Rilevazione elettronica delle presenze

Al Capo del Corpo Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della difesa civile Ing. Antonio GAMBARDELLA

 

Nazionale -

Come noto le varie leggi Finanziare impongono la rilevazione delle presenze anche nella Pubblica Amministrazione; preso atto della sua nota esplicativa prot.670/2008/2102 dell’aprile 2008 inviata ai Dirigenti locali per l’ attuazione di tali dispositivi, la scrivente O.S. ha però ricevuto successivamente dal territorio numerose segnalazioni di una certa difformità nella applicazione di questi dispositivi e del programma di gestione.

 

Avendo verificato le caratteristiche tecniche delle apparecchiature si riscontra la possibilità di “personalizzare” la rilevazione in base all’orario del singolo dipendente (operativo, amministrativo, giornaliero e funzionario) oltre al tempo macchina ed altre funzioni.

 

Non ci dilunghiamo oltre, ma appare evidente che una regolamentazione dell’orario di lavoro differente da quella sancita dal CCNL rientra nella contrattazione decentrata e non risulta alla scrivente che molti Dirigenti territoriali abbiano avviato tale procedura in fase di installazione del badge per la rilevazione delle presenze.

 

Pertanto si invita la signoria vostra in qualità di Capo del Corpo a voler sollecitare tutti i Dirigente ad avviare un sereno e proficuo confronto sul territorio, sintomo delle corrette relazioni sindacali avviate da questo Dipartimento per le materie di competenza della contrattazione di secondo livello, al fine di garantire a tutti i dipendenti del Corpo Nazionale un equo trattamento su tutto il territorio.

 

Occorre anche sottolineare che questo strumento manca anche di tutta quella modulistica che consenta di giustificare il dipendente, o allo stesso di richiedere il pagamento al posto dell’accumulo in banca del tempo (come già programmato di default) delle ore eccedenti il normale orario di lavoro.

 

Sottolineiamo comunque che uno degli obiettivi della rilevazione è quello di consentire il pagamento in tempi più celeri e soprattutto nei tempi di legge, delle competenze al personale dipendente del Corpo, ed altresì il controllo da parte degli uffici centrali di quei Dirigenti che quasi settimanalmente disattendono quanto previsto nel Dlgs. n. 66/2003 modificato ed integrato dal Dlgs. n. 213/2004 il quale regolamenta, come Ella ben sa, il numero massimo di ore di straordinario che è consentito far fare a tutti dipendente, nessuno escluso.