MOBILITÀ DEL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO DEI VIGILI DEL FUOCO NON SPECIALISTA
Al Ministro dell'Interno
Prefetto Luciana LAMORGESE
Al Sottosegretario all'Interno con delega ai Vigili del Fuoco al Soccorso Pubblico e alla Difesa Civile
On. Carlo SIBILIA
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Capo Dipartimento
Prefetto Laura LEGA
Tramite:
Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento
Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento
Viceprefetto Roberta LULLI
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Vice Capo Dipartimento Vicario
ing. Fabio DATTILO
Al responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali
dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI
VISTO il Decreto Legislativo 217 del 13 ottobre 2005, modificato dal Decreto Legislativo 127 del 6 ottobre 2018, comma 3 punto 2;
VISTO l’articolo 20 comma 2bis del 76/2020;
VISTA la circolare n. 59483 del 14/10/2019 delle Risorse Umane;
VISTO il Decreto della D.C.F. n. 151 del 22/12/2020;
VISTA la circolare n. 61 del 4/1/2021 dell’ Ufficio III Relazioni Sindacali.
Facendo riferimento alla partenza del 90° corso di formazione nella qualifica di Allievo Vigile del Fuoco con decorrenza 11 gennaio 2021 e della durata di 37 settimane, si prevede la fine di tale corso in data successiva al 26 settembre 2021. Come ormai è consuetudine nel Corpo Nazionale effettuare lo spostamento dei vigili anziani dopo l’avvicendamento di almeno due settimane con i colleghi neoassunti, tale spostamento si verificherebbe intorno la metà del mese di ottobre 2021, data in cui i primi assunti che sono stati interessati dal blocco dei due anni nella sede di prima assegnazione, avranno maturato tale permanenza minima acquisendo il diritto a potersi spostare. Mettendo fine così all’ingiusta disparità di trattamento che li vedeva scavalcati da colleghi neoassunti i quali rientravano nella provincia di residenza scavalcando l'anzianità di servizio; unico parametro questo, utilizzato per stilare la graduatoria delle mobilità nazionali.
Ci aspettiamo pertanto che sia concessa la possibilità di far presentare domanda di mobilità a tutto il personale, fino all’85° corso compreso, visto che, come da previsione, lo spostamento relativo avverrebbe nella metà del mese di ottobre; data in cui sarebbero maturati i due anni di permanenza nella sede di prima assegnazione. Difatti la legge non prevede di non presentate la domanda di mobilità prima di aver maturato i due anni ma mette solamente un vincolo di permanenza minima nella sede di prima assegnazione. A nostro avviso, andando a negare la possibilità di presentare la domanda, sarebbe leso il diritto allo spostamento e di conseguenza si incorrerebbe in un errore dell’applicazione del DL 127 del 06-10-2018 all’articolo 6 comma 3 e successiva modifica.
il Coordinamento Nazionale USB VVF