Ma quando sono assente per malattia mi possono togliere le ferie ??

Nazionale -

Questa organizzazione si è trovata negli ultimi due anni a riproporre innumerevoli quesiti ai Dirigenti dell'Amministrazione affinché si portasse chiarezza in merito agli applicativi che gestiscono il controllo dell'orario e la retribuzione accessoria del personale del Corpo Nazionale.

Chiaramente se siamo ancora qui a parlarne, è perché ai  vertici c'è anche chi preferisce  ignorarci e fa finta che nulla succede sperando che noi ci dimentichiamo, che lasciamo cadere il discorso, evitando confronti.

Che gli applicativi distribuiti dal Dipartimento non siano operativi in tutti i Comandi, l'abbiamo già segnalato più volte, che a secondo del Comando di appartenenza ci sia una diversa applicazione del contratto e dei diritti del lavoratore anche questo non ne avevamo fatto mistero e non nascondiamo nemmeno  che ogni giorno i nostri uffici sindacali ricevano dai lavoratori richieste di chiarimento su quante sono le ferie spettanti, a quali decurtazioni vanno incontro nel caso di malattia infortunio o assenza a vario titolo, quale siano le competenze che sono dovute, ecc. ecc.

Forse sarebbe opportuno che questi nuovi dirigenti rampanti (pensiamo sia a quelli del Corpo Nazionale sia a quelli sindacali) invece che occuparsi di questa militarizzazione sempre più imperante, perdessero qualche attimo, come si faceva un tempo, ad istruire al personale  su quale sia l'ordinamento del Corpo, come siano strutturati i contratti.

C'è comunque da segnalare un piccolo passo in avanti, in questi giorni il Dipartimento a seguito delle innumerevoli richieste ha apportato delle modifiche al programma SIPEC che ci fanno capire che avevamo ragione.

Crediamo sia opportuno ricordare la norma;  le circolari che chiariscono i vari aspetti, chiaramente oltre ai contratti collettivi di lavoro (art 22 del C.C.N.L. 94/97) sono:
- circolare 14 del 31.12.1997 a firma dell’Ispettore Generale Capo Maninchedda
- lettera circolare 335/13701 del 10.02.2004 a firma del Capo Dipartimento Morcone.

in allegato su questo comunicato

A sintesi precisiamo che al personale turnista spettano 18 turni di ferie base annui; a questi devono essere sommati i salti turni aggiuntivi, per consentire cosi al personale turnista a prestare il seguente numero di turni annui di lavoro:
·    134 turni per il personale con anzianità di servizio da 0 a  tre anni
·    133 turni per il personale con anzianità di servizio sopra i tre anni
·    132,5 turni per il personale con anzianità di servizio superiore ai 28 anni

pertanto 133,5 turni di lavoro (media)

Risulta chiaro che se i salti turno sono il meccanismo che garantisce al personale inserito nella turnazione 12-24-12-48 di recuperare le ore di lavoro eccedenti le 36 ore settimanali.

In caso di assenza per malattia e/o infortunio si provveda alla riduzione proporzionalmente all'orario di lavoro non prestato.

Il calcolo della riduzione avviene secondo la seguente formula:

riduzione turni =  tot. Salti - 18 (ferie) :133,5   x turni di assenza

incidono sulla riduzione proporzionale le sotto elencate assenze:
·    assenze per malattia art. 26 CCNL 1994/1997
·    permessi retribuiti art. 24 CCNL 1994/1997
·    aspettativa  e astensione per maternità di cui all'art. 27 e  28   CCNL 1994/1997

Sono esclusi dalla detrazione  i permessi sindacali, i permessi per donazione del sangue, permessi dalla banca ore  nonché tutte quelle assenze che sono connesse ai servizi di soccorso.

Ricordatevi che a norma dell’art. 15  del C.C.N.L.VV.F. :“il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno solare.”


SIPEC

circolare 335 13701 SALTI AGGIUNTIVI

circolare 14 del 31 12 97

chiarimenti circ. 14

Ma quando sono assente per .