FRUIZIONE MENSA A TITOLO GRATUITO

Pesaro -

Comandante Prov.le VV.F. di Pesaro e Urbino

Dott. Ing. Dino POGGIALI


Direzione Centrale perle Risorse Finanziarie


Direzione Reg.le VV.F. per le Marche


Ufficio Relazioni Sindacali

 



Oggetto: Accesso gratuito alla mensa di servizio per attività di formazione D.Lgs. n.81/2008, servizi di vigilanza antincendio, ecc.

Questa O.S. chiede di provvedere al risarcimento, al personale VF del Comando di Pesaro che ne ha fatto richiesta, dell’importo addebitato per la fruizione della mensa a titolo gratuito a seguito di prestazioni rese, in orario di lavoro, per assolvere ad incarichi disposti ed autorizzati dal Dirigente locale, relativi a servizi di vigilanza ed attività di docenza per corsi ex D.Lgs. n.81/08.

Fin dal mese di Maggio 2016 il personale interessato aveva avanzato tale richiesta rimasta, ad oggi, ancora inevasa e degna di risposta sia da parte del Dirigente locale che da parte della Direzione in epigrafe, interessata dal Comando di Pesaro nel mese di Agosto 2016.

Premettendo che:

 

  • L’attività di docenza ai corsi D.Lgs. n.81/08, dei servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo, ecc. è disposta dal Dirigente locale con appositi Ordini del Giorno e/o Disposizioni di servizio, la cui inosservanza potrebbe comportare l’avvio di un procedimento disciplinare;

  • L’accesso gratuito al servizio mensa è assicurato al personale che svolge un orario di lavoro di almeno nove ore giornaliere;

  • È ammesso a fruire della mensa gratuita il personale del Corpo Nazionale dei VV.F. impegnato, a qualunque titolo, per esigenze richieste dall’Amministrazione;

  • Per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell’ambito dell’orario di servizio;

tale ultimo concetto è stato ribadito, diversamente da quanto invece sostenuto nelle nota trasmessa a codeste Direzioni in epigrafe prot. n.10713 del 30/08/2016, dallo stesso Dirigente locale nell’ODG n.53 del 29/12/2016, nel quale afferma:”……omississ…..l’attività di tutto il personale eccedente l’orario ordinario di lavoro è considerata orario di lavoro solo se è disposta, autorizzata o ratificata dal Dirigente o suo delegato ….omississ”; tale è l’attività svolta dal personale per fronteggiare i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo nonché l’attività di docenza per i corsi ex D.Lgs. n.81/08;

 

  • L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio;

  • L’orario di servizio delle strutture operative centrali e periferiche in cui si articola il Corpo Nazionale dei VV.F. è fissato in 24 ore continuative;

si invita a voler provvedere, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente, al risarcimento delle somme indebitamente sottratte al personale VF interessato rappresentando che saranno adite tutte le strade perseguibili non ultima quella di carattere legale.