MANCATO PAGAMENTO DELL' INDENNITA' SPECIALE NAUTICA E SOMMOZZATORE
Al dirigente dei VVF di Trieste
ing. Eros MANNINO
Al Responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali
dott. Darko PELLOS
Oggetto: mancato pagamento dell’indennità speciale nautica e sommozzatore.
La scrivente è a conoscenza di mancato riconoscimento dell'indennità prevista per gli operatori specialisti nautici e sommozzatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio presso i rispettivi nuclei di appartenenza. Qualora tale nostra segnalazione dovesse risultare veritiera riteniamo questo atto altamente lesivo e contro la normativa contrattuale attualmente in vigore.
Si specifica che secondo quanto previsto dall'accordo stralcio del Ministero dell'Interno sottoscritto in data 7 luglio 2004 “ l'art 23 comma 1 del CCN del 26 maggio 2004 prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2003 è istituita per il personale che, in possesso dei relativi brevetti, svolge mansioni di padroni di barca motoristi navali e comandanti di altura in distaccamento portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un'indennità, i cui criteri e modalità di corresponsione e misura sono definiti in contrattazione integrativa” e conferma infatti al punto 4 l'importo annuo e mensile lordo spettante al personale nautico.
Dunque i requisiti per ottenere le somme relative alle indennità normativamente previste e regolate nella quantificazione e nelle modalità di attribuzione dalla contrattazione integrativa sono il possesso del relativo brevetto nonché l'effettuazione della mansione pertanto la corresponsione della predetta somma – peraltro quantificata annualmente e mensilmente- risulta essere collegata al reale possesso – ed ovvio mantenimento- del brevetto nonché dell'attribuzione di determinate mansioni che non risultano peraltro sospese in regime di malattia, infortunio e ferie.
Si osserva, infatti, che l'indennità di specialità nautica prevista all'art 23 del CCNL 2004 è considerata nel suo importo mensile e non orario, risultando impossibile un frazionamento della medesima rapportata alla presenza del lavoratore né tanto meno tale indennità può considerarsi dovuta SOLO per l'effettivo espletamento delle mansioni, non essendo espressamente previsto tale assunto e non potendosi effettuare un'interpretazione estensiva della normativa ad oggi esistente .
Al contrario il riconoscimento dell'indennità di specialità è legata al mantenimento del brevetto e all'attribuzione delle mansioni nautica, elementi entrambi presenti anche in periodi di assenza dovuti alla malattia, alle ferie e/o ad infortunio; tali periodi infatti non comportano né una sospensione del brevetto né tanto meno una cessazione delle mansioni così come previsto dal Regolamento dei Vigili del Fuoco – DPR 64/2012 in cui è dato leggere espressamente all'art 45 comma 3 che “ L'esercizio delle funzioni specialistiche determina il riconoscimento di specifiche indennità sulla base di quanto previsto dalle norme legislative e contrattuali.” con espressa previsione all'art 49 che solo a seguito dell'accertamento del “L'Inidoneità' temporanea del personale specialista” vi è sospensione dall'esercizio della specialità fino all'accertamento della piena ed incondizionata idoneità psicofisica ed attitudinale.” con conseguente non debenza dell'indennità di riferimento.
Stesso trattamento è da ritenersi valido anche per i sommozzatori regolamentati dall’art. 104 del DPR 269/87 e s.m.i. .
Vi invitiamo, perciò, a provvedere entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della presente a ripristinare le normali condizioni di pagamento e al rispetto della normativa contrattuale. Nel caso di non accoglimento della nostra richiesta e il conseguente protrarsi di tale condizione insolvente ed in mancanza di adeguato riscontro alla presente, ci vedremo costretta a dare seguito al mandato ricevuto, procedendo nelle sedi giudiziarie competenti per la tutela dei diritti dei lavoratori colpiti con aggravio di spese a Vostro esclusivo carico.
Si consiglia di attenersi alla SAP 0044 – 3708/SMZT e alla nota Ministeriale prot. 4427/13701 che meglio specificano che in caso di non idoneità, a fronte di caso medico protratto oltre il terzo mese, dello specialista sarà una commissione nazionale a dichiarare tale aspetto, giuridico, determinando la conseguente perdita del pagamento dell’indennità nautica o sommozzatore.