MOBILITÀ INTERNA E NAZIONALE E ASSEGNAZIONE DEFINITIVA PERSONALE 83° CORSO
Prot.05-2019 del 16/01/19
Al Dirigente Generale Capo del Corpo Nazionale dei VigilidelFuoco
ing. FabioDATTILO
Al Dirigente Generale della Direzione EMILIAROMAGNA
Ing. Roberto GiuseppeLUPICA
Al Dirigente Superiore del Comando Prov.le VVFPARMA
ing.VincenzoGIORDANO
Al Coordinamento Nazionale U.S.B.VigilidelFuoco
Oggetto:Aggravamento ed integrazione dello stato di agitazione già in atto proclamato in data 28/12/2018.
La scrivente O.S. con la presente, integra lo stato di agitazione sindacale proclamato in data 28/12/2018 aggiungendo agli argomenti oggetto di raffreddamento la questione relativa a comportamento antisindacali e lesivi ex art.28 dello Statuto dei lavoratori in relazione alla mobilità e assegnazioni personale proveniente tramite mobilità nazionale e assegnazione definitiva personale dell’83° corso del 14/01/2019.
Le motivazioni che determinano l’aggravamento dello stato di agitazione sono le seguenti:
In riferimento allo scambio di note da parte di codesta O.S. n. 11/2018 del 21/12/2018 (all.1), 01/2019 del 11/01/2019 (all.2) e alle note di risposta da parte di questo Comando prot. 18769 del 27/12/2018 (all. 3) e prot. 602 del 11/01/2019 (all.4) e in considerazione:
• Delle critiche esposte dalla scrivente O.S. relativa alla non pubblicazione delle carenze di personale per sede per far si che il personale potesse effettuare la scelta di mobilità volontaria in altra sede valutando le giuste aspettative personali;
• Della richiesta, inascoltata in più occasioni, dalla scrivente O.S. di un incontro sindacale volto alla discussione del nuovo assetto di personale dovuto alle uscite per la mobilità nazionale;
• Della richiesta di non provvedere a spostamenti di ufficio senza aver prima consultato leOO.SS.;
• Della mancanza totale di dialogo con le OO.SS. circa l’assetto del personale e gli spostamenti di ufficio, tematica oggetto di prerogative sindacali;
• Delle note sopracitate inviate dalla scrivete O.S. relativa alle mobilità in questione e alle previsioni di spostamenti di ufficio contrarie alle aspettative personali dei lavoratori impedendo di fatto al personale più anziano di poter scegliere con giusto criterio il “male minore” sul cambio di sede di servizio e/o di turno;
• Dello spostamento di ufficio di unità che già da anni prestano servizio presso il Comando Provinciale di Parma (odg 24 del 14 Gennaio 2019) in altra sede di servizio;
• Dell’assegnazione del personale successiva in arrivo dalla mobilità nazionale e dell’assegnazione definitiva del personale dell’83° corso AA.VV.FF.di anzianità inferiore al succitato personale (odg 25 del 14 Gennaio 2019);
• Del fatto che è stata disattesa la stessa nota prot. 602 del 11/01/2019 di questo Comando dove non si menzionava assolutamente alcuno spostamento d’ufficio e in particolare veniva comunicato alle OO.SS. che le disposizioni di servizio avrebbero interessato la “assegnazione del personale già in servizio a Parma prima del27/12/2018 e che ha richiesto cambio turno/sede” e a seguito le “assegnazioni del personale in ingresso e di assegnazione definitiva del personale dell’83° corso” e a seguire che “le assegnazioni seguiranno i criteri giàin uso ovvero saranno valutate prioritamente le aspirazioni del personale di cui al punto 1” (personale già in servizio a Parma prima del 27/12/2018 e che ha richiesto cambio turno/sede) “successivamente quello del personale in ingresso e quindi del personale dell’83°corso”;
• Del fatto che il Comando Provinciale di Parma non ha avuto nemmeno l’accortezza di contattare il suddetto personale già in servizio presso questo Comando per porre loro la scelta sede, data la mancanza di personale presso i distaccamenti territoriali dovuta ad un numero inferiore di personale in entrata rispetto alle uscite, prima della assegnazione del nuovo personale in entrata, come è giusta procedura da accordi sindacali ove la scelta volontaria e l’anzianità risultano prioritarie;
Come se non bastasse, tutte le precedenti considerazioni risultano aggravate dal fatto che:
• risulta trasferito di ufficio un dirigente sindacale della scrivente O.S. senza alcuna comunicazione preventiva in merito e senza richiesta di nulla osta in netto contrasto con dall'art. 22 Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori), per il quale: "Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cuial precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza"; nessun dubbio, infatti, può nutrirsi in merito all'applicabilità delle previsioni di cui agli artt. 15 e 22 della L. 300/1970 nell'ambito del pubblico impiego cd. privatizzato, come chiaramente desumibile dal disposto degli artt. 42, comma 1 del D. L.vo n. 165 del 30.03.2001 ("nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni") e 51, comma 2 del medesimo D. L.vo ("la legge 20 maggio 1970, n. 300 , e successive modificazioni ed integrazioni,si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti"). Sempre con specifico riferimento al pubblico impiego si segnala vieppiù l'art. 18, comma 4, CCNQ 7/8/98, per il quale: "Il trasferimento in un'unità operativa ubicata in sede diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 10, può essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della RSU ove il dirigente ne sia componente". Dal combinato disposto dalle norme appena richiamate emerge come, nel settore pubblico, l'ineludibilità del nulla osta dell'OO.SS. di appartenenza, in caso di trasferimento del dirigente sindacale, non risulta appannaggio del solo Rappresentante Sindacale Unitario, ma anche dei:"… dirigenti sindacali delle rappresentanze aziendali (RSA) delle associazioni sindacali rappresentative non aderenti all'accordo quadro per la costituzione delle RSU del 7 agosto 1998 e che pertanto conservano, ai sensi dell'art.10 dell'accordo quadro, le proprie RSA; - i dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che, dopo la elezione delle RSU, siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro nonché quelli delle medesime associazioni aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa; - i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa" (art. 10 CCNQ 7/08/98). La ratio dell'istituto in parola è quella di tutela antidiscriminatoria sia della specifica persona fisica rivestente tali qualità, sia, e soprattutto, dell'organizzazione sindacale, la quale viene chiamata a consentire lo spostamento sulla base delle proprie valutazioni organizzative, nel senso di prendere in considerazione se l'allontanamento del dirigente è compatibile con la struttura organica che il sindacato in quel momento si è data. Pertanto il trasferimento in assenza del preventivo nulla osta dalla scrivente O.S. si rileva quale condotta antisindacale ex articolo 28 Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori).
In ragione di quanto esposto,e di altro che ci riserviamo di esporre nella sede opportuna,questa O.S. chiede agli organi in indirizzo ad attivarsi per il ripristino delle legittime rivendicazioni e intima al Comando Provinciale VVF di Parma di sospendere i provvedimenti in questione in relazione al presente aggravamento ed integrazione dello stato di agitazione già in atto proclamato in data 28/12/2018 sino al completo raffreddamento della stessa. Si ricorda, altresì, l'impossibilità di commettere atti pregiudizievoli prima che sia esperito il tentativo di conciliazione ai sensi della normativa in parola.
il Coordinamento Provinciale USB VVF