Competenze accessorie

Nazionale -

Ing. Antonio Gambardella
Capo del C.N.VV.F. - Vice Capo Dipartimento Vicario

D.ssa Carla Latini
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

Dott.ssa Iolanda Rolli
Ufficio per la garanzia dei diritti sindacali

E.p.c
Direzionei Regionale e Comandi VV.F

Oggetto : competenze accessorie.


Da mesi RdB continua a segnalare errori o diverse interpretazione nelle liquidazioni delle competenze accessorie, soprattutto dopo l’avvio della informatizzazione dei controlli dei transiti e del pagamento delle indennità accessorie.

Nonostante le reiterate richieste di incontro e gli innumerevoli quesiti posti, non si riesce ad avere una interpretazione univoca sul territorio in merito al pagamento delle spettanze al personale del Corpo.

Ultima, tra le tante segnalazioni arrivate a questa O.S, sarebbe la mancata corresponsione dell’indennità di turno al personale operativo che usufruisce di recupero dalla banca del tempo (codice A99).

Con nota 185069 datata 16 ottobre 2008, la Direzione centrale per le Risorse Finanziarie aveva fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’accordo stralcio 08.05.2008, chiarendo tra l’altro che il compenso per la produttività compete anche nei casi di:

  • fruizione di permesso retribuito

  • recupero ore

  • ritardo e/o permessi recuperati e quindi retribuiti.

Ad avvalorare l’interpretazione di pagamento arrivarono ai Comandi le documentazioni relative alla procedura Sipec - Versione 4.4.3 - che a pagina 7 conferma l’aggiunta di una funzione (tasto G) che permette la messa a pagamento di quanto sopra indicato.

Appare evidente l’interpretazione di codesto Dipartimento, che stranamente ci troviamo a plaudire, che liquida il compenso di produttività al personale che recupera ore di lavoro dalla propria banca del tempo: d’altra parte il recupero non può essere considerata assenza stante il fatto che il dipendente compensa lavoro già prestato e che non può essere retribuito a vario titolo, visto il deficit in cui ci troviamo.

Ciò premesso ci si chiede come mai al personale operativo in recupero ore non venga attribuito il pagamento dell’indennità di turno; questo perché il “programma” non ha previsto tale eventualità o perché per i turnisti il recupero viene considerato assenza?

Nella prima eventualità sarebbe sufficiente una piccola modifica dell’applicativo nella seconda ci pare opportuno segnalare che una interpretazione di questo tipo sarebbe sperequante tra personale turnista e giornaliero, fermo restando che se l’indennità di turno è legata alla presenza il recupero non può essere considerato “assenza” dato che si tratta di un istituto che permette di pareggiare con tempo libero ore di lavoro ordinario già prestato e che non può essere pagato.

Ci sembra poi alquanto iniquo pensare che al dipendente A presente normalmente nei suoi turni di lavoro possa avere una indennità superiore al dipendente B “colpevole” di aver usufruito del recupero di ore prestate fuori dai turni ordinari e che l’Amministrazione non avrebbe potuto in alcun modo retribuire e che quindi gli si chiede di compensare con tempo libero; d’altra parte ci sorge spontanea la domanda: “prestando le stesse ore di lavoro, non si dovrebbe aver accesso alla stessa retribuzione?”

Ciò premesso, si rimane in attesa di conoscere quali determinazioni intende adottare codesto Dipartimento in merito a quanto evidenziato significando la necessità di un omogeneo trattamento del personale anche in sintonia con le norme contrattuali in essere.