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla
base  dei  dati  risultanti  dai  rilievi macrosismici effettuati dal
Dipartimento  della  protezione civile, hanno risentito un'intensita'
MSC  uguale  o  superiore al sesto grado, identificati con il decreto
del  Commissario  delegato  n.  3  emanato  in data 16 aprile 2009; i
predetti  provvedimenti  riguardano le persone fisiche ivi residenti,
le  imprese  operanti  e  gli enti aventi sede nei predetti territori
alla data del 6 aprile 2009.
  3.  Gli  interventi di cui all'articolo 3, comma 1, ad eccezione di
quelli  di  cui  alla  lettera  f),  possono  riguardare  anche  beni
localizzati  al  di fuori dei territori dei comuni di cui al comma 2,
in  presenza  di un nesso di causalita' diretto tra il danno subito e
l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.

CAPO I Interventi immediati per il superamento dell'emergenza

Art. 2.

Realizzazione urgente di abitazioni

  1.  Il  Commissario  delegato nominato dal Presidente del Consiglio
dei  Ministri  con  decreto  emanato ai sensi della legge 24 febbraio
1992,  n.  225,  oltre  ai  compiti  specificamente attribuitigli con
ordinanze  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, provvede in
termini  di  somma  urgenza  alla  progettazione  e realizzazione nei
comuni  di  cui  all'articolo  1 di moduli abitativi destinati ad una
durevole    utilizzazione,    nonche'   delle   connesse   opere   di
urbanizzazione   e   servizi,   per   consentire  la  piu'  sollecita
sistemazione  delle  persone le cui abitazioni sono state distrutte o
dichiarate  non  agibili  dai  competenti  organi tecnici pubblici in
attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi.
  2.  I  moduli  abitativi  garantiscono, nel rispetto delle norme di
sicurezza  sanitarie  vigenti,  anche  elevati  livelli  di qualita',
innovazione  tecnologica orientata all'autosufficienza impiantistica,
protezione  dalle  azioni  sismiche anche mediante isolamento sismico
per interi complessi abitativi, risparmio energetico e sostenibilita'
ambientale.
  3. Il Commissario delegato approva il piano degli interventi di cui
al  comma  1  previo  parere di un'apposita conferenza di servizi che
delibera a maggioranza dei presenti validamente intervenuti.
  4.  Il  Commissario  delegato  provvede, d'intesa con il Presidente
della  regione  Abruzzo  e  sentiti i sindaci dei comuni interessati,
alla  localizzazione  delle  aree  destinate alla realizzazione degli
edifici  di  cui  al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni
urbanistiche.  Non  si  applicano  gli  articoli 7 ed 8 della legge 7
agosto  1990,  n.  241.  Il  provvedimento di localizzazione comporta
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle
opere  di  cui  al  comma  1  e  costituisce  decreto  di occupazione
d'urgenza delle aree individuate.
  5.  L'approvazione  delle  localizzazioni  di  cui  al  comma 4, se
derogatoria  dei  vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante
degli  stessi  e  produce  l'effetto  della  imposizione  del vincolo
preordinato  alla espropriazione. In deroga alla normativa vigente ed
in  sostituzione  delle  notificazioni  ai  proprietari ed ogni altro
avente  diritto  o  interessato  da  essa  previste,  il  Commissario
delegato  da'  notizia  della  avvenuta  localizzazione e conseguente
variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune
e  su  due  giornali,  di  cui  uno  a  diffusione nazionale ed uno a
diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione
decorre  dal  momento  della  pubblicazione all'albo comunale. Non si
applica  l'articolo  11 del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327.
  6.  Per  le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni
delle  aree  per  l'attuazione  del  piano  di  cui  al  comma  3, il
Commissario   delegato   provvede,   prescindendo   da   ogni   altro
adempimento,  alla redazione dello stato di consistenza e del verbale
di  immissione  in  possesso  dei  suoli. Il verbale di immissione in
possesso  costituisce  provvedimento  di  provvisoria  occupazione  a
favore del Commissario delegato o di espropriazione, se espressamente
indicato,  a  favore  della  Regione  o di altro ente pubblico, anche
locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennita' di
provvisoria  occupazione  o  di  espropriazione  e'  determinata  dal
Commissario  delegato  entro  sei  mesi  dalla  data di immissione in
possesso.
  7.  Avverso  il  provvedimento  di  localizzazione ed il verbale di
immissione    in   possesso   e'   ammesso   esclusivamente   ricorso
giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono
ammesse   le  opposizioni  amministrative  previste  dalla  normativa
vigente.
  8. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento
di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque
di  un  titolo ablatorio valido, puo' essere disposta dal Commissario
delegato,  in  via  di  somma  urgenza,  con  proprio  provvedimento,
espressamente   motivando   la   contingibilita'   ed  urgenza  della
utilizzazione.  L'atto  di acquisizione di cui all'articolo 43, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
e'  adottato,  ove ritenuto necessario, con successiva ordinanza, dal
Commissario  delegato  a  favore  del  patrimonio indisponibile della
Regione o di altro ente pubblico anche locale.
  9. L'affidamento degli interventi avviene entro trenta giorni dalla
data  di  entrata  in vigore del presente decreto con le modalita' di
cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n.  163,  anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del
medesimo   decreto   legislativo,   compatibilmente   con  il  quadro
emergenziale  e con la collaborazione delle associazioni di categoria
di  settore  anche  di  ambito locale. In deroga all'articolo 118 del
decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e'  consentito  il
subappalto  delle  lavorazioni  della  categoria  prevalente  fino al
cinquanta per cento.
  10.  Il  Commissario  delegato,  a  valere  sulle  risorse  di  cui
all'articolo 7, comma 1, puo' procedere al reperimento di alloggi per
le  persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per
il  tempo  necessario  al  rientro delle popolazioni nelle abitazioni
riparate   o   ricostruite,  assicurando  l'applicazione  di  criteri
uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso.
  11.  L'assegnazione  degli  alloggi  e'  effettuata dal sindaco del
comune   interessato,   il  quale  definisce  le  modalita'  dell'uso
provvisorio,  anche  gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari,
secondo criteri indicati con i provvedimenti di cui all'articolo 1.
  12.  Al  fine  di coadiuvare il Commissario delegato nell'esercizio
delle  proprie  funzioni,  sono  nominati, con i provvedimenti di cui
all'articolo  1,  quattro  vice  commissari  per specifici settori di
intervento,  di  cui  uno  con funzioni vicarie. Agli eventuali oneri
derivanti  dal  presente  comma si provvede nell'ambito delle risorse
stanziate ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
  13.  Per  le  finalita'  di  cui  al presente articolo, fatto salvo
quanto  previsto dal comma 10, e' autorizzata la spesa di 400 milioni
di euro per l'anno 2009 e 300 milioni di euro per l'anno 2010.

 CAPO I Interventi immediati per il superamento dell'emergenza
          
Art. 3.

Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad
   uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese

  1.  Per  soccorrere le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma
del 6 aprile 2009 sono disposti:
   a)  la  concessione  di  contributi,  anche  con  le modalita' del
credito  di  imposta,  e  di finanziamenti agevolati, garantiti dallo
Stato,  per  la  ricostruzione  o  riparazione di immobili adibiti ad
abitazione  principale  distrutti  o  dichiarati inagibili ovvero per
l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale
distrutta;
   b)  l'intervento di Fintecna S.p.a. ovvero di societa' controllata
dalla   stessa  indicata,  a  domanda  del  soggetto  richiedente  il
finanziamento,   per   assisterlo  nella  stipula  del  contratto  di
finanziamento  di  cui  alla lettera a) e nella gestione del rapporto
contrattuale;
   c)  il subentro, a domanda del soggetto debitore non moroso, dello
Stato, per un importo non superiore al contributo di cui alla lettera
a),  nel  debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da
immobili   adibiti   ad   abitazione  principale  distrutti,  con  la
contestuale cessione alla societa' di cui alla lettera b) dei diritti
di  proprieta'  sui  predetti  immobili. In tale caso il prezzo della
cessione,  stabilito  dall'Agenzia  del  territorio,  e' detratto dal
debito nel quale lo Stato subentra;
   d)  l'esenzione  da  ogni tributo, con esclusione dell'imposta sul
valore  aggiunto, e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai
finanziamenti  ed agli acquisti di cui alla lettera a) inclusi quelli
concernenti  la  prestazione  delle  eventuali  garanzie  personali o
reali,  nonche' degli atti conseguenti e connessi e degli atti di cui
alla  lettera  c),  con  la  riduzione  dell'ottanta  per cento degli
onorari e dei diritti notarili;
   e)  la  concessione  di  contributi,  anche  con  le modalita' del
credito  di  imposta,  per la ricostruzione o riparazione di immobili
diversi  da  quelli  adibiti  ad  abitazione  principale,  nonche' di
immobili ad uso non abitativo distrutti o dichiarati non agibili;
   f)   la   concessione  di  indennizzi  a  favore  delle  attivita'
produttive  che  hanno  subito conseguenze economiche sfavorevoli per
effetto degli eventi sismici;
   g)   la   concessione  di  indennizzi  a  favore  delle  attivita'
produttive  per  la  riparazione  e  la  ricostruzione di beni mobili
distrutti  o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte
o  il  ristoro  di  danni  derivanti  dalla  perdita  di  beni mobili
strumentali all'esercizio delle attivita' ivi espletate;
   h)  la  concessione  di indennizzi per il ristoro di danni ai beni
mobili anche non registrati;
   i) la concessione di indennizzi per i danni alle strutture adibite
ad attivita' sociali, ricreative, sportive e religiose;
   l)  la  non  concorrenza dei contributi e degli indennizzi erogati
alle  imprese  ai  sensi del presente comma ai fini delle imposte sui
redditi e della imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche'
le modalita' della loro indicazione nella dichiarazione dei redditi.
  2.   Per   l'individuazione   dell'ambito   di  applicazione  delle
disposizioni  di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto
ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3.
  3.  Per  la realizzazione degli investimenti di interesse nazionale
di   cui   alla  lettera  a)  del  comma  1  i  soggetti  autorizzati
all'esercizio del credito, operanti nei territori di cui all'articolo
1 possono contrarre finanziamenti fino ad un massimo di 2.000 milioni
di  euro,  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma 7, lettera a), secondo
periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n. 326, al fine di
concedere  finanziamenti  assistiti da garanzia dello Stato, a favore
di  persone  fisiche,  per la ricostruzione o riparazione di immobili
adibiti  ad  abitazione  principale  ovvero  per  l'acquisto di nuove
abitazioni   sostitutive  dell'abitazione  principale  distrutta  nei
territori  sopra individuati. La garanzia dello Stato e' concessa dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  con  uno o piu' decreti
dirigenziali,  per  l'adempimento  delle  obbligazioni  principali ed
accessorie  assunte in relazione a detti finanziamenti da parte delle
persone  fisiche  cui  e'  stato  concesso  il  credito  ai sensi del
presente  comma.  La  garanzia  dello Stato resta in vigore fino alla
scadenza  del  termine  di  rimborso  di  ciascun  finanziamento.  Le
modalita'  di  concessione  della garanzia, il termine entro il quale
puo'  essere  concessa,  nonche' la definizione delle caratteristiche
degli  interventi  finanziabili  ai sensi del comma 1, sono stabiliti
con  i  decreti  di  cui  al  presente  comma.  Agli  eventuali oneri
derivanti  dall'escussione  della  garanzia  concessa  ai  sensi  del
presente  comma  si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma,
numero   2),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni,   con  imputazione  all'unita'  previsionale  di  base
[3.2.4.2]  «garanzie dello Stato», iscritta nello stato di previsione
del  Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine dell'attuazione
del comma 1, lettera b), e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per la stipula di una
convenzione  tra  Fintecna  spa ed il Ministero dell'economia e delle
finanze.
  4.   La   realizzazione   di  complessi  residenziali  puo'  essere
effettuata  anche nell'ambito del «Piano casa» di cui all'articolo 11
del   decreto-legge   25   giugno   2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133, e successive
modificazioni.
  5.  Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o
la  riparazione  degli immobili non spettano per i beni alienati dopo
la  data  del 6 aprile 2009. La proprieta' degli immobili per i quali
e'  stato  concesso  il  contributo  o ogni altra agevolazione per la
ricostruzione non puo' essere alienata per due anni dalla concessione
del  contributo.  Gli  atti  di compravendita stipulati in violazione
della presente disposizione sono nulli.
  6. Al fine dell'attuazione dei commi 1, esclusa la lettera b), e 2,
con  esclusione  dei  contributi  che sono concessi nell'ambito delle
risorse  di  cui all'articolo 14, comma 1, e' autorizzata la spesa di
euro 88.500.000 per l'anno 2010, di euro 177.000.000 per l'anno 2011,
di euro 265.500.000 per l'anno 2012, di euro 295.000.000 per ciascuno
degli anni 2013 e 2014, di euro 240.300.000 per l'anno 2015, di 185,6
milioni  di euro per l'anno 2016, di 130,9 milioni di euro per l'anno
2017,  di  112,7  milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al
2029,  di  78,9  milioni  di euro per l'anno 2030, di 45,1 milioni di
euro per l'anno 2031 e di 11,3 milioni di euro per l'anno 2032.

CAPO I Interventi immediati per il superamento dell'emergenza
         

Art. 4.

 Ricostruzione e funzionalita' degli edifici e dei servizi pubblici

  1.  Con  provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell'articolo  1  sono
stabiliti:
   a)  i  criteri  e  modalita' per il trasferimento, in esenzione da
ogni  imposta  e  tassa,  alla  regione  Abruzzo,  ovvero  ai  comuni
interessati  dal  sisma  del 6 aprile 2009, di immobili che non siano
piu'   utilizzabili   o  che  siano  dismissibili  perche'  non  piu'
rispondenti   alle  esigenze  delle  amministrazioni  statali  e  non
risultino  interessati  da  piani  di  dismissione  o alienazione del
patrimonio immobiliare, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma
5,  della  legge  23  dicembre  2005, n. 266, siti nel suo territorio
appartenenti  allo  Stato  gestiti  dall'Agenzia  del  demanio  o dal
Ministero della difesa, liberi e disponibili, nonche' gli immobili di
cui  all'articolo  2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, non
ancora destinati;
   b)  le  modalita' di predisposizione e di attuazione, da parte del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  d'intesa con le
amministrazioni  interessate  e  con  la  regione  Abruzzo, sentiti i
sindaci dei comuni interessati, di un piano di interventi urgenti per
il  ripristino  degli  immobili  pubblici,  danneggiati  dagli eventi
sismici,   comprese   le   strutture  edilizie  universitarie  e  del
Conservatorio  di  musica  di  L'Aquila,  nonche'  le  caserme in uso
all'amministrazione  della  difesa  e  gli  immobili  demaniali  o di
proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di interesse
storico-artistico  ai  sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42;
   c)  le  modalita'  organizzative  per consentire la pronta ripresa
delle  attivita'  degli  uffici  delle amministrazioni statali, degli
enti  pubblici  nazionali  e  delle  agenzie  fiscali  nel territorio
colpito  dagli  eventi  sismici  e  le  disposizioni  necessarie  per
assicurare  al personale non in servizio a causa della chiusura degli
uffici il trattamento economico fisso e continuativo.
  2.  Alla  realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera
b),  provvede  il  Presidente  della  regione  Abruzzo in qualita' di
Commissario   delegato,  avvalendosi  del  competente  provveditorato
interregionale alle opere pubbliche.
  3.  Al  fine  di  concentrare  nei  territori di cui all'articolo 1
interventi   di   ricostruzione   delle   infrastrutture   viarie   e
ferroviarie,  entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto, sono destinati a tali interventi, rispettivamente,
fino  a  200  milioni  di  euro a valere sulle risorse stanziate, per
l'anno  2009,  per  gli  investimenti di ANAS S.p.A., nell'ambito del
contratto di programma da stipularsi per lo stesso anno, e fino a 100
milioni  di euro nell'ambito dell'aggiornamento, per l'anno 2009, del
contratto   di  programma  Rete  ferroviaria  italiana  (RFI)  S.p.A.
2007-2011.
  4.  Con  delibera  del  CIPE, da adottare entro trenta giorni dalla
data  di entrata in vigore del presente decreto, alla regione Abruzzo
e'   riservata   una   quota   aggiuntiva   delle   risorse  previste
dall'articolo   18  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 28 gennaio 2009, n. 2,
destinate  al  finanziamento  degli interventi in materia di edilizia
scolastica.  La regione Abruzzo e' autorizzata, con le risorse di cui
al  presente  comma,  a  modificare il piano annuale 2009 di edilizia
scolastica,  gia' predisposto ai sensi dell'articolo 4 della legge 11
gennaio  1996,  n.  23,  anche  con  l'inserimento  di nuove opere in
precedenza  non contemplate; il termine per la relativa presentazione
e' prorogato di sessanta giorni.
  5.    Le   risorse   disponibili   sul   bilancio   del   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca finalizzate agli
arredi   scolastici,   possono   essere  destinate  alle  istituzioni
scolastiche  ubicate nella regione Abruzzo. Al fine di assicurare una
sollecita  ripresa  delle  attivita'  didattiche  e  delle  attivita'
dell'amministrazione  scolastica  nelle  zone  colpite  dagli  eventi
sismici,  anche  in  correlazione con gli obiettivi finanziari di cui
all'articolo  64,  comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
autorizzata  la  spesa  di euro 19,4 milioni per l'anno 2009, di euro
14,3  milioni  per l'anno 2010 e di euro 2,3 milioni per l'anno 2011.
L'utilizzazione  delle  risorse  di cui al presente comma e' disposta
con  le  modalita' previste dall'articolo 1, comma 1, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
  6. Alla regione Abruzzo, con riferimento agli interventi in materia
di  edilizia  sanitaria,  di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo
1988,  n.  67,  e' riconosciuta priorita' nell'utilizzo delle risorse
disponibili  nel  bilancio statale ai fini della sottoscrizione di un
nuovo  Accordo  di  programma  finalizzato alla ricostruzione ed alla
riorganizzazione  delle  strutture  sanitarie  regionali riducendo il
rischio  sismico; nell'ambito degli interventi gia' programmati dalla
regione   Abruzzo  nell'Accordo  di  programma  vigente,  la  Regione
procede, previo parere del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali, alle opportune rimodulazioni, al fine di favorire
le   opere   di   consolidamento  e  di  ripristino  delle  strutture
danneggiate.
  7.  I  programmi  finanziati  con fondi statali o con il contributo
dello   Stato   a   favore   della  regione  Abruzzo  possono  essere
riprogrammati  nell'ambito  delle  originarie tipologie di intervento
prescindendo  dai termini riferiti ai singoli programmi, non previsti
da norme comunitarie.
  8.  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo 62, comma 2, del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6 agosto 2008, n. 133, con riguardo alla durata massima
di  una  singola  operazione di indebitamento, la regione Abruzzo, la
provincia di L'Aquila e gli altri comuni di cui all'articolo 1, comma
2,  sono  autorizzati  a  rinegoziare  con  la  controparte attuale i
prestiti, in qualsiasi forma contratti in essere alla data di entrata
in  vigore  del  presente decreto. La durata di ogni singolo prestito
puo'  essere  estesa  per un periodo non superiore a cinquanta anni a
partire dalla data della rinegoziazione.
  9.  All'attuazione  del  comma  1,  lettera  b), si provvede con le
risorse di cui all'articolo 14, comma 1.

CAPO I Interventi immediati per il superamento dell'emergenza

Art. 5.

Disposizioni  relative alla sospensione dei processi civili, penali e
   amministrativi,  al  rinvio  delle  udienze e alla sospensione dei
   termini, nonche' alle comunicazioni e notifiche di atti

  1.  Fino  al  31  luglio  2009,  sono  sospesi  i processi civili e
amministrativi pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso gli uffici
giudiziari  aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ad
eccezione   delle   cause   relative  ad  alimenti,  ai  procedimenti
cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia
di  amministrazione  di sostegno, di interdizione, di inabilitazione,
ai  procedimenti  per  l'adozione  di ordini di protezione contro gli
abusi  familiari ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata
trattazione  potrebbe  produrre  grave  pregiudizio  alle  parti.  In
quest'ultimo   caso,   la  dichiarazione  di  urgenza  e'  fatta  dal
presidente  in  calce  alla  citazione  o al ricorso, con decreto non
impugnabile,  e,  per  le  cause gia' iniziate, con provvedimento del
giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.
  2. Sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2009, le
udienze  processuali civili e amministrative in cui le parti o i loro
difensori,  con  nomina  antecedente  al 5 aprile 2009, sono soggetti
che,  alla data del 5 aprile 2009, erano residenti o avevano sede nei
comuni individuati ai sensi dell'articolo 1.
  3.  Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti,
avevano   sede   operativa   o   esercitavano  la  propria  attivita'
lavorativa,  produttiva  o  di  funzione  nei  comuni e nei territori
individuati  con  i  provvedimenti  di cui al comma 1, il decorso dei
termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali,
comportanti  prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed
eccezione,  nonche'  dei  termini per gli adempimenti contrattuali e'
sospeso  dal  6  aprile 2009 al 31 luglio 2009 e riprende a decorrere
dalla  fine del periodo di sospensione. E' fatta salva la facolta' di
rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati. Ove il
decorso  abbia  inizio  durante  il  periodo di sospensione, l'inizio
stesso e' differito alla fine del periodo. Sono altresi' sospesi, per
lo  stesso  periodo  e  nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini
relativi  ai  processi  esecutivi, escluse le procedure di esecuzione
coattiva tributaria, e i termini relativi alle procedure concorsuali,
nonche'   i   termini  di  notificazione  dei  processi  verbali,  di
esecuzione  del  pagamento  in  misura  ridotta,  di  svolgimento  di
attivita'  difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi
e giurisdizionali.
  4.  Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 3, i termini
di  scadenza,  ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 6 aprile
2009  al  31 luglio 2009, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad
ogni  altro  titolo  di  credito  o atto avente forza esecutiva, sono
sospesi  per  lo  stesso  periodo.  La sospensione opera a favore dei
debitori  ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva
la facolta' degli stessi di rinunciarvi espressamente.
  5.  Per  il periodo e nei comuni individuati ai sensi dell'articolo
1,  sono  sospesi  i  termini  stabiliti  per  la fase delle indagini
preliminari,  nonche'  i termini per proporre querela e sono altresi'
sospesi  i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla
data del 6 aprile 2009.
  6.  Nei  processi  penali  in cui, alla data del 6 aprile 2009, una
delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data,
era residente nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1:
   a)  sono  sospesi,  per  il periodo indicato al comma 1, i termini
previsti  dal codice di procedura penale a pena di inammissibilita' o
decadenza  per  lo  svolgimento  di  attivita'  difensiva  e  per  la
proposizione di reclami o impugnazioni;
   b)  salvo  quanto  previsto  al  comma  7, il giudice, ove risulti
contumace  o  assente  una  delle parti o dei loro difensori, dispone
d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 luglio 2009.
  7.  La sospensione di cui ai commi 5 e 6 non opera per l'udienza di
convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per
la  convalida  dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di
custodia  cautelare.  La  sospensione  di  cui  al comma 6 non opera,
altresi',  qualora  le  parti  processuali  interessate  o i relativi
difensori rinuncino alla stessa.
  8.  Il  corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui
il  processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi
5  e  6,  lettera  a), nonche' durante il tempo in cui il processo e'
rinviato ai sensi del comma 6, lettera b).
  9.  E'  istituito presso la sede temporanea degli uffici giudiziari
di  L'Aquila  il  presidio  per le comunicazioni e le notifiche degli
atti giudiziari.
  10.  Nei  confronti delle parti o dei loro difensori, gia' nominati
alla data del 5 aprile 2009 e che, alla stessa data, erano residenti,
avevano   sede   operativa   o   esercitavano  la  propria  attivita'
lavorativa,  produttiva  o  di  funzione  nei  comuni e nei territori
individuati  nei  decreti  di  cui  al comma 1, la comunicazione e la
notifica di atti del procedimento o del processo deve essere eseguita
fino al 31 luglio 2009, a pena di nullita', presso il presidio per le
comunicazioni e le notifiche di cui al comma 9.
  11.  Fino  al  31 luglio 2009, le notificazioni da eseguirsi presso
l'Avvocatura  dello  Stato  in  L'Aquila  si  eseguono presso la sede
temporanea della medesima Avvocatura.

 CAPO I Interventi immediati per il superamento dell'emergenza        

Art. 6.

Sospensione  e  proroga  di  termini,  deroga  al patto di stabilita'
   interno,   modalita'  di  attuazione  del  Piano  di  rientro  dai
   disavanzi sanitari

  1.  Al  fine  di  agevolare  la  ripresa delle attivita' nelle zone
colpite  dal  sisma  del  6  aprile  2009 mediante il differimento di
adempimenti  onerosi per gli enti pubblici, le famiglie, i lavoratori
e le imprese, sono disposti:
   a) la sospensione dei termini relativi ai certificati di pagamento
dei contratti pubblici;
   b)  la  sospensione dei termini di versamento delle entrate aventi
natura   patrimoniale   ed   assimilata,  dovute  all'amministrazione
finanziaria ed agli enti pubblici anche locali, nonche' alla Regione,
nonche'  di quelli riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
   c)  la  sospensione  dei termini per la notifica delle cartelle di
pagamento  da parte degli agenti della riscossione, nonche' i termini
di  prescrizione  e  decadenza  relativi  all'attivita'  degli uffici
finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;
   d)  la  sospensione  del  versamento  dei contributi consortili di
bonifica,  esclusi  quelli  per  il  servizio irriguo, gravanti sugli
immobili agricoli ed extragricoli;
   e)  il  differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio
per  finita  locazione  degli immobili pubblici e privati, adibiti ad
uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
   f)  la  sospensione  del  pagamento  dei  canoni  di concessione e
locazione  relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di
proprieta' dello Stato ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
   g)  la  rideterminazione  della  sospensione  del  versamento  dei
tributi,  dei  contributi  previdenziali ed assistenziali e premi per
l'assicurazione  obbligatoria,  nonche'  la ripresa della riscossione
dei  tributi,  dei  contributi previdenziali ed assistenziali e premi
per  l'assicurazione  obbligatoria  sospesi,  nonche'  di  ogni altro
termine  sospeso  ai  sensi  del  presente  articolo,  anche in forma
rateizzata;
   h)  la eventuale proroga di un anno del termine di validita' delle
tessere  sanitarie,  previste  dall'articolo  50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;
   i)  la  proroga  del  termine per le iniziative agevolate a valere
sugli  strumenti della programmazione negoziata e per le altre misure
di   incentivazione   di  competenza  del  Ministero  dello  sviluppo
economico,  nonche'  i  progetti  regionali sui distretti industriali
cofinanziati   dal   Ministero   dello   sviluppo  economico  di  cui
all'articolo  1,  comma  890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni;
   l)  la  proroga del termine di scadenza del consiglio della Camera
di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura di L'Aquila e
degli  organi  necessari  al  funzionamento  degli enti impegnati nel
rilancio  delle  attivita'  produttive  e  per  la  ricostruzione dei
territori colpiti dal sisma;
   m)  la  non  applicazione  delle  sanzioni  amministrative  per le
imprese che presentano in ritardo, purche' entro il 30 novembre 2009,
le  domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995,  n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge
25 gennaio 1994, n. 70;
   n)  la  sospensione  del  pagamento  delle  rate  dei  mutui e dei
finanziamenti  di  qualsiasi  genere,  ivi  incluse  le operazioni di
credito  agrario  di  esercizio  e  di  miglioramento  e  di  credito
ordinario,   erogati   dalle   banche,   nonche'  dagli  intermediari
finanziari iscritti negli elenchi speciali di cui agli articoli 106 e
107  del  testo  unico bancario, approvato con decreto legislativo 1°
settembre  1993,  n.  385,  e successive modificazioni, e dalla Cassa
depositi  e  prestiti  S.p.a.,  con  la  previsione che gli interessi
attivi  relativi  alle  rate  sospese  concorrano alla formazione del
reddito   d'impresa,   nonche'   alla   base   imponibile  dell'IRAP,
nell'esercizio in cui sono incassati;
   o) l'esclusione dal patto di stabilita' interno relativo agli anni
2009  e  2010  delle  spese  sostenute  dalla  regione Abruzzo, dalla
provincia  di  L'Aquila  e  dai  comuni  di  cui  all'articolo  1 per
fronteggiare gli eccezionali eventi sismici;
   p) l'esclusione dal patto di stabilita' interno relativo agli anni
2009  e 2010 degli enti locali indicati alla lettera o) delle entrate
allo  stesso  titolo  acquisite  da  altri enti o soggetti pubblici o
privati;
   q)  le  modalita' di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi
sanitari  nei  limiti  delle  risorse  individuate con l'articolo 13,
comma 3, lettera b);
   r) la sospensione dell'applicazione delle disposizioni concernenti
il  procedimento  sanzionatorio  di  cui  ai  commi  8-bis,  8-ter  e
8-quater,  dell'articolo  50  del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  puo'  essere disposto il
differimento dei termini per:
   a)  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  2009, di cui
all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
   b)  la  deliberazione  di  approvazione del rendiconto di gestione
dell'esercizio  2008, di cui all'articolo 227 del decreto legislativo
n. 267 del 2000;
   c)  la  presentazione  della  certificazione attestante il mancato
gettito  ICI  derivante  dall'esenzione  riconosciuta  sugli immobili
adibiti  ad  abitazione  principale,  di cui al decreto del Ministero
dell'interno  in  data  1°  aprile  2009,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2009;
   d)   la   presentazione   da   parte   degli   enti  locali  della
certificazione   attestante  l'IVA  corrisposta  per  prestazioni  di
servizi   non  commerciali,  della  certificazione  attestante  l'IVA
corrisposta  per  i  contratti  di servizio per il trasporto pubblico
locale  e  della  certificazione attestante la perdita di gettito ICI
sugli edifici classificati in categoria D.
  3.  Nella  provincia  di  L'Aquila le elezioni del presidente della
provincia,  del  consiglio  provinciale,  dei  sindaci e dei consigli
comunali,  da tenersi nella primavera 2009, sono rinviate ad una data
fissata  con  decreto del Ministro dell'interno tra il 1° novembre ed
il 15 dicembre 2009. Il mandato dei relativi organi e' prorogato fino
allo svolgimento delle elezioni di cui al periodo precedente.
  4.  Al  fine  dell'attuazione  del  comma 1, lettera da a) ad n) e'
autorizzata la spesa, per l'anno 2009, di euro 6.300.000 e per l'anno
2010 di euro 51.000.000.

CAPO I Interventi immediati per il superamento dell'emergenza

Art. 7.

Attivita' urgenti della Protezione civile, delle Forze di polizia, delle Forze armate

  1. Per gli interventi di assistenza gia' realizzati in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici ai sensi delle ordinanze del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n.
3754  del  9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009 e n. 3757 del 21
aprile  2009,  nonche'  per  la loro prosecuzione fino al 31 dicembre
2009,   in  aggiunta  alle  somme  gia'  trasferite  al  fondo  della
Protezione civile, e' autorizzata la spesa di euro 580 milioni, fatto
salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.
  2.   Per  la  prosecuzione  dell'intervento  di  soccorso  e  delle
attivita'   necessarie   al  superamento  dell'emergenza  dell'evento
sismico  in  Abruzzo, da parte del personale del Corpo dei vigili del
fuoco  e  delle  Forze  di  polizia,  fino  al  31  dicembre 2009, e'
autorizzata,  a  decorrere dal 1° giugno 2009, la spesa di 80 milioni
di   euro.   Nell'ambito   della  predetta  autorizzazione  di  spesa
complessiva,  per il personale del Corpo dei vigili del fuoco e delle
Forze  di  polizia  direttamente impegnato nell'attivita' indicate al
presente  comma,  sono autorizzate per il periodo dal 1° giugno al 31
dicembre 2009, in deroga alla vigente normativa prestazioni di lavoro
straordinario  nel  limite  massimo di 75 ore mensili procapite da
ripartire  con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  3.  Per  la  prosecuzione  dell'intervento di soccorso da parte del
Corpo  dei  vigili  del  fuoco,  e' autorizzata, in aggiunta a quanto
previsto  dal  comma  2,  la  spesa di 8,4 milioni di euro per l'anno
2009.  Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266
, primo periodo, con effetto dal 1° gennaio 2009, le parole: «e
di  polizia»  sono sostituite dalle seguenti: «di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco».
  4.  La  regione  Abruzzo  e'  autorizzata  a  prorogare  fino al 31
dicembre  2009  i  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato  e di
collaborazione  coordinata,  continuativa  od  occasionale  stipulati
dalla  predetta  regione Abruzzo nei settori della protezione civile,
della  sanita'  e dell'informatica ed in corso alla data del 6 aprile
2009,  nel  limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente,
nel  bilancio regionale e, per le aziende sanitarie, nei limiti delle
risorse indicate ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera b).

CAPO I Interventi immediati per il superamento dell'emergenza

Art. 8.

 Provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese

  1. Al fine di sostenere l'economia delle zone colpite dal sisma del
6  aprile  2009  ed il reddito delle famiglie, lavoratori ed imprese,
sono disposti:
   a)  la  proroga  dell'indennita'  ordinaria  di disoccupazione con
requisiti  normali  di  cui  all'articolo 1, comma 25, della legge 24
dicembre   2007,  n.  247,  con  riconoscimento  della  contribuzione
figurativa;
   b)   l'indennizzo   in   favore  dei  collaboratori  coordinati  e
continuativi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma
2,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio 2009, n. 2, dei titolari di
rapporti  agenzia  e  di  rappresentanza  commerciale, dei lavoratori
autonomi,   ivi  compresi  i  titolari  di  attivita'  di  impresa  e
professionali,  iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza
e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita' a causa degli
eventi sismici;
   c)  l'estensione  alle  imprese ed ai lavoratori autonomi che alla
data del 6 aprile 2009 erano assistiti da professionisti operanti nei
comuni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  della  sospensione  dal
versamento  dei  contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per  l'assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali,   nonche'   la   non   applicazione   delle   sanzioni
amministrative  per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale, per
ritardate  comunicazioni  di  assunzione, cessazione e variazione del
rapporto  di lavoro, in scadenza a fare data dal 6 aprile 2009 e fino
al  30 giugno 2009, nei confronti sia dei soggetti operanti alla data
degli  eventi  sismici nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sia
delle  imprese  e  dei  lavoratori  autonomi  operanti  in comuni non
interessati  dagli  eventi  sismici,  che alla data del 6 aprile 2009
erano assistiti da professionisti operanti nei predetti comuni di cui
all'articolo 1, comma 2;
   d)  la non computabilita' ai fini della definizione del reddito di
lavoro  dipendente  di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente
della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, dei sussidi occasionali,
erogazioni  liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da parte
sia  dei  datori  di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti
nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sia da parte dei datori di
lavoro  privati  operanti nei predetti territori, a favore dei propri
lavoratori,   anche   non   residenti  nei  predetti  comuni  di  cui
all'articolo 1, comma 2;
   e)  modalita'  speciali  di  attuazione delle misure in materia di
politica agricola comunitaria (PAC) e di programmi di sviluppo rurale
finalizzate   all'anticipazione   dei  termini  di  erogazione  delle
provvidenze  previste,  nel  rispetto  della disciplina comunitaria e
nell'ambito   delle   disponibilita'   della   gestione   finanziaria
dell'AGEA;
   f)  l'esenzione  dal  pagamento  del pedaggio autostradale per gli
utenti  residenti  nei comuni di cui al comma 1 in transito nell'area
colpita fino alla data del 31 dicembre 2009.
  2.  Al  fine di sostenere il rapido recupero di adeguate condizioni
di  vita  delle famiglie residenti nei territori colpiti dal sisma, e
per  un  ammontare  massimo  di  12.000.000  di  euro, a valere sulle
risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo
19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  4  agosto 2006, n. 248, come modificato
dall'articolo  1,  comma  1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
relative  all'anno 2009, sono realizzati interventi, anche integrati,
per le seguenti finalita':
   a)  costruzione  e  attivazione  di servizi socio-educativi per la
prima infanzia;
   b) costruzione e attivazione di residenze per anziani;
   c) costruzione e attivazione di residenze per nuclei monoparentali
madre bambino;
   d)  realizzazione di altri servizi da individuare con le modalita'
di cui all'articolo 1.
  3. Al fine dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa, per
l'anno  2009,  di  53,5  milioni  di  euro  e, per l'anno 2010, di 30
milioni di euro.
       
CAPO II Misure urgenti per la ricostruzione

Art. 9.

Stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni

  1.  I  materiali  derivanti  dal  crollo  degli  edifici pubblici e
privati,  nonche'  quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici
danneggiati dal terremoto sono classificati, ai sensi dell'Allegato D
della  parte  IV  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
rifiuti  urbani  con  codice  CER 20.03.99 limitatamente alle fasi di
raccolta   e   trasporto   presso  le  aree  di  deposito  temporaneo
individuate.
  2.   Ai   fini   dei  conseguenti  adempimenti  amministrativi,  il
produttore  dei rifiuti, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera
b),  del  decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' il comune di
origine  dei  rifiuti  stessi, che comunica al Commissario delegato i
dati  relativi  alle  attivita'  di  raccolta,  trasporto, selezione,
recupero  e  smaltimento  dei  rifiuti  effettuate  e ne rendiconta i
relativi oneri.
  3. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, i comuni
dispongono la rimozione ed il trasporto dei materiali di cui al comma
1  presenti  su  aree  pubbliche  o  private  da parte di soggetti in
possesso  dei  necessari  titoli  abilitativi,  anche  in deroga alle
procedure  di  cui  all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile
2006,  n.  152, ed alle disposizioni sul prelievo ed il trasporto dei
rifiuti  pericolosi,  con  il  concorso dell'Agenzia regionale per la
tutela ambientale dell'Abruzzo e delle ASL competenti per territorio,
al  fine  di  assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della
salute pubblica e dell'ambiente.
  4.  L'ISPRA  assicura  il  coordinamento delle attivita' realizzate
dell'Agenzia  regionale  per  la tutela dell'ambiente dell'Abruzzo ai
sensi   del   presente   articolo,  nonche'  il  necessario  supporto
tecnico-scientifico alla regione Abruzzo.
  5.  In  deroga  all'articolo 208, comma 15, ed all'articolo 216 del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  sono autorizzate le
attivita' degli impianti finalizzate alla gestione dei rifiuti di cui
al comma 1, nel pieno rispetto della normativa comunitaria.
  6.  In  deroga  all'articolo  212  del decreto legislativo 3 aprile
2006,  n.  152,  i  termini  di  validita'  delle iscrizioni all'Albo
nazionale  dei  gestori ambientali effettuate dalla sezione regionale
dell'Abruzzo  del  medesimo  Albo,  sono  sospesi  fino al ripristino
dell'operativita'  della  sezione  regionale  dell'Albo.  Nel periodo
transitorio,  le variazioni e le nuove iscrizioni sono effettuate dal
Comitato nazionale dell'Albo.
  7.  Allo  scopo  di  assicurare  la  continuita' delle attivita' di
smaltimento  dei  rifiuti  urbani  ed evitare emergenze ambientali ed
igienico   sanitarie   nel   territorio  interessato  dal  terremoto,
considerata  l'imminente  saturazione della discarica sita nel comune
di Poggio Picenze, e' autorizzata da parte della Regione, sentiti gli
enti  locali  interessati, la realizzazione, nel pieno rispetto della
normativa  comunitaria  tecnica  di  settore,  di siti da destinare a
discarica  presso i comuni di Barisciano - localita' Forfona e Poggio
Picenze  -  localita'  Le Tomette. Gli impianti sono autorizzati allo
smaltimento  dei  rifiuti  contraddistinti  dai  seguenti codici CER:
19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06.
  8. In deroga agli articoli 182, comma 7, 191, 208 e 210 del decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive modificazioni,
nonche'  all'articolo  8 del decreto legislativo del 13 gennaio 2003,
n.  36,  e  previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle
condizioni  di salvaguardia ambientale e delle volumetrie residue, da
effettuarsi   con   il   supporto  tecnico-scientifico  dell'Istituto
superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca ambientale, la Regione
provvede  alla  individuazione  di siti di discarica finalizzati allo
smaltimento  dei  rifiuti  di  cui  al  presente articolo, adottando,
sentito  l'ISPRA,  provvedimenti di adeguamento e completamento degli
interventi  di  ripristino  ambientale  di  cui  all'articolo  17 del
decreto  legislativo  13  gennaio  2003, n. 36, anche successivamente
all'eventuale utilizzo.
  9.  Con  ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata  ai  sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio
1992,  n.  225,  di  concerto  con  il Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del mare, sentito l'ISPRA, possono essere
definite le modalita' operative per la gestione dei rifiuti di cui al
presente articolo.

CAPO III Interventi per lo sviluppo socio-economico delle zone terremotate

Art. 10.

Agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale

  1.  Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto
con  il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere stabilita
l'istituzione,  nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo
15  della  legge  7  agosto  1997,  n.  266,  di una apposita sezione
destinata  alla  concessione  gratuita  di  garanzie per le piccole e
medie  imprese,  comprese quelle commerciali, turistiche, di servizi,
nonche'  per  gli studi professionali, con la previsione di modalita'
particolari per la concessione delle stesse.
  2.  Le  operazioni  di  rinegoziazione  dei  mutui  e di ogni altro
finanziamento  sono  effettuate  senza applicazione di costi da parte
degli  intermediari  e sono esenti da imposte e tasse di ogni genere,
con  esclusione  dell'imposta sul valore aggiunto. I relativi onorari
notarili sono ridotti del cinquanta per cento.
  3.  Con  delibera  del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo
strategico  per  il Paese a sostegno dell'economia reale, puo' essere
destinata  al finanziamento di accordi di programma gia' sottoscritti
per l'attuazione degli interventi agevolativi di cui al decreto-legge
1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio   1989,   n.   181,  e  successive  modificazioni,  ovvero  da
sottoscrivere, con priorita' per le imprese ammesse alla procedura di
amministrazione  straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio
1999,  n.  270,  ed  al  decreto-legge  23  dicembre  2003,  n.  347,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
compresi gli eventuali acquirenti delle predette imprese, nei settori
dei  componenti  e  prodotti  hardware  e  software  per  ICT,  della
farmaceutica,  dell'agroalimentare, della chimica e dell'automotive e
dell'edilizia sostenibile, nonche' ai contratti di programma che alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  risultano gia'
presentati. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo  sviluppo  di  impresa  e'  incaricata  degli interventi di cui al
presente comma.
  4.  Con  provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell'articolo  1  sono
disciplinate  le  modalita'  per la destinazione alla regione Abruzzo
della  quota  delle  risorse  disponibili  del Fondo per le politiche
giovanili  per  le  iniziative  di sostegno delle giovani generazioni
della  regione  Abruzzo  colpite  dall'evento  sismico riguardanti la
medesima  regione, nonche' le modalita' di monitoraggio, attuazione e
rendicontazione delle iniziative intraprese.
  5.  Al  fine  di  favorire la ripresa delle attivita' dei centri di
accoglienza,  di  ascolto  e  di  aiuto  delle donne e delle madri in
situazioni  di  difficolta',  ivi  comprese  quelle  derivanti  dagli
effetti  degli eventi sismici, e' autorizzata la spesa di tre milioni
di  euro,  per l'anno 2009, a sostegno degli oneri di ricostruzione o
di  restauro di immobili a tale scopo destinati situati nei comuni di
cui  all'articolo 1. All'onere derivante dal presente comma, pari a 3
milioni  di  euro  per  l'anno  2009,  si  provvede mediante utilizzo
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 19, comma 3, del
decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C
allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

CAPO IV Misure per la prevenzione del rischio sismico
          
  Art. 11.

Verifiche ed interventi per la riduzione del rischio sismico

  1.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato ad
avviare  e  realizzare  in  termini  di  somma  urgenza  un  piano di
verifiche  speditive  finalizzate  alla  realizzazione  di interventi
volti  alla  riduzione  del  rischio sismico di immobili, strutture e
infrastrutture  prioritariamente  nelle  aree dell'Appennino centrale
contigue a quelle interessate dagli eventi sismici di cui al presente
decreto.  La  realizzazione  delle  predette  verifiche  ha  luogo in
collaborazione   con  gli  enti  locali  interessati  e  puo'  essere
realizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra
amministrazione  od ente pubblico operante nei territori interessati.
A  tale  fine  e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a
decorrere dal 2009. Il mancato avvio dei lavori di messa in sicurezza
degli immobili pubblici entro sei mesi dagli esiti delle verifiche di
cui al presente comma determina l'inutilizzabilita' dell'immobile.
  2.  Con  provvedimenti  adottati  ai sensi dell'articolo 1, vengono
individuate  le aree interessate e disciplinati gli aspetti tecnici e
le  modalita'  operative,  nonche'  stabiliti  i criteri di priorita'
degli interventi.
  3.  Le amministrazioni interessate destinano alla realizzazione dei
predetti   interventi  le  risorse  necessarie  anche  attraverso  le
opportune   variazioni  di  bilancio,  ai  sensi  della  legislazione
vigente.  Nel  caso  di  insufficienza delle risorse disponibili, gli
interventi  predetti  sono realizzati a valere sulle risorse previste
ai sensi dell'articolo 14, comma 1.
  4. Per la realizzazione degli interventi che si rendono necessari a
seguito  delle verifiche effettuate ai sensi del presente articolo e'
concesso,  ai  soggetti  privati  indicati  al  comma  1,  un credito
d'imposta  nel  limite  di euro 50,5 milioni per l'anno 2010, di euro
151.600.000  per  l'anno 2011, di euro 202.100.000 per ciascuno degli
anni  2012,  2013  e  2014, di euro 151.600.000 per l'anno 2015, e di
euro  50.500.000 per l'anno 2016 in misura pari al 55 per cento delle
spese  sostenute  entro il 30 giugno 2011 ed effettivamente rimaste a
carico  del  contribuente e, comunque, fino ad un importo massimo del
medesimo  credito di imposta di 48.000 euro. Il credito d'imposta non
spetta  ai  soggetti  di  cui  all'articolo  74 del testo unico delle
imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
  5.  Il  credito  d'imposta maturato in relazione agli interventi di
cui  al  comma  1, non cumulabile con altre agevolazioni riconosciute
per  interventi  edilizi del medesimo tipo, e' utilizzabile in cinque
quote  costanti  di  pari  importo  e deve essere indicato, a pena di
decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi.
  6.  Per  i  soggetti  titolari di partita IVA il credito di imposta
puo'  essere  fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del  decreto  legislativo  9  luglio  1997, n. 241, non concorre alla
formazione  del  reddito,  ne'  della  base  imponibile  dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini del
rapporto  di  cui  agli  articoli  61 e 109, comma 5, del testo unico
delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917. La quota annuale del credito
d'imposta  non  utilizzata  in tutto o in parte in compensazione puo'
essere chiesta anche a rimborso.
  7.  Per  le  persone  fisiche non titolari di partita IVA, la quota
annuale   del   credito  di  imposta  e'  utilizzata  in  diminuzione
dell'imposta  netta  determinata  ai sensi dell'articolo 11 del testo
unico  delle  imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917. Se l'ammontare della predetta
quota  e'  superiore  a quello dell'imposta netta, il contribuente ha
diritto,  a  sua  scelta,  di  computare  l'eccedenza  in diminuzione
dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne
il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
  8.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze da
adottare  entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo
dei  provvedimenti  adottati  ai  sensi  del  comma 2 sono fissate le
modalita' di attuazione dei commi 4, 5, 6 e 7.
  9.  Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applica
la  disposizione  dell'articolo  1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
  10.  Il  credito  d'imposta  puo'  essere fruito esclusivamente nel
rispetto   dell'applicazione  della  regola  de  minimis  di  cui  al
regolamento  (CE)  n.  1998/2006  della  Commissione, del 15 dicembre
2006,  relativo  all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
istitutivo della Comunita' europea agli aiuti di importanza minore.

CAPO V Disposizioni di carattere fiscalee di copertura finanziaria
          
Art. 12.

Norme di carattere fiscale in materia di giochi

  1.  Al  fine  di  assicurare  maggiori  entrate non inferiori a 500
milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2009, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di  Stato,  con  propri  decreti dirigenziali adottati entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto puo':
   a) indire nuove lotterie ad estrazione istantanea;
   b)  adottare  ulteriori  modalita' di gioco del Lotto, nonche' dei
giochi  numerici  a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilita'
di piu' estrazioni giornaliere;
   c)  concentrare  le  estrazioni del Lotto, in forma automatizzata,
anche in una o piu' citta' gia' sedi di ruota;
   d)  consentire  l'apertura  delle  tabaccherie  anche  nei  giorni
festivi;
   e) disporre l'assegnazione del 65 per cento della posta di gioco a
montepremi, del 5,71 per cento alle attivita' di gestione, dell'8 per
cento  come compenso per l'attivita' dei punti di vendita, del 15 per
cento  come  entrate erariali sotto forma di imposta unica e del 6,29
per  cento  a  favore dell'UNIRE, relativamente al gioco istituito ai
sensi  dell'articolo  1,  comma  87, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
   f)    adeguare,   nel   rispetto   dei   criteri   gia'   previsti
dall'ordinamento interno, nonche' delle procedure comunitarie vigenti
in   materia,   il  regolamento  emanato  con  decreto  del  Ministro
dell'economia   e   delle   finanze   17   settembre  2007,  n.  186,
prevedendovi,  altresi',  la raccolta a distanza di giochi di sorte a
quota  fissa  e  di  giochi di carte organizzati in forma diversa dal
torneo,  relativamente ai quali l'aliquota di imposta unica applicata
sulle somme giocate e', per ciascun gioco, pari al 20 per cento delle
somme  che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite
al giocatore;
   g)  relativamente  alle  scommesse  a  distanza  a quota fissa con
modalita'  di  interazione diretta tra i singoli giocatori, stabilire
l'aliquota di imposta unica nel 20 per cento della raccolta, al netto
delle  somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in
vincite  e  rimborsi al consumatore, disponendo altresi' in cinquanta
centesimi  di  euro  la  posta unitaria di gioco. Conseguentemente, a
decorrere  dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  del  relativo decreto dirigenziale all'articolo
38, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «e per
le  scommesse  con  modalita'  di  interazione  diretta tra i singoli
giocatori», ovunque ricorrano, sono soppresse;
   h) per le scommesse a quota fissa di cui all'articolo 1, comma 88,
della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  disporre  che l'aliquota
d'imposta  unica  sulle  giocate, di cui alla lettera d) del predetto
comma,  sia  pari al 20 per cento della raccolta al netto delle somme
che,  in  base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al
consumatore,  nonche'  la fissazione della posta unitaria di gioco in
cinquanta centesimi di euro;
   i)  determinare i poteri di controllo dei concessionari della rete
telematica   per  la  gestione  degli  apparecchi  da  gioco  di  cui
all'articolo  110,  comma 6, del regio decreto18 giugno 1931, n. 773,
nonche'   l'eventuale   esclusione   dalle   sanzioni  relative  alle
irregolarita'  riscontrate  dai  medesimi concessionari, nel rispetto
dei seguenti ulteriori criteri:
    1)  potere,  per  i  concessionari  della  rete telematica di cui
all'articolo  14-bis,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  26  ottobre 1972, n. 640, di disporre l'accesso di propri
incaricati  nei  locali  destinati all'esercizio di raccolta di gioco
per procedere ad ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica
del corretto esercizio degli apparecchi stessi;
    2)  obbligo,  per i soggetti incaricati delle attivita' ispettive
di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia le illiceita'
riscontrate,   anche   qualora  esse  si  riferiscano  ad  apparecchi
collegati alla rete di altri concessionari;
    3)  previsione,  in  relazione  agli  illeciti  accertati  con le
procedure   di   cui   ai  punti  precedenti,  dell'esclusione  delle
responsabilita'   previste  dall'articolo  39-quater,  comma  2,  del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
    4)  applicabilita'  dell'articolo  22  del decreto legislativo 18
dicembre  1997,  n.  472,  in relazione alle somme dovute a qualunque
titolo  dai  responsabili  in  via  principale  o  in solido, a norma
dell'articolo  39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
In tali casi l'iscrizione di ipoteca ed il sequestro conservativo, di
cui al periodo precedente, sono richiesti sui beni dell'impresa e sui
beni  personali  dell'imprenditore individuale o dell'amministratore,
se responsabile e' persona giuridica ed i medesimi provvedimenti sono
richiesti,  altresi',  sui  beni  di  ogni  altro soggetto, anche non
titolare d'impresa, responsabile a qualunque titolo;
   l)  attuare  la  concreta  sperimentazione  e  l'avvio a regime di
sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso
videoterminali  in  ambienti  dedicati,  dalla  generazione  remota e
casuale  di  combinazioni  vincenti,  anche  numeriche, nonche' dalla
restituzione  di vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque
per cento delle somme giocate; definire:
    1)  il prelievo erariale unico applicabile in coerenza con quello
vigente  per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera
a),  del  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e comunque non
superiore all'otto per cento delle somme giocate;
    2)  le  caratteristiche degli ambienti dedicati e il rapporto tra
loro superficie e numero di videoterminali;
    3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti, nonche' le
modalita'  di  verifica  della  loro  conformita', tramite il partner
tecnologico,  coerente  agli  standard  di sicurezza ed affidabilita'
vigenti a livello internazionale;
    4)    le    procedure   di   autorizzazione   dei   concessionari
all'installazione,  previo  versamento  di  euro  15.000 ciascuno, di
videoterminali  fino  ad  un  massimo  del  quattordici per cento del
numero di nulla osta dagli stessi gia' posseduti;
    5)  le procedure per una nuova selezione dei concessionari di cui
all'articolo  14-bis,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
   m)  fissare  le  modalita'  con  le  quali  i  concessionari delle
scommesse  a  quota  fissa  su sport e su altri eventi offrono propri
programmi  di  avvenimenti  personalizzati  e  complementari a quello
ufficiale, fermo il potere dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di  Stato  di certificare i relativi esiti, nel rispetto dei seguenti
ulteriori criteri:
    1) asseverazione preventiva, da parte dell'Amministrazione, degli
eventi del programma complementare del concessionario;
    2)  acquisizione  in  tempo  reale,  da  parte  del totalizzatore
nazionale, degli eventi del programma complementare e dei loro esiti;
   n)  stabilire  la  posta  unitaria di gioco e l'importo minimo per
ogni  biglietto  giocato  per le scommesse a quota fissa che comunque
non  possono  essere  inferiori  a  50  centesimi di euro, nonche' il
limite   della   vincita   potenziale  per  il  quale  e'  consentita
l'accettazione  di scommesse che comunque non puo' essere superiore a
50.000 euro;
   o)  rideterminare,  di  concerto  con  il Ministero dello sviluppo
economico,  le  forme  della  comunicazione  preventiva  di avvio dei
concorsi  a  premio,  prevedendosi  in  ogni  caso che i soggetti che
intendono  svolgere  un  concorso  a  premio  ne danno comunicazione,
almeno quindici giorni prima dell'inizio, al Ministero dello sviluppo
economico  mediante  compilazione  e trasmissione di apposito modulo,
dallo   stesso   predisposto,  esclusivamente  secondo  le  modalita'
telematiche   previste   dall'articolo   39,   comma  13-quater,  del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  fornendo
altresi'  il  regolamento  del  concorso,  nonche'  la documentazione
comprovante  l'avvenuto  versamento della cauzione. Conseguentemente,
in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui e'
vietato  lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da euro
cinquantamila ad euro cinquecentomila. La sanzione e' raddoppiata nel
caso  in  cui  i  concorsi  e le operazioni a premio siano continuati
quando  ne  e'  stato vietato lo svolgimento. La sanzione e' altresi'
applicabile  nei  confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo
partecipano  all'attivita'  distributiva  di  materiale di concorsi a
premio  e di operazioni a premio vietati. Il Ministero dello sviluppo
economico  dispone  che  sia  data  notizia  al pubblico, a spese del
soggetto  promotore  e attraverso i mezzi di informazione individuati
dal  Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione
vietata;
   p)  dispone  l'attivazione  di  nuovi  giochi  di  sorte legati al
consumo.
  2.  Al  fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione
di  contrasto all'illegalita' e all'evasione fiscale, con particolare
riferimento   al   settore   del  gioco  pubblico,  anche  attraverso
l'intensificazione delle attivita' di controllo sul territorio:
   a)  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze da
adottarsi  ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, commi da
426  a 428, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro trenta giorni
dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, si provvede
alla   revisione   delle   articolazioni  periferiche  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  sul  territorio ed al trasferimento
delle  funzioni  di  competenza  degli  uffici oggetto di chiusura ad
altro ufficio;
   b)  ferme  le  riduzioni  degli  assetti  organizzativi  stabilite
dall'articolo   74   del   decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
dotazioni  organiche  dell'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di
Stato  e  delle  agenzie  fiscali  possono  essere  rideterminate con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, diminuendo, in
misura  equivalente  sul piano finanziario, la dotazione organica del
Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) il personale delle sedi periferiche del Ministero dell'economia
e    delle    finanze    transita    prioritariamente    nei    ruoli
dell'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato e nelle agenzie
interessate  dalla  rideterminazione delle dotazioni organiche di cui
al   primo  periodo  del  presente  comma  anche  mediante  procedure
selettive.

CAPO V Disposizioni di carattere fiscalee di copertura finanziaria
          
Art. 13.

  Spesa farmaceutica ed altre misure in materia di spesa sanitaria

  1)   Al  fine  di  conseguire  una  razionalizzazione  della  spesa
farmaceutica territoriale:
   a)  il  prezzo  al  pubblico  dei  medicinali  equivalenti  di cui
all'articolo  7, comma 1, del decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,
e  successive  modificazioni, e' ridotto del 12 per cento a decorrere
dal  trentesimo  giorno  successivo a quello della data di entrata in
vigore  del presente decreto e fino al 31 dicembre 2009. La riduzione
non  si  applica  ai medicinali originariamente coperti da brevetto o
che  abbiano  usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, ne' ai
medicinali  il  cui  prezzo sia stato negoziato successivamente al 30
settembre 2008. Per un periodo di dodici mesi a partire dalla data di
entrata   in   vigore   del   presente   decreto   e  ferma  restando
l'applicazione   delle  ulteriori  trattenute  previste  dalle  norme
vigenti,   il   Servizio   sanitario  nazionale  nel  procedere  alla
corresponsione  alle  farmacie  di  quanto dovuto per l'erogazione di
farmaci trattiene, a titolo di recupero del valore degli extra sconti
praticati  dalle  aziende farmaceutiche nel corso dell'anno 2008, una
quota  pari  all'1,4  per cento calcolata sull'importo al lordo delle
eventuali  quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito
e  delle  trattenute  convenzionali  e  di  legge. Tale trattenuta e'
effettuata  in due rate annuali e non si applica alle farmacie rurali
con  fatturato  annuo  in  regime di Servizio sanitario nazionale, al
netto  dell'imposta sul valore aggiunto, inferiore a 258.228,45 euro.
A  tale fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adottano le necessarie disposizioni entro il 30 giugno 2009;
   b)  per  i  medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1,
del   decreto-legge   16  novembre  2001,  n.  347,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  novembre 2001, n. 405, e successive
modificazioni,  con esclusione dei medicinali originariamente coperti
da  brevetto  o  che  abbiano  usufruito di licenze derivanti da tale
brevetto,  le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico al
netto  dell'imposta  sul valore aggiunto, stabilite dal primo periodo
del  comma  40  dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
sono  cosi'  rideterminate:  per  le  aziende farmaceutiche 58,65 per
cento,  per  i  grossisti  6,65 per cento e per i farmacisti 26,7 per
cento.  La  rimanente  quota  dell'8 per cento e' ridistribuita fra i
farmacisti ed i grossisti secondo le regole di mercato ferma restando
la  quota minima per la farmacia del 26,7 per cento. Per la fornitura
dei  medicinali  equivalenti  di  cui  all'articolo  7,  comma 1, del
decreto-legge   16   novembre   2001,   n.   347,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2001,  n. 405, il mancato
rispetto  delle  quote  di  spettanza  previste dal primo periodo del
presente  comma,  anche mediante cessione di quantitativi gratuiti di
farmaci  o  altra  utilita'  economica,  comporta,  con  modalita' da
stabilirsi  con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze:
    1)   per   l'azienda   farmaceutica,   la   riduzione,   mediante
determinazione dell'AIFA, del 20 per cento del prezzo al pubblico dei
farmaci interessati dalla violazione, ovvero, in caso di reiterazione
della violazione, la riduzione, del 50 per cento di tale prezzo;
    2)  per  il grossista, l'obbligo di versare al Servizio sanitario
regionale  una  somma  pari  al  doppio dell'importo dello sconto non
dovuto,  ovvero,  in  caso  di reiterazione della violazione, pari al
quintuplo di tale importo;
    3)  per  la  farmacia,  l'applicazione  della sanzione pecuniaria
amministrativa  da  cinquecento  euro  a  tremila  euro.  In  caso di
reiterazione  della  violazione l'autorita' amministrativa competente
puo'  ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo non
inferiore a 15 giorni;
   c) il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di
cui  all'articolo  5,  comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222,  e'  rideterminato  nella  misura  del 13,6 per cento per l'anno
2009.
  2.  Le  economie  derivanti dall'attuazione del presente articolo a
favore  delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  valutate in 30 milioni di euro, sono versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere  destinate agli
interventi di cui al comma 3, lettera a).
  3.   Le  complessive  economie  derivanti  per  l'anno  2009  dalle
disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate:
   a)  alla  copertura degli oneri derivanti dagli interventi urgenti
conseguenti  agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la
regione Abruzzo di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, per un importo pari a 380 milioni
di euro;
   b) fino ad un importo massimo di 40 milioni di euro all'incremento
del fondo transitorio di accompagnamento di cui all'articolo 1, comma
796,  lettera  b),  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in funzione
delle emergenti difficolta' per il completamento ed il consolidamento
del  Piano  di rientro dai disavanzi sanitari della regione Abruzzo a
causa dei citati eventi sismici, da operarsi da parte del Commissario
ad acta, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto-legge
1°  ottobre  2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 2007, n. 222.
  4.   L'azienda   titolare   dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio  di  un medicinale di cui e' scaduto il brevetto, ovvero di
un  medicinale  che ha usufruito di una licenza del brevetto scaduto,
puo',  nei  nove  mesi  successivi  alla  data di pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio del primo medicinale equivalente, ridurre
il  prezzo al pubblico del proprio farmaco, purche' la differenza tra
il  nuovo  prezzo  e quello del corrispondente medicinale equivalente
sia  superiore a 0,50 euro per i farmaci il cui costo sia inferiore o
pari  a  5 euro, o se si tratti di medicinali in confezione monodose;
sia  superiore a 1 euro per i farmaci il cui costo sia superiore ai 5
euro  e  inferiore  o pari a 10 euro, sia superiore a 1,50 euro per i
farmaci il cui costo sia superiore a 10 euro.
  5.  Per gli effetti recati dalle disposizioni di cui al comma 1, il
livello  del  finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  cui
concorre  ordinariamente  lo  Stato, di cui all'articolo 79, comma 1,
del   decreto-legge   25   giugno   2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' rideterminato in
diminuzione  dell'importo  di  380  milioni  di euro per l'anno 2009.
Conseguentemente, il Comitato interministeriale per la programmazione
economica  (CIPE)  nell'adozione  del  provvedimento  deliberativo di
ripartizione  delle  risorse  finanziarie  per  il Servizio sanitario
nazionale  relativo  all'anno  2009  a  seguito della relativa Intesa
espressa  dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 febbraio
2009,  provvede,  su proposta del Ministro del lavoro, della salute e
delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  ad  apportare le conseguenti variazioni alle tabelle
allegate  alla  proposta  di  riparto  del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali del 6 marzo 2009.

CAPO V Disposizioni di carattere fiscalee di copertura finanziaria
          
Art. 14.

Ulteriori disposizioni finanziarie

  1. Al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre
misure  di  cui  al  presente  decreto,  il  CIPE assegna agli stessi
interventi la quota annuale, compatibilmente con i vincoli di finanza
pubblica  e  con  le  assegnazioni  gia'  disposte, di un importo non
inferiore  a  2.000  milioni  e non superiore a 4.000 milioni di euro
nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per
il  periodo  di  programmazione  2007-2013,  a  valere  sulle risorse
complessivamente  assegnate  al  Fondo  strategico  per  il  Paese  a
sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
b-bis),  del  decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche' un importo
pari  a  400  milioni  di  euro  a  valere  sulle  risorse  del Fondo
infrastrutture  di  cui  all'articolo  18,  comma  1, lettera b), del
citato  decreto-legge  n.  185  del 2008. Tali importi possono essere
utilizzati  anche  senza  il  vincolo  di  cui  al comma 3 del citato
articolo 18.
  2. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000,
n.  388,  assegnate all'Istituto per promozione industriale (IPI) con
decreto  del  Ministro delle attivita' produttive in data 22 dicembre
2003,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004,
e  successivamente integrate con decreto del Ministro delle attivita'
produttive  in  data  23  novembre  2004,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale   n.   34   dell'11   febbraio  2005,  sono  trasferite  al
Dipartimento della protezione civile per essere destinate a garantire
l'acquisto  da  parte  delle  famiglie  di  mobili  ad uso civile, di
elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonche' di apparecchi
televisivi  e  computer,  destinati all'uso proprio per le abitazioni
ubicate nelle predette aree.
  3.  Con  provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell'articolo  1  sono
adottate  le  disposizioni per disciplinare, per il periodo 2009-2012
gli  investimenti  immobiliari  per  finalita'  di pubblico interesse
degli   enti   previdenziali  pubblici,  inclusi  gli  interventi  di
ricostruzione  e  riparazione  di  immobili  ad  uso  abitativo o non
abitativo,  esclusivamente  in forma indiretta e nel limite del 7 per
cento  dei  fondi  disponibili,  localizzati nei territori dei comuni
individuati  ai  sensi dell'articolo 1, anche in maniera da garantire
l'attuazione delle misure di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).
  4.  Le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale,
anche  internazionale, derivanti da futuri provvedimenti legislativi,
accertate  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
affluiscono  ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione
della  spesa  del  Ministero  dell'economia e delle finanze destinato
all'attuazione  delle  misure  di  cui  al  presente  decreto  e alla
solidarieta'.
  5.  I  mutui  concessi  dalla Cassa depositi e prestiti entro il 31
dicembre 2005 in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a
totale carico dello Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non
abbiano  provveduto  a richiedere il versamento neanche parziale sono
revocati.  Le  relative risorse sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere destinate agli enti locali di cui all'articolo
1  per  il  finanziamento di opere urgenti connesse alle attivita' di
ricostruzione  di  cui  al presente decreto. Con provvedimenti di cui
all'articolo  1,  comma  1,  si  provvede  ad individuare le quote da
versare  annualmente  all'entrata e relative assegnazioni ai soggetti
beneficiari.   Per  la  compensazione  degli  effetti  derivanti  dal
presente  comma,  pari  a  50  milioni  di  euro per l'anno 2009, 300
milioni  per  l'anno  2010, 350 milioni per l'anno 2011 e 300 milioni
per  l'anno  2012,  si  provvede  con  le maggiori entrate recate dal
presente  decreto e con la riduzione, in termini di sola cassa di 200
milioni di euro per l'anno 2010, del fondo per la compensazione degli
effetti  finanziari  non  previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione  di contributi pluriennali di cui all'articolo 6,
comma  2,  del  decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

CAPO VI Disposizioni finali
          
Art. 15.

Erogazioni liberali e tutela della fede pubblica

  1.   In   relazione  all'applicazione  delle  agevolazioni  di  cui
all'articolo  27,  comma  1,  della  legge 13 maggio 1999, n. 133, le
modalita'  di  impiego delle erogazioni liberali effettuate in favore
delle  popolazioni  e  per la ricostruzione dei territori colpiti dal
sisma  sono  comunicate al commissario delegato per la verifica della
sua  coerenza  con  le misure adottate ai sensi del presente decreto;
per  le  medesime  finalita'  analoga  comunicazione e' effettuata da
chiunque  raccoglie  fondi  in  favore  delle  popolazioni  e  per la
ricostruzione   dei  territori  colpiti  dal  sisma  ovvero  comunque
connessi e giustificati con gli eventi sismici del 6 aprile 2009.
  2.  L'uso del logo e della denominazione: «Presidenza del Consiglio
dei  Ministri-Dipartimento della protezione civile» di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 2002 e'
esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.
  3. Nei territori in cui vige lo stato emergenza dichiarato ai sensi
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, chiunque utilizza indebitamente
il  segno  distintivo  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento   della   protezione   civile,   e'   punito   ai  sensi
dell'articolo 497-ter del codice penale.

CAPO VI Disposizioni finali
          
Art. 16.

Prevenzione  delle infiltrazioni della criminalita' organizzata negli
   interventi  per  l'emergenza  e  la  ricostruzione  nella  regione
   Abruzzo

  1.  Il  Prefetto  della  provincia  di L'Aquila, quale Prefetto del
capoluogo della regione Abruzzo, assicura il coordinamento e l'unita'
di indirizzo di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione delle
infiltrazioni  della  criminalita'  organizzata  nell'affidamento  ed
esecuzione  di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e
forniture,  nonche'  nelle  erogazioni  e  concessioni di provvidenze
pubbliche connessi agli interventi per l'emergenza e la ricostruzione
delle aree di cui all'articolo 1.
  2.  Al  fine di assicurare efficace espletamento delle attivita' di
cui  al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza
delle  grandi  opere  di  cui  all'articolo 180, comma 2, del decreto
legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  opera  a immediato, diretto
supporto   del   Prefetto   di   L'Aquila,   attraverso  una  sezione
specializzata  istituita  presso  la  Prefettura  che costituisce una
forma  di  raccordo operativo tra gli uffici gia' esistenti e che non
puo'   configurarsi  quale  articolazione  organizzativa  di  livello
dirigenziale.  Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottarsi  entro  30  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto,  sono  definite  le  funzioni, la composizione, le
risorse  umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata
da individuarsi comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  3.  Presso  il  Dipartimento della pubblica sicurezza e' istituito,
con  il  decreto di cui al comma 2, il Gruppo interforze centrale per
l'emergenza  e  ricostruzione  (GICER).  Con il medesimo decreto sono
definite,  nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del
Gruppo  che opera in stretto raccordo con la Sezione specializzata di
cui al comma 2.
  4.  I  controlli antimafia sui contratti pubblici aventi ad oggetto
lavori, servizi e forniture sono altresi' effettuati con l'osservanza
delle  linee  guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta
sorveglianza  delle  grandi  opere, anche in deroga a quanto previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
  5.  Per  l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici
aventi  ad  oggetto  lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e
concessioni  di  provvidenze pubbliche, e' prevista la tracciabilita'
dei  relativi  flussi  finanziari.  Con  decreto  del  Presidente del
Consiglio  dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della
giustizia, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico
e  dell'economia  e  delle  finanze, da adottarsi entro trenta giorni
dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, sono definite
le modalita' attuative del presente comma.
  6.  L'esclusione  di  cui  al  comma  6-bis  dell'articolo  74  del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  si interpreta, per il Corpo
nazionale  dei  vigili  del fuoco, nel senso che la stessa esclusione
opera  anche  nei  confronti  delle  riduzioni  indicate al comma 404
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  7. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.

CAPO VI Disposizioni finali
          
Art. 17.

Svolgimento G8 nella regione Abruzzo

  1.  Anche  al  fine  di  contribuire  al  rilancio  dello  sviluppo
socio-economico dei territori colpiti dalla crisi sismica iniziata il
6 aprile 2009, il grande evento dell'organizzazione del Vertice G8 di
cui  al  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21
settembre  2007, che avra' luogo nei giorni dall'8 al 10 luglio 2009,
si terra' nel territorio della citta' di L'Aquila.
  2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, ed in funzione della
nuova localizzazione dell'evento predetto nonche' dell'ottimizzazione
degli  interventi  realizzati,  in  corso  o  programmati  sulla base
dell'ordinanza   n.   3629   del   20  novembre  2007,  e  successive
modificazioni,  sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle ordinanze
del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri adottate sulla base del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  21
settembre  2007,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24
settembre  2007.  Le  medesime ordinanze continuano ad applicarsi per
assicurare  il  completamento  delle  opere in corso di realizzazione
nella regione Sardegna e gli interventi occorrenti all'organizzazione
del vertice G8 nella citta' di L'Aquila.
  3.  Al  fine di conseguire il contenimento della spesa pubblica per
affrontare  gli  oneri  derivanti  dall'emergenza  sismica  di cui al
presente    decreto,    il   Commissario   delegato   provvede   alla
riprogrammazione   e   rifunzionalizzazione   degli   interventi  per
l'organizzazione  del  vertice  G8  e  adotta  ogni  necessario  atto
consequenziale  per  la  rilocalizzazione del predetto vertice. Fatta
salva  la puntuale verifica delle quantita' effettivamente realizzate
per  ciascuna  categoria  di  lavori, servizi e forniture, i rapporti
giuridici  sorti in attuazione dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre
2007,  e  successive  modificazioni, sono rinegoziati, fatto salvo il
diritto  di  recesso  dell'appaltatore.  A  tale  fine, non sono piu'
dovute,  ove  previste,  le percentuali di corrispettivo riconosciute
agli  appaltatori  a  titolo  di  maggiorazione  per  le  lavorazioni
eseguite  su  piu'  turni  e  di  premio  di  produzione,  sui lavori
contabilizzati  a  decorrere  dal  1°  marzo  2009. Per i servizi, le
forniture  e per i lavori che non contemplano le maggiorazioni di cui
al  presente  comma,  la  rinegoziazione  tiene  conto  della diversa
localizzazione dell'evento. In mancanza di accordo intervenuto tra le
parti  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto, i corrispettivi dovuti per le prestazioni di opera
professionale, ivi compresi quelli di cui all'articolo 92 del decreto
legislativo  12  aprile  2006,  n. 163, sono ridotti del 50 per cento
rispetto al compenso originariamente pattuito.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, su
proposta   del   Commissario  delegato,  sono  accertati  i  risparmi
derivanti  dal  presente  articolo  e  dai  conseguenti provvedimenti
attuativi  e  i relativi importi sono riassegnati al Fondo di riserva
per  le  spese  impreviste  dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze.

CAPO VI Disposizioni finali
          
Art. 18.

Copertura finanziaria

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 11, dall'articolo 3,
commi  3  e  6,  dall'articolo  4, comma 5, dall'articolo 6, comma 4,
dall'articolo  7,  commi  1,  2  e  3,  dall'articolo  8,  comma 3, e
dall'articolo  11,  commi  1  e 4, pari a 1.152,5 milioni di euro per
l'anno 2009, a 539,2 milioni di euro per l'anno 2010, a 331,8 milioni
di  euro  per l'anno 2011, a 468,7 milioni di euro per l'anno 2012, a
500  milioni  di  euro  per  ciascuno degli anni 2013 e 2014, a 394,8
milioni  di  euro  per  l'anno 2015, a 239 milioni di euro per l'anno
2016,  a  133,8  milioni  di euro per l'anno 2017, a 115,6 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, a 81,8 milioni di euro
per l'anno 2030, a 48 milioni di euro per l'anno 2031, a 14,2 milioni
di euro per l'anno 2032 e a 2,9 milioni di euro a decorrere dall'anno
2033, si provvede, quanto:
   a) a 150 milioni di euro per l'anno 2010 e 200 milioni di euro per
l'anno  2011,  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo di cui
all'articolo  5,  comma  4,  del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
   b)  a 300 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 1, comma
22,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   c)  a 380 milioni di euro per l'anno 2009, mediante utilizzo delle
risorse di cui all'articolo 13, comma 5;
   d)  a  472,5  milioni di euro per l'anno 2009, a 389,2 milioni per
l'anno  2010,  a  131,8  milioni  per l'anno 2011, a 468,7 per l'anno
2012,  a  500  milioni  per  ciascuno degli anni 2013 e 2014, a 394,8
milioni  per  l'anno  2015,  a 239 milioni di euro per l'anno 2016, a
133,8  milioni  di  euro per l'anno 2017, a 115,6 milioni di euro per
ciascuno  degli  anni  dal  2018  al 2029, a 81,8 milioni di euro per
l'anno  2030, a 48 milioni di euro per l'anno 2031, a 14,2 milioni di
euro  per  l'anno  2032 e a 2,9 milioni di euro a decorrere dall'anno
2033,  mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate
dal presente decreto.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO VIDisposizioni finali
          
Art. 19.

Entrata in vigore

  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

   Dato a Roma, addi' 28 aprile 2009