Maggiorazione RIA

La Finanziaria spazza via il diritto ad ottenere il rimborso

Roma -

Lavoratori, nonostante i pronunciamenti del Consiglio di Stato, il Governo con la Finan-ziaria 2001 ha negato il diritto al rimborso della RIA a coloro che per effetto di una errata in-terpretazione delle norme contrattuali non è stata interamente attribuita come previsto dall’art. 25 del DPR 335/90.

Non solo viene calpestato un sacrosanto diritto stabilito per contratto ma, oltre a dimostrare di fregarsene del Consiglio di Stato, questo Governo conferma che la Legge non è uguale per tutti. Infatti viene negata la possibilità, oltre che di fare ricorso, anche quella di negare il rim-borso a coloro che sono in attesa della sentenza del Consiglio di Stato. Rimborso che viene riconosciuto solo a coloro che lo hanno già vinto in maniera definitiva, e a quanto ci risulta fra questi non c’è nessuno dei Vigili del Fuoco.

 

SI NEGA ATTRAVERSO UNA LEGGE DI BILANCIO UN DIRITTO DI NATURA CONTRATTUALE DICENDO CHE ALCUNI LO HANNO E ALTRI NO!

 

E che dicono i sindacati di CGIL CISL UIL che con questo governo sono “culo e camicia” (più che altro culo) e che poco più di quattro mesi fa, quando si stava preparando la Finanzia-ria, alcuni di essi hanno incassato dalle tasche dei lavoratori dalle 50 alle 70.000 lire cad. uno per il ricorso?

Lavoratori a voi l’ardua sentenza!

 

Questo il testo definitivo della Finanziaria 2001 riguardo alla Maggiorazione R.I.A.

Art. 51 comma 3: L'articolo 7, comma 1, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge