MODALITÀ ATTUATIVA CORSI REGIONALI DI PATENTE TERRESTRE DI II E III CATEGORIA IN REGIONE PIEMONTE
Al Direttore Centrale per la Formazione
Ing. Francesco NOTARO
e p.c. Al Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte
Ing. Alessandro PAOLA
OGGETTO: MODALITÀ ATTUATIVA CORSI REGIONALI DI PATENTE TERRESTRE DI II E III CATEGORIA IN REGIONE PIEMONTE
Egregi,
in relazione alla nota n. 37811 della Direzione Regionale Piemonte agli Uffici della Direzione Centrale per la Formazione, inerente alla volontà di effettuare corsi per l'acquisizione della patente di 2° Categoria VVF seguiti immediatamente da corsi di 3° Categoria per gli stessi discenti, la scrivente organizzazione sindacale segnala come tale soluzione non risulti praticabile ai sensi del Testo Unico Patenti oggi in vigore.
Si segnala infatti come il paragrafo 5.2 del Testo reciti testualmente “Al personale Permanente, Volontario che presta servizio presso i Distaccamenti Volontari e Volontario che presta servizio presso i Comandi Provinciali, già in possesso di Patente VF della II Categoria da almeno 6 mesi, può essere rilasciata, tramite la frequenza ad un Corso Normale ed il relativo superamento con esito positivo degli esami finali, la Patente VF CARD TERRESTRE di III Categoria”. Già questo testo, che a noi appare chiaro ma che potrebbe essere comunque reinterpretato per aggirare le motivazioni che hanno portato al Testo Unico, segnala come il rilascio della patente di III Categoria avvenga tramite un corso riservato a personale in possesso di Patente VF della II Categoria da almeno sei mesi (o dalla certificazione di almeno 30 ore di guida). Tale previsione a noi risulta evidentemente inserita nel Testo Unico a tutela del personale che, dopo aver acquisito consapevolezza del mezzo con una pratica, addirittura quantificata dalle circolari di settore, può comprendere se è un settore per il quale ha attitudine e se può procedere nel percorso formativo fino a guidare un mezzo pesante in soccorso.
Che la volontà del personale formatore compilatore del Testo sia quella di tutelare il personale operativo in questo percorso risulta evidente anche dall'inserimento tra gli allegati, dell'allegato n. 12, "AUTORIZZAZIONE ALLE ESERCITAZIONI DI SCUOLA GUIDA", nel quale il Primo Dirigente del Comando autorizza, durante il percorso formativo, l'allievo alla conduzione del mezzo ai sensi del paragrafo 9.1 c): in questo modello il dirigente dovrebbe affermare ufficialmente che il collega avrebbe conseguito la patente di II Categoria in data inferiore ai 6 mesi e incompatibile con l'effettuazione di 30 ore di guida.
Riteniamo, e questa è chiaramente una valutazione soggettiva, che il personale autista debba compiere il passaggio alla terza categoria in maniera consapevole, rebus sic stantibus le previsioni della normativa di settore.
Invece la valutazione oggettiva del fatto che il corso di III Categoria si possa effettuare solo dopo 6 mesi dal rilascio della patente di II Categoria (o trenta ore) ci appare giunga, evidente , dalla nota DCFORM n.8955 del 13/03/2012 che recita testualmente “I Comandi in indirizzo possono far partecipare ai corsi normali per il conseguimento della patente terrestre di III Categoria, oltre al personale in possesso da almeno sei mesi della patente terrestre di II Categoria, anche il personale in possesso della patente di II categoria, che abbia effettuato almeno trenta ore di guida con automezzo di peso superiore a 3,5 tonnellate, convalidate da istruttore di patente di guida terrestre”.
In questa situazione ci appare già sufficiente quanto previsto dalla normativa in vigore e dai chiarimenti forniti dalla Direzione Centrale in indirizzo ma, qualora la Direzione Centrale per la Formazione volesse comunque autorizzare, con interpretazioni di carattere semantico del testo, tale opportunità, si chiede di voler indicare chiaramente, in risposta alla Direzione Piemonte, quali responsabilità sarebbero a carico , in caso di incidente durante il percorso di formazione di terza categoria con discenti senza la formazione pratica prevista, del Dirigente che autorizza l'utilizzo del mezzo per le motivazioni del corso, dell'istruttore patenti che effettua un corso di terza categoria su personale che ha appena conseguito la seconda categoria e del personale discente che si trova a frequentare una ulteriore settimana di corso, non prevista per il conseguimento della patente di II categoria, senza aver effettuato periodi di pratica di guida.
Certi di una dettagliata e rigorosa risposta, fedele allo spirito del Testo Unico, compilato a tutela del futuro personale autista, porgiamo cordiali saluti.
per il Coordinamento Nazionale USB VVF
Adriano SCOZIA