Ri-assorbibilità di assegno ad personam intesa come restituzione dell'assegno stesso.

Al Ministero della Funzione Pubblica

Dott. Eugenio GALLOZZI



Egregio, dott. Gallozzi,

a seguito della definizione contrattuale biennio 2008/09 del comparto Vigili del Fuoco siamo con la presente a sottoporre quanto sotto riportato e chiederle un riscontro.

In applicazione dell’art. 174 del D. Lgs. 217/05, “norma di salvaguardia retributiva”, al personale vincitore del concorso di cui all’art. 167 c. 4 e inquadrato nel profilo di vice/collaboratore amministrativo contabile, è venuto a percepire uno stipendio tabellare inferiore al precedente di 34 euro, a suo tempo riconosciuto come assegno ad personam al fine di una differenza retributiva al momento della pubblicizzazione del rapporto di lavoro.

Scopo di questo tipo di beneficio retributivo è evitare che un lavoratore percepisca una retribuzione inferiore a quella percepita in precedenza, nel rispetto del c.d principio di invarianza retributiva e dell’art. 2103 del codice civile.

Il successivo riassorbimento dell’assegno ad personam, come previsto dal citato art. 174, avviene nel momento in cui, essendo sopraggiunti nel tempo ulteriori miglioramenti economici questo può pertanto essere sospeso.

Nel caso in questione - riferito al profilo di vice collaboratore amministrativo contabile del Corpo - poiché gli aumenti contrattuali relativi al biennio 2008/2009, hanno recuperato la precedente differenza di stipendio di 34 euro, l’Amministrazione ha ritenuto di dover sospendere la corresponsione dell’assegno di cui sopra.

L’Amministrazione non si è però limitata a sospendere l’attribuzione dell’assegno ma ha ritenuto di riprendere tutti gli assegni in precedenza attribuiti – da febbraio 2009 a febbraio 2011 -sottraendoli dagli arretrati del contratto 2008/2009, per l’importo corrispondente (oltre 800 euro) venendo così a contraddire la “ratio” dell’art. 174 (clausola di salvaguardia retributiva) interpretata pertanto in senso puramente virtuale, fittizio, formale.

Facciamo presente che, le somme percepite come assegno ad personam hanno costituito parte integrante della retribuzione di questi dipendenti a salvaguardia della loro retribuzione.

Pertanto la scrivente USB, ritiene che l’assorbimento di cui sopra, inteso come restituzione di somme già percepite e costituenti quindi parte integrante della retribuzione del citato personale, sia frutto di un’erronea interpretazione dell’amministrazione.

Alla luce delle su esposte considerazioni si chiede pertanto a codesto Ministero titolare della stipula contrattuale di volersi esprimere in merito.