STESSA SPIAGGIA, STESSO MARE? BOH… MA SICURAMENTE È STESSO AEROPORTO, STESSA NEVE

Nazionale -

Lavoratori,

in un’ottica di diritti e doveri, le parti in causa chiamate al rispetto dell’uno o dell’altro hanno la tendenza a far leva su ciò che più affine al proprio status sociale o lavorativo che sia.

All’interno della società civile, ad esempio, sono annoverati tra l’art. 12 e l’art. 54. della costituzione che li individua come diritti inviolabili e doveri inderogabili.

Man mano che il livello di aggregazione di persone si riduce in numero i diritti e i doveri vengono adattati alle esigenze dello specifico gruppo, in quanto nasce la necessità di normare più in dettaglio le interazioni tra le parti in causa.

Questo è quanto avviene con i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Quello attualmente vigente per il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco è il D.P.R. 07/5/2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N.168 del 19 luglio 2008. All’art. 17 tratta i permessi retribuiti, ovvero il diritto del dipendente ad assentarsi o a non presentarsi sul posto di lavoro in talune circostanze particolari quali, citiamo testualmente dal comma 2, “l'assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio”. Tali permessi sono in numero massimo di tre giorni lavorativi, ovvero 18 ore.

Lo stesso contratto, all’art. 13, con ben 17 commi, tratta poi tutta la casistica, in modo dettagliato, del congedo ordinario, senza però nulla menzionare circa la finalità dello stesso.

In realtà, quest’ultime sono costituzionalmente sancite dall’art. 36 che al terzo comma recita “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.

Se i padri costituenti hanno speso qualche parola sulle ferie, è perché esse sono finalizzate al recupero delle energie psicofisiche spese durante la prestazione lavorativa e il dipendente non può rinunziarvi.

Ciò che vale per tutti i lavoratori varrà anche per i pompieri, dato che in più occasioni li abbiamo scovati porsi al di sopra delle leggi? Scopriamolo insieme.

Indubbio dovrebbe essere il considerare Buràn, il vento gelido russo, come oggettiva calamità naturale che lo scorso 26 febbraio ha ricoperto di neve la nostra capitale impedendo a molte persone di raggiungere il posto di lavoro.

Se la neve è stata omogenea in Roma, lo saranno state anche le valutazioni dei vari capi ufficio?

O meglio, lavoratori che sono in servizio in una stessa struttura, avranno tutti potuto fruire dello stesso permesso? A Ciampino, pare proprio di no.

Benché verrebbe spontaneo pensare “stesso aeroporto, stessa neve” gli aeronaviganti, ed in particolar modo gli A.I.B., hanno subito trattamenti differenti, perché non dimentichiamo che un Decreto interministeriale addita 5 vigili A.I.B. come “immigrati irregolari” nel Reparto volo Roma.


Siccome bisogna creare disparità di trattamento al fine di non garantire il benessere del personale, nel mentre il dirigente del Centro Aviazione (UCSA) ha giustamente concesso un permesso retribuito nell’ambito delle 18 ore annue spettanti, al personale del Reparto volo Roma, alle dipendenze del Direttore regionale Lazio, è stato invece decurtato un turno di congedo ordinario, mandando in gloria lo spirito con la quale la nostra costituzione tutela le ferie e il lavoratore.

Ad onor del vero, il direttore regionale non è nuovo all’assumere posizioni penalizzanti verso il personale, così come è avvenuto con l’azzeramento della banca del tempo al personale AIB, dimenticando il particolare che però il personale è venuto a conoscenza della capienza con diversi mesi di ritardo rispetto all’inizio dell’anno.

Confidiamo che nella prossima riunione del 22 marzo, potrà anche darci risposte positive in merito perché non va dimenticato che il lavoro va pagato o al massimo va recuperato ma, bisogna creare le condizioni perché ciò avvenga e queste, certamente, non sono quelle di dare una bella sforbiciata.