SERVIZIO LAVANDERIA E DECONTAMINAZIONE DPI
Alla c.a. ing. Antonio la Malfa
Comando Provinciale BOLOGNA
Bologna 20/05/2013
Oggetto: Odg 292 del 15/05/2013 concernente il servizio di lavanderia e odg 591 del 17 ottobre 2012 relativo alla contaminazione da amianto dei DPI.
Vi inviamo la presente per chiedere di modificare l’odg in oggetto, in quanto sicuramente è sfuggito alla dirigenza l’importante servizio di lavaggio delle lenzuola e degli accappatoi. Nell’odg 292 si menzionano solo i DPI, sarà stata una distrazione. Se così non fosse, allora ci troveremmo costretti a contestare la sua decisione ricordandole che l’igiene nel luogo di lavoro è responsabilità dello stesso datore di lavoro e la pulizia delle lenzuola e degli accappatoi è una di queste responsabilità. Non è pensabile che il lavoratore si debba sobbarcare tale onere, la nostra turnazione prevede anche i notturni e quindi si rende necessaria la fornitura di lenzuola pulite, il nostro lavoro necessità di pulizia personale a fine turno o al termine di determinati interventi, per questo ci ha fornito gli accappatoi. Siamo sorpresi da questa sua decisione, ci risulta che il numero di lavaggi delle lenzuola e accappatoi nel 2012 è stato congruo per non dire basso, non ha dunque rappresentato un particolare onere per l’Amministrazione, gli sprechi sono altrove e continuano, interveniamo su quelli, faremo su questo un documento a parte.
Vogliamo anche riparlare dell’odg 591 del 17 ottobre 2012 citato nell’ odg 292 del 2013, inerente le procedure di consegna alla lavanderia di indumenti contaminati da amianto; si evidenzia l’importanza di segnalare e imbustare i capi contaminati o sospetti di essere contaminati da amianto nelle apposite buste fornite dalla ditta. Pensiamo che con queste disposizioni si possa veicolare un messaggio pericoloso, cioè si “suggerisca” al lavoratore entrato a contatto con fibre di amianto di rientrare in sede contaminato e solo in un secondo momento provvedere a imbustare i capi sospetti di contaminazione. Si capisce bene che questo determina una catena di contaminazione che coinvolge il mezzo, tutta la squadra e infine la sede di servizio. La Conferenza europea sull’amianto ha emesso nel 2003 la “Dichiarazione di Dresda sulla protezione dei lavoratori contro l’amianto” con linee guida molto rigide, chiaramente in contrasto con quanto contenuto nell’odg 591 del 2012. Da queste si evince che in nessun caso si possa pensare di recuperare gli indumenti contaminati, questi infatti vanno lasciati in loco, imbustati e poi successivamente smaltiti, se non trattati con una struttura ad hoc per la decontaminazione munita di aspiratori a filtro speciale e docce. Questo vale anche quando c’è solo il sospetto, il rischio legato all’inspirazione di polveri di amianto è tale da giustificare il danno economico derivante dalla perdita di indumenti ed attrezzature. Dare indicazioni diverse può determinare situazioni ad alto rischio. Vogliamo su questo un confronto costruttivo, per salvaguardare la salute dei lavoratori, mettendo a punto procedure sicure ed efficaci.
Certi di un suo sollecito riscontro le porgiamo Distinti Saluti.