VIGILI DEL FUOCO OPPURE CELERINI: FACCIAMO CHIAREZZA

Bologna -

Purtroppo tra i lavoratori c’è una colpevole ignoranza, i fatti recenti ci indicano che si ignora i propri compiti e si subisce l’ignoranza, a volte l’arroganza, di chi sta sopra di noi. Informiamoci tutti onde evitare spiacevoli e gravi conseguenze. Non è più accettabile che il comportamento di alcuni danneggi l’operato di tutti. In primis l’incolumità dei lavoratori e a seguire il danno di immagine. Abbiamo dunque deciso di diffondere un breve prontuario di informazioni speriamo utili per tutti che serva da stimolo per approfondire l’argomento ed evitare il ripetersi di situazioni gravi.

1 - D.lgs 8/3/06 n° 139 ( art 24) Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico……

2 – circolare EM 785/3403 del 4/3/98 In occasione che ne lascino presagire l’impiego , i responsabili provinciali del Corpo saranno contattati, se del caso anche in seno ai comitati Provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica allo scopo di pianificare l’eventuale intervento VVF in relazione alle esigenze ed alla tipologia dei luoghi interessati, sempre nell’ambito delle proprie competenze istituzionali… si raccomanda infine che qualora particolari situazioni di ordine pubblico rendano necessario l’utilizzo di personale dei vigili del fuoco , gli equipaggi ed i mezzi del corpo in argomento siano mantenuti in posizione arretrata rispetto ai luoghi interessati a turbative, con adeguata protezione delle forze dell’ordine in caso di impiego.

3 – ODG n°13 del 08 - 01 – 2010 ribadisce il concetto citando sia l’art 139 che la circolare del 1998, ci interessa però evidenziare che in questo ODG viene ribadita la responsabilità del funzionario di guardia e in sua assenza, ma solo in sua assenza, a quella del capo turno. Quindi fare assumere sempre ogni responsabilità al funzionario di guardia, se si hanno dei dubbi sullo scenario, farlo venire sul posto. Se non ci sono le condizioni di sicurezza mai intervenire, nessuno potrà sindacare sul vostro giudizio, chiamate sempre il funzionario di guardia in caso di dubbio e se non è venuto sul posto attuate il principio di precauzione. Diversamente se qualcuno si fa male, siete voi i responsabili e la tutela legale è a vostre spese vostre.

4 – art 7 del regolamento di servizio eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori. Se ritiene che la disposizione sia palesemente illegittima, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartita, dichiarandone le ragioni; se la disposizione e' rinnovata per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire la disposizione quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;

Breve parentesi sul 121/81 le attribuzioni dell’autorità di pubblica sicurezza sono espletate dal Ministero dell’Interno avvalendosi dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e quindi del Dipartimento di Pubblica Sicurezza (noi VVF non ne facciamo parte) le nostre finalità istituzionali per quanto in alcuni ambiti siano attinenti non sono di pubblica sicurezza e ordine pubblico, ma di prevenzione incendi, soccorso pubblico e difesa civile, la polizia invece di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Ci sono similitudini e non equivalenza di funzioni tra noi e la polizia infatti i nostri poteri – doveri si esercitano solo nell’ambito esclusivo delle competenze istituzionali dei VVF, che non sono l’ordine e la sicurezza pubblica. Il fatto di essere agenti e ufficiali di PG e pubblica sicurezza non ci deve trarre in inganno o illudere alcuni esaltati su “poteri speciali”, i nostri compiti sono limitati ed esclusivi ad un campo ristretto.