STRAORDINARIO ALLE SCUOLE!?!

Roma -

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Capo Dipartimento

Prefetto Francesco Antonio MUSOLINO


Tramite:
Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento
Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento
Viceprefetto Iolanda ROLLI

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Vice Capo Dipartimento Vicario
ing. Gioacchino GIOMI

Al Responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali
dott. Darko PELLOS



Oggetto: contestazione OdG n°52 del 34/02/2015, e successivi, ed il relativo criterio di svolgimento e autorizzazione del servizio straordinario.


Con la presente, la scrivente chiede chiarimenti in merito alle procedure di svolgimento e autorizzazione del servizio straordinario.

Il dirigente delle SCA (es. l’O.d.G. n. 52 del 24/03/2015) ha dettato una serie di disposizioni, che presentano una evidente discordanza rispetto a quanto poi effettivamente richiesto ai responsabili degli Uffici con i nuovi modelli inviati dall’Ufficio Segreteria, dove, tra l’altro, è prevista la programmazione e la rendicontazione dell’orario di lavoro straordinario legato alle esigenze del 75° corso di formazione AA.VV.F.

Nello specifico l’OdG in questione dispone che “entro il 25 del mese precedente, ciascun Responsabile di Ufficio, ove sia possibile valutare preventivamente le inderogabili esigenze connesse allo svolgimento dell’attività di competenza , dovrà effettuare richiesta di autorizzazione al Dirigente…” allegando a tal fine un prospetto (All. A) dove riportare, per ciascun dipendente, il numero delle ore straordinarie autorizzate per il mese successivo, con una sintetica motivazione dell’attività per la quale si richiede il “servizio”.

Risulta evidente che le prestazioni straordinarie, proprio perché legate ad esigenze improvvise o ad ulteriori carichi di lavoro, non possano essere rigidamente previste e calendarizzate per un tempo relativamente lungo (30 gg.), con l’esatta indicazione di quello che sarà effettivamente svolto dal singolo “dipendente”. Tutto ciò contrasta con la natura stessa del servizio straordinario.

E’ anche evidente il fatto che le esigenze familiari, personali ed improvvise di ciascun dipendente (ad es. il figlio da riprendere improvvisamente a scuola in un determinato giorno per il quale era prevista la prestazione straordinaria in ufficio poiché la nonna che doveva prenderlo sta a casa con l’influenza... e questi non sono casi ad esempio tanto lontani da una realtà quotidiana!!!) possano variare giornalmente e che quindi non sia possibile una programmazione così rigida.

Nell’O.d.G. è stabilito che “in assenza di tale autorizzazione non può essere autorizzato alcun rientro, fatto salvo che non discenda direttamente da odg, corsi o incarichi conferiti direttamente dal Dirigente e che eventuali periodi di trattenimento in servizio al di fuori dell’orario ordinario non potranno essere conteggiati ai fini del riconoscimento degli emolumenti accessori”.

A questo proposito molto spesso agli Uffici, proprio per la struttura particolare e complessa di tutto il compendio delle SCA, viene richiesto un’ulteriore presenza oltre l’orario ordinario di servizio in quanto all’istante (e non in modo programmabile) nascono delle esigenze da fronteggiare nell’immediato. Cosa succede in questo caso...???

L’Odg prevede una richiesta di “autorizzazione a ratifica di prestazioni di servizio da parte del Responsabile dell’Ufficio che rimane “direttamente responsabile”, anche ai fini di eventuali riscontri nei confronti del personale assegnato negli uffici dipendenti”.

Inoltre, nella nota autorizzativa inviata dal dirigente ad ogni Responsabile dell’Ufficio (All. B) è previsto che in caso di scostamento tra quanto indicato nel modello preventivo e nel consuntivo a fine mese, deve essere preventivamente autorizzato e deve essere fatta “un’esaustiva relazione” sulle motivazioni di tali variazioni.

Appare quindi evidente che tale procedura presenti una notevole complessità che non fa altro che complicare ed aggravare notevolmente tutta la gestione ed organizzazione del lavoro straordinario; precisando che dover ricorrere allo straordinario è sinonimo e diretta conseguenza di una distribuzione delle dotazioni organiche insufficiente e che nella fattispecie si sovraccaricano i lavoratori obbligandoli di fatto a regolare la propria vita personale sul bisogno dell'amministrazione. Si ritiene che tale procedura debba essere meglio affrontata a favore dei lavoratori, i quali più volte sono stati penalizzati anche da accordi nazionali che non hanno tenuto conto dei carichi di lavoro degli amministrativi del comando scuola. La scrivente è da sempre contraria all'uso di tale modalità che sono solo sinonimo di una cattiva organizzazione del lavoro.

Alla luce di quanto detto si chiede l'immediata rivisitazione dell'OdG in questione. In caso di non accoglimento della presente la scrivente attuerà quanto previsto dalla normativa vigente in difesa dei diritti dei lavoratori.