Commissione Medica Centrale

Il 18 dicembre 2002 è stata emanata una nuova circolare esplicativa

 

 

 

 

 

 

Roma -

In data 18 dicembre 2002 è stata pubblicata la circolare Prot. n. 3397/SG209/185 trattante le modalità procedurali e ambito di competenza della Commissione medica Centrale istituita con decreto ministeriale del 5 febbraio 2002.

Di seguito il solo testo della circolare, in allegato formato pdf tutta la circolare compreso gli allegati.

Con D.M. del 5 febbraio 2002 sono state individuate, per il personale operativo e volontario del Corpo Nazionale dei V.V.F., esclusi i dirigenti, le imperfezioni e le infermità che costituiscono causa di non idoneità in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale.

A seguito della prima applicazione del predetto decreto si è avvertita l’esigenza di sottoporre talune casistiche alla preventiva valutazione di apposito organo collegiale centrale.

In tali sensi la circolare n. 3237/6104 in data 17 luglio 2002, nelle more dell’istituzione del predetto organo collegiale, ha fornito le prime indicazioni.

Con decreti n. 244 e n. 246, rispettivamente in data 1°agosto 2002 e in data 14 ottobre 2002, è stata istituita la Commissione Medica Centrale le cui modalità procedurali, deliberate collegialmente, si rappresentano nell’unita scheda (all.1).

Considerati i primi casi già sottoposti all’esame della predetta Commissione, al fine di evitare appesantimenti procedurali ovvero l’insorgere di elementi di contraddittorietà in presenza di altri procedimenti già in atto o da attivare in base a precise disposizioni di legge, si rende necessario fornire le seguenti precisazioni, formulate tenendo conto dell’attuale quadro normativo:

A) La Commissione Medica Centrale E’ COMPETENTE:

quando l’imperfezione o l’infermità riscontrata è causa di permanente inidoneità psico-fisica secondo i parametri previsti dalla tabella “A” del DM 5/2/2002, ma potrebbe essere sanata e si rende, pertanto, necessario l’esame della Commissione Medica Centrale che valuterà la possibilità di ricorrere ad interventi chirurgici o terapeutici risolutivi. In tali casi il Medico del Comando e/o il Medico Competente dovranno formulare esaustive valutazioni da inviare alla Commissione Medica Centrale utilizzando l’apposita modulistica (all.2).

B) La Commissione Medica Centrale NON E’ COMPETENTE:

1. Quando l’infermità o l’imperfezione, tenuto conto degli eventuali accertamenti o interventi già effettuati, rientra senz’altro nei parametri della tabella ”A” del citato D.M. 5/2/2002. In questo caso il dipendente dovrà essere sottoposto all’esame della C.M.O territorialmente competente. La Commissione Medica Centrale dovrà essere informata attraverso la specifica modulistica (all.3).

2. Quando, per il caso oggetto d’esame, è in atto, ovvero potrebbe prospettarsi, un procedimento di accertamento di causa di servizio. In tale caso il dipendente dovrà essere sottoposto all’esame della C.M.O territorialmente competente (D.P.R. n. 461 del 29/10/2001).

3. Quando sullo specifico caso è intervenuto un giudizio da parte della C.M.O ovvero è stato comunque già avviato un procedimento presso il predetto organo collegiale.

4. In caso di assenza, a qualsiasi titolo, per un periodo pari o superiore a 3 mesi (art. 12 della legge n. 521/1988), ovvero per malattia fino al limite di 18 mesi (art. 26 C.C.N.L. 5/4/1996). Per la riammissione in servizio il dipendente dovrà essere immediatamente sottoposto all’esame della C.M.O territorialmente competente per l’accertamento dell’incondizionata idoneità psico-fisica.

5. In caso di richiesta di riammissione in servizio (art. 15 del C.C.N.L. integrativo).

6. In caso di richiesta di reintegro nei ruoli operativi di personale già transitato nei ruoli amministrativi (art. 33 CCNL 20/5/2000 così integrato dall’art. 18 comma 10 del C.C.N.L. integrativo).

(Nelle suesposte fattispecie 5) e 6), trattandosi d’accesso all’area operativa tecnica, sarà competente la commissione prevista dall’art. 3 della legge 10/8/2000 n. 246).

Nel raccomandare la massima diffusione della presente circolare nonché la puntuale osservanza della stessa, con particolare riguardo al rispetto della riservatezza e alla completezza dei dati, si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento

(tel. 06/46529027: segreteria Commissione Medica Centrale).