RESPONSABILE NAZIONALE UFFICIO STAMPA DEL CNVVF

Nazionale -

Alla Direzione Centrale delle Risorse Umane

Prefetto Giovanni BRUNO


e p. c. Al Ministro dell'Interno

On. Marco MINNITI


Al Sottosegretario di Stato con delega al Dipartimento dei Vigili del Fuoco

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

On. Giampiero BOCCI


Oggetto: resposabile nazionale ufficio stampa del CNVVF.


la scrivente Organizzazione Sindacale, in riferimento all’oggetto, chiede di sapere se sia stata valutata o denunciata l'ipotesi contenuta nel Codice penale, Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 26 ottobre 1930, n. 251 - Approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare - TITOLO SETTIMO. Dei delitti contro la fede pubblica - CAPO QUARTO. Della falsità personale ARTICOLO 498 (Usurpazione di titoli o di onori). Dove si precisa che: Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 497-ter. abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929. Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente. Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione con le modalità stabilite dall'articolo 36 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. A ciò, riteniamo che, si aggiunga: il falso ideologico che consiste nel sostenere il falso in un documenti ufficiali. È una delle “falsità in atti”, come sono chiamati i reati che implicano la falsificazione di documenti con dichiarazioni diverse da quelle vere oppure la creazione di documenti falsi. Nel primo caso si parla di falso ideologico e nel secondo di falso materiale. Dove, se venisse accertato questo, le pene variano a seconda del ruolo dell’imputato (pubblico ufficiale o privato) e del documento falsificato. Arrivano a 2 anni di reclusione.

Ricordiamo che il falso ideologico è la menzogna contenuta in un documento: ed il servizio stampa nazionale, di fatto non esiste.

Ora è chiaro: che da prove fotografiche, siti, social, ecc… il superiore dipartimento ha avuto stretti rapporti con detto lavoratore quindi era, riteniamo, a conoscenza di posizione, ruolo, mansione e di conseguenza consapevole delle violazioni/reati di cui sopra. Quindi è ragionevole ipotizzare anche che vi siano gli estremi di una istigazione a delinquere spinta proprio dagli stessi vertici del dipartimento a danno del lavoratore. Tale ipotesi pur non giustificando l'operato del lavoratore in questione comunque deve far riflettere sul fatto che il “detto resposabile” non poteva esimersi da eseguire disposizioni o altro.

Infine, ma non meno importante: libri (5), premi ricevuti (innumerevoli) ed economie (missioni, spostamenti, ecc) hanno comunque fatto da corollario a tale vicenda. A tale proposito: non trovando riscontro nell'accordo dell'aprile del 2014, visto che l'ufficio stampa nazionale di fatto non esiste, si chiede di conoscere: capitolati utilizzati (vi è stata una distrazione di fondi?), titolarità della spesa e l’ammontare complessivo di questa operazione sia in investimento che in introiti; alla luce del fatto che neanche l'ufficio primo di staff del Capo Dipartimento del CNVVF di fatto ha al suo interno un organo stampa istituzionalizzato ed ufficiale.

Si rimane in attesa di sollecita risposta.