Bozza di provvedimento urgente per i distaccamenti volontari
Si trasmette, per opportuna conoscenza, la seguente informativa pervenuta in data odierna dalla Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico. La questione potrà esere discussa in occasione della prima utile riunione.
Lettera circolare (BOZZA)
SIGG. DIRETTORI CENTRALI SEDE
SIGG. DIRETTORI REGIONALI VV.F. LORO SEDI
SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI VV.F. (tramite Direzioni Regionali)
e, per conoscenza,:
GABINETTO DEL SIG. CAPO DIPARTIMENTO SEDE
UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO SEDE
UFFICIO SANITARIO SEDE
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OGGETTO: Provvedimenti urgenti per assicurare continuità operativa nei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Come è noto, l’articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, stabilisce che il personale volontario può essere richiamato in servizio, oltre che in occasione di calamità naturali, in caso di particolari necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, nel limite di 160 giorni all’anno, nonché per le esigenze dei distaccamenti volontari connesse al servizio di soccorso pubblico.
La disciplina delle procedure per il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, è attualmente regolamentata dal decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, che, in particolare, prevede all’articolo 2 l’istituzione presso ciascun Comando provinciale di un unico elenco del personale volontario e definisce all’articolo 18 le modalità di impiego del medesimo personale.
Ciò premesso, sono state rappresentate, in diverse realtà territoriali, criticità dovute a carenze del contingente dei vigili volontari utilizzato presso i distaccamenti volontari ovvero alla composizione del contingente necessario per l’istituzione di nuovi distaccamenti volontari. Tali difficoltà sono imputabili, almeno in parte, all’iter delineato dal menzionato DPR 76/2004 per l’iscrizione, la formazione e il richiamo in servizio del personale volontario nonché, specie in alcuni Comandi provinciali, dall’elevato numero di aspiranti e di iscritti negli elenchi.
D’altra parte è evidente l’imprescindibile esigenza di assicurare l’operatività dei distaccamenti volontari già esistenti e di favorire lo sviluppo di nuove sedi specie nelle isole minori e in quegli ambiti territoriali caratterizzati da particolari situazioni orografiche, laddove, altrimenti, difficilmente sarebbe possibile garantire il soccorso tecnico urgente alla popolazione entro tempi accettabili.
Pertanto, al fine di superare le criticità sopra evidenziate, sono stati definiti i provvedimenti urgenti che di seguito si illustrano.
Nei distaccamenti volontari in cui il numero di iscritti con qualifica di vigile volontario non consente di assicurare l’operatività della sede, gli aspiranti residenti nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza del distaccamento ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 del D.P.R. 76/2004, sono:
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avviati con procedura prioritaria all’iter di reclutamento ed iscrizione negli elenchi del competente Comando provinciale, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 76/2004;
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ammessi con procedura prioritaria a partecipare al corso di formazione iniziale a carattere teorico-pratico secondo le modalità ed i programmi stabiliti dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile.
Il procedimento di cui sopra è ammesso unicamente per un contingente di aspiranti tale da consentire a ciascun distaccamento volontario di disporre di un organico che, in relazione all’effettiva disponibilità degli iscritti ed alle peculiarità del territorio, possa assicurare il servizio di pronto intervento su chiamata. Per ciascun distaccamento volontario, il contingente di cui sopra è fissato dal Comandante Provinciale sentito il Capo Distaccamento.
Gli elenchi degli aspiranti volontari da reclutare e formare con il procedimento prioritario sono predisposti dal Comandante provinciale competente, sentiti i capi distaccamento delle sedi carenti, sulla base del criterio dell’anzianità di presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 2 del D.P.R. n. 76/2004.
I vigili volontari iscritti negli elenchi del personale volontario del Comando di appartenenza in virtù della procedura di cui alla presente disposizione non potranno, di norma, prestare servizio presso sedi diverse dal distaccamento di appartenenza.
Per consentire lo svolgimento presso i distaccamenti volontari dei corsi di formazione iniziali (art. 9 D.P.R. n. 76/2004) in periodi ed orari compatibili con l’attività lavorativa degli aspiranti vigili volontari, sono istituite la figure di istruttore professionale volontario e di istruttore di guida volontario.
Le qualifiche di istruttore professionale volontario e di istruttore di guida volontario sono attribuite dalla Direzione Centrale per la Formazione, su segnalazione del competente Comandante provinciale, al personale dei distaccamenti volontari:
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che ne abbia fatto richiesta corredata dal parere favorevole del Capo Distaccamento;
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che sia, di preferenza, in possesso dei requisiti di accesso previsti, rispettivamente, per istruttore professionale permanente e per istruttore di guida permanente,
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che abbia superato, con esito positivo, uno specifico corso di formazione su tre moduli settimanali di cui due di metodologie didattiche ed uno di tecniche professionali ovvero di tecniche di guida.
Per l’istruttore di guida volontario, tenuto conto della tipologia dei mezzi in uso nelle sedi volontari, si prescinde dal requisito della qualifica e del possesso di abilitazione alla guida di IV grado.
Per la frequenza del corso di formazione, gli aspiranti istruttori volontari sono richiamati in servizio.
Per ciascun Comando provinciale, il numero di istruttori professionali volontari è fissato in un istruttore professionale volontario ed un istruttore di guida volontario per ciascun distaccamento volontario.
L’organizzazione dei corsi di formazione per istruttori volontari è demandata alle Direzioni regionali dei Vigili del fuoco.
La commissione esaminatrice ha la medesima composizione della commissione d’esame prevista, rispettivamente, per istruttori professionali permanenti e per istruttori di guida permanenti.
Gli istruttori professionali e di guida permanenti, cessati dal servizio, ed iscritti nei quadri del personale volontario mantengono la qualità di istruttori per il personale dei distaccamenti volontari.
Gli istruttori professionali e di guida volontari sono richiamati in servizio per svolgere i corsi di formazione iniziali per gli aspiranti vigili volontari.