Violazione DPR 7 maggio 2008 art. 33 comma 2 lettera A); Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Palermo -

Al Comandante Provinciale VVF Palermo

Ufficio garanzia diritti sindacali - Roma

 Dott. Iolanda Rolli

e, p.c.

 al Capo Dipartimento
al Capo del Corpo nazionale VVF

 alla Direzione Regionale Sicilia

 alla RdB – USB Nazionale e Regionale

 alle OO.SS. SEDE

 a tutto il Personale Sede

 

La scrivente O.S. è venuta a conoscenza in data odierna dell’OdG n° 345 del 27/05/2010 avente per oggetto “MOVIMENTO PERSONALE” contenente questioni di valenza generale concernenti il rapporto di lavoro e la gestione complessiva delle Risorse Umane.
Corre l’obbligo informarLa che la scrivente O.S. non ha ricevuto nessuna informazione preventiva come regolamentato dal DPR 7 maggio 2008, pubblicato sulla G.U.R.I. N.168 del 19 luglio 2008 (supplemento ordinario n.173) avente come Titolo: Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Infatti all’art. 33 comma 2 lettera A) del già citato DPR vengono determinate le materie per le quali incorre l’obbligo da parte dell’Amministrazione nell’inviare alle OO.SS. Rappresentative l’informazione preventiva sulle Politiche degli Organici aventi riflessi sulla Sede Locale.
L’OdG n° 345 del 27/05/2010 determina quanto di seguito specificato:
1.
Passaggio a servizio turnista 12-24 nel turno D del CRE che svolgeva mansioni giornaliere di Capo Distaccamento nella Sede di Partinico lasciando scoperto l’incarico di Capo Distaccamento e senza tenere conto della corretta distribuzione dei CCR costatata la presenza già di 1 (uno) CR nel turno D contro l’assenza totale di CCR nei turni B e C arrecando una violazione di quanto prevede il dispositivo sulla corretta distribuzione delle Risorse Umane, infatti il turno D avrà 2 (due) Capi reparto;
2.
Trasferimento di 1 (uno) CSE da un turno in un altro turno in violazione dei criteri fissati sulla mobilità interna poiché non viene data priorità all’esigenza manifestata dal Capo Squadra più anziano di RUOLO ma anche l’insussistenza di volontà al trasferimento manifestata dal Lavoratore in questione;
3.
Trasferimento ad altra Sede di 1 (uno) unità con la qualifica di VP in violazione delle effettive carenze di organico AUTISTA nella relativa qualifica funzionale; infatti l’unità trasferita è un GENERICO contro la reale carenza di AUTISTA nel turno D (nella quale è tuttora presente 1 -uno- autista);

4.
Assestamento al distaccamento di Corleone di personale che era stato trasferito “TEMPORANEAMENTE” senza tenere conto della “temporaneità”, infatti è stata omessa sull’OdG tale dicitura a scapito del personale che pur essendo più anziano si vede sottratta illegittimamente la possibilità di scegliere come Sede di lavoro la Sede di Corleone; si sottolinea che tale Sede è alquanto desiderata dai Lavoratori in virtù dell’orario differenziato che la caratterizza rispetto alle altre Sedi (orario differenziato 24-72);
5.
Trasferimento d’Ufficio da Turno in Turno di personale operativo al Distaccamento di Termini I. con la qualifica funzionale di VP, senza tenere conto delle reali esigenze nei vari turni di Lavoratori qualificati CS e CR.
Si sottolinea la necessità di evitare atteggiamenti dannosi che potrebbero causare conflitti inadeguati, più precisamente alla scrivente risulta che l’Amministrazione altre volte ha mancato nel procedere ad una corretta informativa preventiva alle parti sindacali che ricoprono la carica di Dirigente Sindacale in seno agli organismi direttivi dell’organizzazione sindacale rappresentativa così riconosciuta con il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del 29 dicembre 2008 - pubblicato nella Gazzette Ufficiale n. 34 dell’11.02.09.

La presente notifica invita l’Amministrazione VV.F. di Palermo a volere revocare con urgenza l’OdG n° 345 del 27/05/2010 sia per l’unilateralità attuata dal Primo Dirigente in contrasto con le richieste dei Lavoratori e delle reali esigenze Operative, sia per l’omessa informazione preventiva a tutte le OO.SS. Rappresentative, in violazione di quanto sancito dal DPR 7 maggio 2008 art. 33 comma 2 lettera A), ratificato nella Circolare 25 marzo 2009 protocollo 636/S 104/1 pag. 10 “informazione preventiva”, a firma del Capo Dipartimento;

Si chiede Al Vice Prefetto Dott. Iolanda Rolli, Ufficio Garanzia Diritti Sindacali, l’attivazione degli Atti consequenziali informandone la scrivente ove se ne presuppone il diritto.

Si rimane in attesa di riscontro, in mancanza del quale saranno intraprese risolutive azioni a salvaguardia delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro.