RICHIESTA CHIARIMENTO APPLICATIVO ART. 22 DPR 121/2022
Al Comandante Reggente Vigili del Fuoco di Trieste
Ing. Luigi GIUDICE
Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco F.V.G.
Ing. Luigi GIUDICE
Oggetto: Richiesta chiarimento applicativo art. 22 DPR 121/2022 – Computo orario giornaliero comprensivo di vigilanza antincendio e interventi in reperibilità
La scrivente Organizzazione Sindacale sottopone all’attenzione delle SS.LL., ciascuna per quanto di rispettiva competenza, una questione interpretativa concernente l’applicazione dell’art. 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 121/2022 con riferimento al personale con orario di lavoro giornaliero.
Il comma 2 della disposizione prevede che il personale che effettui un orario ordinario o straordinario autorizzato di durata non inferiore a sette ore al netto della pausa abbia diritto al servizio mensa con contribuzione del venti per cento ovvero, in assenza della mensa, ai servizi sostitutivi con analoga riduzione, e che al raggiungimento di almeno nove ore abbia diritto al servizio gratuito o ai servizi sostitutivi senza riduzione.
La formulazione normativa non richiede la continuità della prestazione lavorativa né introduce limitazioni in ordine alla tipologia delle attività autorizzate che possano concorrere al raggiungimento delle soglie orarie. Ne consegue che, ai fini dell’applicazione dell’art. 22, debba essere considerato l’orario complessivo effettivamente prestato nella giornata, risultante dalla somma del servizio ordinario e delle ulteriori attività lavorative autorizzate rese nell’interesse dell’Amministrazione.
Si rileva, infatti, che numerose prestazioni lavorative, rese nell’interesse dell’Amministrazione e formalmente autorizzate, quali – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – attività di formazione esterna, visite e procedimenti di prevenzione incendi, vigilanza ispettiva, servizi di vigilanza antincendio, esami ai sensi del D.Lgs. 81/2008, partecipazione a commissioni esterne, lavoro straordinario autorizzato e ulteriori servizi d’istituto, comportano un prolungamento dell’attività lavorativa nella medesima giornata oltre l’orario ordinario previsto.
In tale ambito rientrano, a pieno titolo, le ore prestate in vigilanza antincendio e le prestazioni rese dal personale tecnico in regime di reperibilità notturna con effettivo intervento per attività di soccorso tecnico urgente, anche in assenza di timbratura, qualora la concreta prestazione lavorativa risulti comprovata da idonea documentazione amministrativa e tecnica, quale rapporto di intervento, rapporto di vigilanza antincendio, richiesta o autorizzazione di straordinario per soccorso o altro istituto, verbale di esame ai sensi del D.Lgs. 81/2008, ovvero da altri atti formali attestanti l’attività svolta.
Si evidenzia che, nel caso della reperibilità, pur trattandosi di istituto distinto dall’orario ordinario, le ore effettivamente lavorate a seguito di chiamata costituiscono prestazione lavorativa a tutti gli effetti e, se autorizzate e documentate, rientrano nel concetto di orario straordinario ai fini del computo giornaliero previsto dall’art. 22. Analogo principio deve applicarsi alla vigilanza antincendio e alle ulteriori attività istituzionali esterne, che rappresentano servizio reso nell’interesse dell’Amministrazione e formalmente attestato dagli atti di servizio.
Laddove tali prestazioni, sommate al servizio ordinario della medesima giornata, determinino il superamento delle soglie delle sette o delle nove ore al netto della pausa, e la mensa di servizio non risulti concretamente fruibile – come frequentemente avviene in attività serali, notturne o esterne – devono ritenersi integrati i presupposti per l’erogazione del servizio sostitutivo della mensa nelle misure previste dalla norma.
Un’interpretazione restrittiva che escludesse dal computo le ore effettivamente lavorate in vigilanza antincendio o a seguito di intervento in reperibilità, anche quando formalmente documentate attraverso rapporti di intervento, rapporti di vigilanza, atti autorizzativi di straordinario, verbali di esame o altri riscontri amministrativi oggettivi, pur in assenza di timbratura, si porrebbe in contrasto con la lettera dell’art. 22 e con il principio di effettività della prestazione lavorativa, oltre a determinare un’ingiustificata compressione di diritti riconosciuti dalla normativa vigente.
Si chiede pertanto di voler fornire formale chiarimento interpretativo in ordine al corretto computo dell’orario giornaliero ai fini del riconoscimento del buono pasto e, conseguentemente, di procedere all’immediato adeguamento delle procedure applicative interne, assicurando il riconoscimento del beneficio a tutto il personale interessato che abbia maturato i relativi presupposti.
Si richiede altresì l’avvio di una puntuale ricognizione delle prestazioni rese negli anni precedenti, con conseguente ricalcolo e corresponsione dei buoni pasto o dei relativi servizi sostitutivi per tutte le situazioni ancora azionabili nei limiti della prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro, garantendo uniformità applicativa ed evitando disparità di trattamento.
La presente comunicazione, in quanto formale rivendicazione di crediti derivanti da prestazioni lavorative già rese e documentate, deve intendersi a ogni effetto quale atto di messa in mora e interruttivo dei termini di prescrizione, con riferimento ai diritti vantati dal personale interessato.
In difetto di riscontro, la scrivente si riserva di tutelare le posizioni individuali nelle sedi competenti.
Distinti saluti.
Per il Coordinamento Regionale U.S.B.
Roberto Pipan