Riorganizzazione dello Stato sul territorio

Si invia la bozza di schema di decreto recante regolamento in materia di RIORGANIZZAZIONE DELLA PRESENZA DELLO STATO SUL TERRITORIO, a norma dell’articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in vista dell'incontro con il Sig. Ministro.

 

Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento

Garanzia dei Diritti Sindacali

23.11.2012 ore 20 30 Bozza UTG art. 10

BOZZA 23/11/2012

Schema di decreto del presidente della repubblica recante regolamento in materia di RIORGANIZZAZIONE DELLA PRESENZA DELLO STATO SUL TERRITORIO, A NORMA DELL’articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l’articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visti gli articoli 2, 17, 18 e 23-quinquiesdel medesimo decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto-legge 5 novembre 2012, n.188, in fase di conversione in legge, con particolare riferimento all’articolo 4, comma 2;

Visto l’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto l’articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del ;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del ;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi rispettivamente il ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

Sulla proposta del Ministro dell’interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell’economia e delle finanze;

 

EMANA

il seguente regolamento

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1

(Oggetto)

 

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 5 novembre 2012, n.188, disciplina la riorganizzazione dello Stato sul territorio e a tal fine:

  1. individua gli ulteriori compiti e le attribuzioni nelle quali consistono le funzioni di rappresentanza unitaria assegnate al prefetto, titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, in coerenza con i suoi compiti di rappresentanza generale e di garanzia istituzionale a tutela dell’ordinamento giuridico;

  2. costituisce, presso ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, in coerenza con le funzioni di cui alla lettera a), l’Ufficio unico di garanzia dei rapporti tra il cittadino e lo Stato;

  3. stabilisce le modalità di esercizio delle funzioni di cui alla lettera a), anche ulteriori rispetto a quelle di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, per assicurare, su scala provinciale, regionale o sovraregionale, l’ottimale esercizio coordinato dell’attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato, nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di amministrazione attiva e funzioni di controllo, e garantire la leale collaborazione di detti uffici con gli enti locali;

  4. definisce i criteri generali relativi alla individuazione degli ambiti territoriali per i quali, in presenza delle eccezionali esigenze di cui all’articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è ritenuta necessaria, con provvedimento motivato, l’istituzione di specifici presidi governativi, definendone il livello dirigenziale di titolarità, le funzioni e l’organizzazione interna;

  5. determina, negli ambiti territoriali individuati ai sensi della precedente lettera d), l’assetto organizzativo e funzionale delle ulteriori articolazioni periferiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato, la cui presenza è ritenuta necessaria per la tutela delle eccezionali esigenze di cui all’articolo 10, comma 2, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

  6. disciplina le modalità e gli strumenti per il conseguimento dei livelli ottimali di efficienza delle funzioni logistiche e strumentali di tutti gli uffici periferici, individuando, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo10, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.135, l’ufficio che ne assicura lo svolgimento in maniera unitaria e ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva, al fine di raggiungere gli obiettivi di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica;

2. Il presente regolamento:

a) è adottato in coerenza con le disposizioni di cui agli articoli 2, 17 e 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135;

b) non si applica agli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, ai Posti di ispezione frontaliera e agli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari, nonché agli uffici territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze in quanto regolati dall’articolo 23-quinquies, comma 5, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.135 del 2012.

 

 

Art. 2

(Rappresentanza unitaria dello Stato

e garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato)

 

1. Il prefetto, nell’esercizio delle funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio assicurate nel rispetto dell’autonomia funzionale e operativa degli altri uffici periferici delle amministrazioni statali, fermi restando i compiti e le attribuzioni previsti dalle disposizioni vigenti e, in particolare, dal decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180:

  1. è garante della trasparenza dell’azione amministrativa dello Stato a tutela dell’effettività dei diritti di partecipazione e informazione dei cittadini;

  2. assicura la fruizione effettiva e ottimale dei servizi erogati al cittadino dalle amministrazioni periferiche dello Stato e ne coordina l’attività amministrativa, avvalendosi anche dei piani di coordinamento delle attività amministrative di cui all’articolo 3, al fine di promuovere l’unitarietà del sistema amministrativo statale in ambito provinciale. Anche a tale scopo è preventivamente informato dagli uffici periferici delle amministrazioni statali in ordine ad ogni iniziativa connessa alle attività di governo sul territorio;

  3. promuove iniziative volte alla determinazione e alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;

  4. partecipa all’azione di verifica sul territorio degli adempimenti derivanti dall’ordinamento europeo svolta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, anche favorendo forme di collaborazione con le regioni e gli enti locali;

  5. concorre all’attività di monitoraggio dei programmi e dei progetti di investimento pubblico, anche finanziati con fondi europei, di competenza delle amministrazioni statali, utilizzando i dati rilevati dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ove confluiscono anche i dati del sistema di monitoraggio unitario attivato dal Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base della normativa comunitaria sui fondi strutturali, e ne verifica l’attuazione sul territorio, in collaborazione con le amministrazioni regionali e di governo locale eventualmente interessate;

  6. promuove programmi e progetti, anche finanziati con fondi europei, finalizzati a rimuovere le disuguaglianze e gli squilibri territoriali, favorendo forme di cooperazione con le amministrazioni statali, regionali e locali, ferme restando le rispettive competenze.

2. Il prefetto promuove la leale collaborazione interistituzionale per la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Promuove, altresì, la coesione sociale anche attraverso l’attività di mediazione e di composizione di conflitti.

3. Al fine di assicurare l’esercizio delle funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato, è costituito, presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, l’Ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato, di seguito denominato “Ufficio unico di garanzia”, il quale svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) supporta il prefetto nell’attività di informazione e monitoraggio dell’azione amministrativa statale in ambito provinciale;

b) promuove misure amministrative dirette al miglioramento della qualità, della trasparenza e dell’efficienza dei servizi connessi alla effettiva fruizione dei diritti civili e sociali e propone l’adozione di ogni opportuna iniziativa atta a rimuovere le cause delle eventuali criticità riscontrate, individuando anche gli interventi ritenuti adeguati e idonei;

c) esegue il monitoraggio dell’attuazione del piano di coordinamento delle attività amministrative di cui all’articolo 3, nonché delle determinazioni assunte dal prefetto ai sensi dell’articolo 4, comma 3.

4. Per le finalità di cui al comma 3, i responsabili degli uffici periferici delle altre amministrazioni dello Stato cooperano con il prefetto per il tramite dell’Ufficio unico di garanzia, inviando periodici rapporti sugli obiettivi di propria competenza contenuti nel piano di coordinamento delle attività amministrative, anche informandolo delle eventuali situazioni di criticità riscontrate che non siano superabili in maniera autonoma.

5. L’Ufficio unico di garanzia, anche per le finalità di cui al comma 2, rileva la sussistenza di eventuali criticità amministrative riguardanti l’efficienza, l’efficacia, il buon andamento e la trasparenza dei servizi erogati dagli enti territoriali allorché ne venga compromessa la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali dei cittadini.

6. L’Ufficio unico di garanzia opera al servizio della comunità e, a tal fine, cura un’apposita sezione del sito istituzionale della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, dedicata alla comunicazione e interazione digitale con la comunità di riferimento.

 

CAPO II

Coordinamento amministrativo del prefetto

 

Art. 3

(Piano di coordinamento delle attività amministrative)

 

1. Il prefetto assicura il coordinamento in ambito provinciale o regionale delle attività svolte dagli uffici periferici delle amministrazioni statali, secondo il criterio della collegialità e nel rispetto dei principi di leale cooperazione e di sussidiarietà.

2. Ai fini del comma 1, la Conferenza permanente di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, a composizione esclusivamente statale, definisce le linee di intervento per l’ottimale esercizio coordinato dell’attività amministrativa svolta al servizio dei cittadini dagli uffici periferici delle amministrazioni statali, anche verificando l’adeguatezza delle singole pianificazioni settoriali, in coerenza con le programmazioni delle amministrazioni centrali interessate.

3. La Conferenza permanente approva, in esito all’attività di cui al comma 2, un piano di coordinamento delle attività amministrative che individua, secondo le linee di intervento di cui allo stesso comma 2, gli obiettivi di ottimizzazione dei servizi resi alla collettività, nel rispetto dei principi di contenimento della spesa e di semplificazione,nonché in coerenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

4. Il piano di coordinamento delle attività amministrative è trasmesso al prefetto del capoluogo di regione e alle amministrazioni centrali per l’adozione di interventi sussidiari idonei a rimuovere le eventuali criticità non superabili in maniera autonoma dal sistema amministrativo statale in ambito provinciale o regionale.

5. Ai fini dell’ottimale esercizio coordinato dell’attività amministrativa statale in ambito regionale, il prefetto del capoluogo di regione assicura, con i prefetti delle altre province, il raccordo delle singole pianificazioni provinciali.

6. L’attuazione del piano di coordinamento delle attività amministrative è coordinata e vigilata dal prefetto per il tramite dell’Ufficio unico di garanzia.

 

 

Art. 4

(Comitato esecutivo della Conferenza permanente)

 

1. E’ istituito, nell’ambito della Conferenza permanente regionale o provinciale, un comitato esecutivo che opera, con funzioni ausiliarie e consultive del prefetto, per le finalità e secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Al fine di ripristinare il corretto svolgimento o la corretta erogazione di un servizio di competenza statale, anche al di fuori dei casi di segnalazione di utenti o consumatori, il prefetto convoca e presiede il comitato esecutivo, cui partecipano i responsabili degli uffici periferici delle amministrazioni statali interessate di volta in volta alla individuazione ed attuazione delle misure necessarie al superamento delle criticità riscontrate, anche di carattere sussidiario. Le riunioni del comitato esecutivo sono convocate senza l’osservanza di particolari formalità o di termini per assicurare la massima tempestività degli interventi. Ai componenti del comitato esecutivo non spettano compensi, emolumenti o rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.

3. All’esito delle riunioni del comitato esecutivo, il prefetto assume le determinazioni organizzative necessarie, invitando gli uffici interessati a provvedere in conformità entro un termine congruo.

4.In caso di persistente inerzia, il prefetto interviene in via sostitutiva. Si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180.

 

 

CAPO III

Ambiti territoriali e presenza dello Stato sul territorio

 

 

Art. 5

(Definizione degli ambiti territoriali provinciali e di città metropolitana)

 

1. La circoscrizione provinciale, così come definita in esito al riordino previsto dall’articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è l’ambito territoriale di competenza della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.

2. L’ambito territoriale di competenza degli uffici di cui al comma 1 è adeguato a quello delle città metropolitane, istituite ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

 

 

Art. 6

(Prefetto delegato presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della città metropolitana)

 

1. Presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo operante nell’ambito territoriale corrispondente a quello della città metropolitana possono essere delegate ad un prefetto, congiuntamente o anche disgiuntamente, specifiche funzioni in materia di protezione civile, difesa civile e soccorso pubblico, di immigrazione e asilo, di enti locali.

2. La delega di cui al comma 1 è disposta dal Ministro dell’interno con proprio decreto, in cui vengono specificate le singole materie oggetto della delega, per le quali il prefetto delegato può adottare tutti gli atti e i provvedimenti necessari. Sono definite con lo stesso decreto le modalità di raccordo e di coordinamento con il prefetto della città metropolitana, ai fini dell’ottimale esercizio delle funzioni delegate.

3. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 vengono altresì stabilite le modalità organizzative e la dotazione organica e strumentale dell’ufficio del prefetto delegato. Conseguentemente viene ridefinito il quadro organizzativo della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della città metropolitana, procedendo ai necessari accorpamenti e soppressioni delle aree funzionali.

 

 

Art. 7

(Istituzione del presidio di governo e strutture presidiarie)

 

1. Ai fini della istituzione dei presidi di cui all’articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le eccezionali esigenze ivi previste sono di norma correlate alla sussistenza di dati e indicatori riguardanti:

a) il tasso d’impatto di fenomenologie delittuose riferibili anche alla criminalità organizzata, tali da incidere sulle condizioni di legalità e sicurezza del territorio, valutate anche con riferimento all’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero all’avvio del relativo procedimento;

b) la sussistenza di livelli di rischio derivanti da condizioni di particolare vulnerabilità dell’ambiente e del territorio, tali da esporre a grave pregiudizio l’incolumità delle persone e l’integrità dei beni, valutate anche in relazione all’efficacia e alla tempestività delle forme di soccorso e di prima assistenza;

c) la presenza di situazioni di particolare squilibrio o di disagio economico e sociale, caratterizzate dalla carenza o insufficienza dei livelli delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, tali da comprometterne la garanzia di effettiva fruizione.

2. L’istituzione dei presidi di cui al comma 1 è disposta in relazione a specifici ambiti territoriali per la cui individuazione si tiene altresì conto, a fini di omogeneità, delle risorse del territorio e della sua specificità, del livello delle dotazioni infrastrutturali, nonché della qualità del tessuto produttivo.

3. Negli specifici ambiti territoriali di cui al comma 2 è istituito un presidio di governo, di seguito denominato “presidio”, cui è preposto un prefetto. Nell’ambito del medesimo territorio opera, altresì, un ufficio presidiario di pubblica sicurezza, cui è preposto un dirigente superiore della Polizia di Stato, fermo restando quanto previsto dal Capo I della legge 1° aprile 1981, n. 121. Il presidio è coadiuvato inoltre da articolazioni dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e, laddove ritenuto necessario in relazione alle esigenze del territorio, del Corpo forestale dello Stato.

4. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della difesa, dell’economia e delle finanze e, per quanto di competenza, con gli altri Ministri eventualmente interessati, si provvede alla definizione dell’ambito territoriale e all’individuazione del presidio. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuati, nell’ambito delle strutture esistenti e comunque nel rispetto del principio di invarianza del numero complessivo di quelle già presenti sul territorio nazionale, l’ufficio presidiario di pubblica sicurezza e le articolazioni delle altre forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che operano nello specifico ambito territoriale. Con il medesimo decreto è, altresì, stabilito il termine entro il quale si procede a verificare la permanenza delle eccezionali esigenze di cui all’articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

5. Il decreto di cui al comma 4 è trasmesso alle Camere.

 

 

Art. 8

(Funzioni del prefetto titolare del presidio)

 

1. Ferme restando le attribuzioni del prefetto della provincia, il prefetto titolare del presidio esercita, nello specifico ambito di competenza territoriale, le funzioni,di cui al presente articolo, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, di protezione civile e di difesa civile. A tal fine, con riguardo allo stesso ambito territoriale, è autorità di pubblica sicurezza, è titolare dei poteri di direzione unitaria e di coordinamento di cui all’articolo 13, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 e all’articolo 14, commi 2, lettera b), e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ed è legittimato ad adottare tutti i provvedimenti, ivi compresi quelli contingibili ed urgenti, previsti dalla normativa vigente.

2. Il prefetto titolare del presidio è coadiuvato da un comitato territoriale dell’ordine e della sicurezza pubblica, con funzioni consultive, composto dal titolare dell’ufficio presidiario di pubblica sicurezza e dai responsabili delle articolazioni periferiche delle altre forze di polizia di cui all’articolo 7, comma 3, e a cui partecipano i sindaci dei comuni compresi nello specifico ambito territoriale, quando siano interessati alle questioni da trattare. Alle riunioni del comitato territoriale possono partecipare, in relazione alle questioni poste all’ordine del giorno, componenti dell’ordine giudiziario, d’intesa con il procuratore della Repubblica competente. Ai fini del funzionamento del comitato territoriale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

3. Nei confronti delle amministrazioni locali che insistono nello specifico ambito territoriale, il prefetto titolare del presidio esercita i poteri e le attribuzioni di cui agli articoli 135, 143 e 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Allo stesso prefetto sono inoltre preventivamente comunicate le ordinanze adottate dai sindaci dei comuni che insistono nello specifico ambito territoriale, quali ufficiali di Governo, a tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana. A tal fine il prefetto titolare del presidio esercita, nei limiti dello specifico ambito territoriale, le attribuzioni di cui all’articolo 54 del predetto decreto legislativo.

4. Il prefetto titolare del presidio decide i ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti di cui all’articolo 9, adottati dal titolare dell’ufficio presidiario di pubblica sicurezza nello specifico ambito territoriale, per i quali è previsto il ricorso al prefetto della provincia secondo la vigente normativa.

5. Il prefetto titolare del presidio, per assicurare i servizi di emergenza, si avvale degli enti e delle istituzioni tenuti al concorso ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, che insistono nello specifico ambito territoriale.

6. Il prefetto titolare del presidio è altresì organo di mediazione e di composizione dei conflitti, adotta iniziative per la prevenzione e la mitigazione delle tensioni sociali, assicura la leale collaborazione interistituzionale per la promozione delle misure amministrative dirette al miglioramento della qualità e dell’efficienza dei servizi connessi alla effettiva fruizione dei diritti civili e sociali. Restano ferme in capo al prefetto della provincia le attribuzioni in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.

7. Nell’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto titolare del presidio assicura il necessario raccordo e collegamento informativo con il prefetto della provincia e con il prefetto del capoluogo di regione.

 

 

Art. 9

(Ufficio presidiario di pubblica sicurezza)

 

1. Il titolare dell’ufficio presidiario di pubblica sicurezza di cui all’articolo 7, comma 3, è autorità locale di pubblica sicurezza nell’ambito del comune in cui ha sede la stessa articolazione, ai sensi dell’articolo 15, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Ferme restando le attribuzioni del questore della provincia, il titolare dell’ufficio presidiario di pubblica sicurezza, nello specifico ambito di competenza territoriale, è autorità di pubblica sicurezza per le attribuzioni previste dall’articolo 14, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 e, anche in tale qualità, provvede:

a) all’attuazione dei provvedimenti adottati dal prefetto del presidio a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;

b) all’esercizio delle attribuzioni in materia di misure di prevenzione di competenza del questore, previste dal libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché di quelle di cui all’articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

c) alla ricezione del preavviso di cui all’articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dell’adozione dei conseguenti provvedimenti;

d) dell’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 100 e 110 del predetto regio decreto n. 773 del 1931;

e) all’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il titolare dell’ufficio presidiario di pubblica sicurezza assicura il necessario raccordo e collegamento informativo con il questore della provincia.

 

 

Art. 10

(Articolazione presidiaria del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

 

1. Il dirigente responsabile dell’articolazione periferica del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco di cui all’articolo 7, comma 3, svolge le funzioni inerenti i compiti istituzionali attribuiti allo stesso Corpo in materia di protezione civile, di difesa civile e di soccorso pubblico, assicurando la direzione unitaria e il coordinamento tecnico-operativo delle relative strutture periferiche che insistono nello specifico ambito territoriale.

2. Per le attività di prevenzione incendi, nonché ai fini dell’armonico esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il dirigente responsabile dell’articolazione periferica del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco assicura il necessario raccordo e collegamento informativo con il comandante provinciale.

 

 

CAPO IV

Servizi comuni per l’esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali

e assegnazione delle risorse finanziarie

 

Art. 11

(Individuazione dei servizi comuni, assegnazione

e gestione delle risorse nella fase transitoria)

 

1. Sono istituiti i servizi comuni per la realizzazione dell’esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali di cui all’articolo 10, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, in modo da assicurare la riduzione di almeno il 20 per cento della spesa sostenuta dallo Stato per l’esercizio delle medesime funzioni.

2. Al fine del conseguimento dei livelli ottimali di efficienza, le singole funzioni sono esercitate dall’ufficio unico preposto all’espletamento dei servizi comuni, individuato presso ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del Governo. Tale ufficio unico assume la responsabilità diretta ed esclusiva dell’espletamento delle funzioni assegnate.

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’interno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e i Ministri interessati, in fase di prima attuazione del presente regolamento, si forniscono alle amministrazioni interessate disposizioni e criteri per la definizione di un quadro ricognitivo delle risorse finanziarie relative alle funzioni per le quali realizzare l’esercizio unitario. Con lo stesso decreto sono individuate le singole voci di spesa che possono essere escluse dalla tabella di cui al comma 4, lettera a), in relazione a specifiche esigenze di funzionamento delle amministrazioni del comparto sicurezza e difesa, del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare con le stesse modalità, sono apportate modifiche o integrazioni alla tabella di cui al comma 4, lettera a),ai fini dell’individuazione di ulteriori tipologie di spesa per le quali realizzare l’esercizio unitario ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera d), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.

4. Sulla base delle definizioni e dei criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma precedente, entro 60 giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, il prefetto convoca la Conferenza provinciale permanente di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, cui partecipano i titolari di tutti gli uffici periferici dello Stato, ai fini della predisposizione e approvazione di un quadro ricognitivo per l’attuazione dei servizi comuni nella provincia con cui, alla data del 31 dicembre 2012, è effettuata la ricognizione:

a) delle risorse di cui al precedente comma 3 per l’esercizio unitario delle funzioni che, in sede di prima applicazione, sono limitate alle spese di funzionamento, come individuate nella tabella A), allegata al presente regolamento;

b) dei beni immobili di proprietà pubblica da destinare prioritariamente ai servizi comuni.

5. Il quadro ricognitivo per l’attuazione dei servizi comuni è comunicato al prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo del capoluogo di regione che, in sede di Conferenza regionale permanente, alla quale partecipano anche i prefetti delle altre province della regione, predispone, entro 30 giorni, il quadro ricognitivo regionale per l’attuazione dei servizi comuni. Sulla base dei quadri ricognitivi tempestivamente trasmessi dai prefetti dei capoluoghi di regione,la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, definisce per l’anno 2014 il quadro ricognitivo nazionale delle risorse, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno.

6. Sulla base di quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono determinate, per l’anno 2014, le somme iscritte negli stati di previsione di ogni amministrazione interessata, in termini di competenza e di cassa per le tipologie di spesa indicate nella tabella di cui al comma 4, lettera a), che confluiscono su appositi capitoli, suddivisi in piani gestionali, dello stato di previsione del Ministero dell’interno. Il Ministero dell’interno attribuisce le risorse di cui al periodo precedente ai titolari degli uffici unici di cui al comma 2,con le ordinarie procedure di spesa, ai sensi dell’articolo 12, comma1.

7. Per le tipologie di spesa connesse alle funzioni di cui al comma 1, non incluse nella ricognizione di cui al precedente comma 4, il prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo vigila e coordina le relative attività gestionali per il contenimento della spesa pubblica e il conseguimento dei livelli ottimali di efficienza dell’azione amministrativa dello Stato sul territorio. A tal fine, il prefetto può richiedere informazioni ed ogni notizia utile alle amministrazioni interessate.

9. Rimane attribuita al Ministero dell’economia e delle finanze la competenza sulle infrastrutture informatiche e sui relativi sistemi applicativi in uso agli uffici territoriali dello stesso Ministero, ai sensi dell’articolo 10, comma 3,del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.

 

 

Art. 12

(Assegnazione e gestione a regime delle risorse)

 

1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2015,le risorse destinate all’esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, individuate ai sensi del presente regolamento, sono direttamente allocate sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno ed attribuite ai titolari degli uffici unici di cui all’articolo 11, comma 2, secondo le procedure di spesa indicate nelle linee guida di cui al comma 2.

2. Le amministrazioni periferiche, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmettono ai titolari degli uffici unici preposti all’espletamento dei servizi comuni le previsioni dei fabbisogni per il triennio successivo. Le modalità di predisposizione e di trasmissione delle predette previsioni triennali ed ogni altra indicazione di carattere operativo sono stabilite da apposite linee guida redatte dal Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

3. Ai fini dell’assunzione delle decisioni di spesa, i competenti titolari degli uffici unici preposti all’espletamento dei servizi comuni, entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, tenendo conto delle previsioni di cui al comma 2, predispongono piani triennali per l’utilizzo delle risorse di cui al comma 1, individuando per ciascuno degli uffici periferici la quota delle spese di pertinenza.

4. Ai fini del presente articolo, resta fermo l’obbligo per i competenti titolari degli uffici unici preposti all’espletamento dei servizi comuni di approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.A. e di rispettare le previsioni contenute nell’articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135.

 

CAPO V

(Disposizioni finali)

 

Art. 13

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, l’attuazione degli articoli 2, comma 3, 6, 7, 8, 9 e 10 non comporta incremento delle dotazioni organiche ed è assicurata mediante l’utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Restano ferme la garanzia del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e la riduzione del 20 per cento della spesa sostenuta dallo Stato per l’esercizio delle funzioni logistiche e strumentali oggetto di esercizio unitario.

 

Art. 14

(Regioni a statuto speciale e Province autonome)

 

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano

Tabella A

di cui all’articolo 11,

comma 4, lettera a)



1) spese per beni di consumo;

2) spese per canoni e fitti;

3) spese per corsi di formazione;

4) spese per manutenzione ordinaria e riparazioni;

5) spese per locazioni, noleggi e leasing operativo;

6) spese per pubblicazioni periodiche;

7) spese per rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità,

8) spese postali e valori bollati;

8) spese per utenze;

9) spese per mense;

10) spese per servizi ausiliari;

11) spese per pulizia;

12) spese per vestiario.