ONA (Opera Nazionale Assistenza), parametri INAIL e Categoria Speciale - richiesta incontro

Nazionale -

 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Capo Dipartimento
Prefetto Salvatore Mario MULAS
 
Tramite:                            
Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento
Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento
Viceprefetto Roberta LULLI

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Vice Capo Dipartimento Vicario
ing. Fabio DATTILO

Al responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali
dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI


e p. c.                           Al Ministro dell'Interno
On. Matteo SALVINI


Al Sottosegretario di Stato all'Interno
On. Stefano CANDIANI

Oggetto: ONA (Opera Nazionale Assistenza), parametri INAIL e Categoria Speciale – richiesta incontro.

 

Premesso che “grazie” all’art 19 della 183 del 2010 siamo cosi speciali che andiamo in pensione a 62 anni (a decorrere dal 1 gennaio 2020). Ormai sono finiti i tempi in cui si andava usando la finestra dei 53 anni e 35 di contributi. Anche questo lo possiamo considerare un buon regalo del regime di diritto pubblico. Naturalmente con la firma dell’ultimo DPCM economico (sottoscritto da tutti eccetto USB) tutti i bravi “firmaioli” hanno deciso di parlare di previdenza complementare invece di dare un vero valore alla nostra pensione (ricordatevi che non verrà una fatina a pagare per noi questo fondo ma lo pagheremo di tasca nostra – quindi due pensioni al prezzo di mezza), di far guadagnare meno a chi non ha 14 anni di servizio con la ciliegina di “cercare” fondi per pagare gli infortuni avvenuti esclusivamente durante gli interventi (per loro esercitazioni in “caserma” o farsi male durante un tragitto non è lavoro). In sintesi abbiamo:

PENSIONE ANTICIPATA BIENNIO 2019/2020:

  • 57 anni di età + 12 mesi speranza di vita (58 anni) contestualmente al requisito di possedere almeno 35 anni di contribuzione utile + finestra mobile 12 mesi (59 anni);
  • 40 anni di contribuzione utile + 12 mesi speranza di vita (41 anni) + finestra mobile di 15 mesi, indipendentemente dall’età anagrafica. Il periodo di “finestra mobile”, rimane una scelta del dipendente. Qualora si decida di lasciare il servizio al raggiungimento del diritto al pensionamento, ovvero 58 anni di età anagrafica con 35 anni di contributi o 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica, si conseguirà la pensione dopo 12 mesi o 15 mesi, rispetto alla data di cessazione dal servizio ed in tale arco temporale non si percepirà nessuna remunerazione. Il periodo di “finestra mobile” qualora assolto in servizio, concorre alla maturazione della buonuscita ed alla contribuzione previdenziale.


PENSIONE DI VECCHIAIA BIENNIO 2019/2020, PER IL PERSONALE DA VIGILE A CAPO REPARTO:


  • 60 anni di età (limite ordinamentale) contestualmente al possesso di 35 anni di contribuzione e l’aver assolto alla finestra mobile di 12 mesi, ovvero avere 36 anni di contribuzione utile.

Alle condizioni di cui sopra, la “speranza di vita”, NON andrà mai applicata.Qualora al compimento dell’età di 60 anni non si sia in possesso della contribuzione indicata sopra (36 anni) si dovrà obbligatoriamente attendere una delle due condizioni sotto riportare, ovvero si verrà posti in pensione al raggiungimento della prima delle due:

  1. 36 anni di contribuzione utile;
  2. 62 anni di età anagrafica indipendentemente dalla contribuzione posseduta che dovrà essere comunque superiore a 20 anni per avere diritto alla pensione. Si precisa che tutte le condizioni di cui sopra, non prevedono nessuna possibilità di scelta da parte del dipendente e vengono applicate di ufficio dall’amministrazione secondo i casi indicati. La data del pensionamento coinciderà sempre con il primo giorno del mese successivo al compimento dell’ età anagrafica o al raggiungimento delle altre condizioni indicate. Il personale Ispettore Antincendi che può scegliere il limite ordinamentale di pensionamento (60 anni o 65 anni) , è esclusivamente quello proveniente dai ruoli dei Capi Reparto e Capi Squadra.


PENSIONE ANTICIPATA BIENNIO 2019/2020, PER IL PERSONALE S.A.T.I DEL CNVVF:

  • 42 anni e 3 mesi di contribuzione utile, indipendentemente dall’età anagrafica, per personale di sesso femminile;
  • 43 anni e 3 mesi di contribuzione utile, indipendentemente dall’età anagrafica, per personale di sesso maschile.

Sono fatte salve eventuali condizioni più favorevoli che potrebbero scaturire da disposizioni di legge vigenti od emanate in futuro, come ad esempio: precoci, opzione donna, APE, ecc. ecc.

PENSIONE DI VECCHIAIA BIENNIO 2019/2020, PER IL PERSONALE S.A.T.I DEL CNVVF:

  • 67 anni di età anagrafica (invariato il possesso del requisito di almeno 20 anni di contributi utili).


ATTENZIONE: nulla è mutato per tutti coloro che avendo maturato il diritto entro il 31/12/2018, hanno presentato o presenteranno domanda di pensione entro tale data, anche se la cessazione dal servizio, per effetto della finestra mobile, avverrà successivamente.

PS: l’indice IPCA (moltiplicatore con cui si calcolano le pensioni) cambia il suo valore quando si tratta di pensione per anzianità o trattamento di quiescenza: quindi attenzione!  

I VIGILI DEL FUOCO NON HANNO NESSUN RUOLO TECNICO QUINDI FINO ALL'UTLIMO GIORNO DI LAVORO SONO OPERATIVI CON CORRENDO IL GROSSO RISCHIO DI INFORTUNI CHE LI FAREBBE PASSARE DAL RUOLO OPERATIVO AL RUOLO AMMINISTRATIVO (QUIESCENZA 67 ANNI) – I VIGILI DEL FUOCO NON HANNO L'INAIL MA HANNO L'ONA CHE DI FATTO NON FUNZIONA.

OPERA NAZIONALE ASSISTENZA (ONA):

L'odierna Opera Nazionale Assistenza per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco venne costituita come Fondazione da erigersi in Ente Morale ai sensi degli artt. 14 e segg. c.c., mediante atto pubblico del 26/2/1959, ad opera del Prefetto dr Tommaso Pavone nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cassa Sovvenzioni Anticendio.
La Cassa Sovvenzioni Anticendio era stata istituita presso il Ministero dell'Interno con decreto legge n. 2472/1935 (art17) alla quale venne poi attribuita personalità giuridica di diritto pubblico con DM 18/2/1936, che la sottopose alla vigilanza del Ministero dell'Interno. Nel corso della sua attività, la Cassa Sovvenzioni aveva intrapreso attività assistenziali in favore degli orfani e dei figli dei Vigili del Fuoco., al perseguimento delle finalità delle quali aveva destinato alcuni complessi immobiliari da essa acquistati arredandoli ed attrezzandoli allo scopo. Successivamente ha deliberato la costituzione dell'Ente in questione, (ONA) prevedendone l'erezione in Ente morale ai sensi degli artt. 12 e segg. Del codice civile, e disponendo che ad esso fossero donati alcuni compendi immobiliari, beni mobili, titoli, a del fondo cassa già destinati all'attività assistenziale della Cassa.
Poiché l'ONA è fondazione di diritto privato ma è nata ed è finanziata dallo Stato potrebbe confluire in un ente pubblico con apposito provvedimento. Essa può essere estinta solo nei modi previsti dallo statuto.
Art. 23: “Nel caso di estinzione dell'Opera il Consiglio di Amministrazione, sentito il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile proporrà al Ministro dell'Interno la nomina di uno o più commissari liquidatori e le modalità di liquidazione. I liquidatori verranno scelti tra il personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'Interno o del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco con qualifica dirigenziale e la nomina dovrà effettuarsi entro 30 giorni dalla dichiarazione di estinzione. L'attivo netto della liquidazione sarà devoluto a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per opere di assistenza o previdenza”.

QUINDI SI COMPRENDE CHE IL POTERE DELL'OPERA E' IMMENSO MA E' GESTITA MALE (L'OPERA ACQUISTA CIO' CHE VUOLE, NE PUO' FARE CIO' CHE RITIENE OPPORTUNO MA NON FA NULLA).

Modificando l'art. 6 dell'Opera si deve far si che il consiglio di amministrazione sia composto SOLO da dirigenti del Corpo Nazionale (è ormai assodato che non genera nessun vizio o incompatibilità) e I SOLI SINDACATI RAPPRESENTATIVI non dentro il consiglio di amministrazione ma a vigilanza, cioè: “il consiglio di amministrazione decide sentito le OO.SS”.
Se riusciamo a fare questo avremo molto più dell'INAIL dando direttamente assistenza ai vigili del fuoco invece di pagare una assicurazione che poi paga i vigili (se li paga!).

QUESTA MANOVRA FAREBBE RISPARMIARE MOLTISSIMI SOLDI AI LAVORATORI E AL GOVERNO.

SOLUZIONE:

modificare la natura giuridica dell'ONA e bloccare le aspettative di vita del personale operativo dei vigili del fuoco dichiarando la categoria speciale. Tutti i vigili del fuoco che vengono dichiarati non idonei al servizio di soccorso devono transitare di diritto dentro art. 3 della riforma Dini.  

ATTENZIONE:
se non si bloccano le prospettive di vita con il riconoscimento della CATEGORIA SPECIALE visto che l’attuale sistema è un “contributivo vitae” rischiamo il collasso del sistema.
Infine bisogna stare attenti alla PREVIDENZA COMPLEMENTARE che, essendo pari ad un sistema pensionistico attingerà sui contratti collettivi, sulle detrazioni stesse dei singoli lavoratori e sulle loro dichiarazioni dei redditi creando povertà e non dando risposte.

Si rimane in attesa di un incontro specifico.