Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

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VIGILI FUOCO: GOVERNO APPROVA RIASSETTO ORGANIZZATIVO CORPO

(ASCA) - Roma, 16 apr - ''Il riassetto organizzativo e funzionale consentira' al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco di migliorare ulteriormente il coordinamento generale delle attivita' connesse al soccorso tecnico urgente e alla prevenzione incendi, che restano affidate alla responsabilita' dei Comandi provinciali''. Cosi' in una nota, il Viminale spiega l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dello schema di regolamento per la definizione del nuovo assetto organizzativo delle Direzioni regionali e interregionali dei Vigili del fuoco che consentira', si sottolinea, ''al Corpo Nazionale di completare l'ammodernamento delle proprie strutture sul territorio''. Il provvedimento, che per la definitiva approvazione sara' sottoposto al parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari, prevede che le Direzioni regionali e interregionali si trasformino in organi di decentramento, con conseguente snellimento e semplificazione dell'attivita' sinora svolta a livello centrale. A livello regionale verra' attribuita una maggiore capacita' operativa nello svolgimento delle funzioni tecniche e amministrative. In particolare, il decentramento del Corpo, secondo il Viminale, tende a ottimizzare la gestione delle risorse umane assegnate in ambito regionale e a razionalizzare le risorse finanziarie e strumentali, anche attraverso la gestione delle procedure contrattuali che interessano piu' Comandi provinciali.


D.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314

Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 1.

Àmbito della disciplina.

1. Il presente regolamento individua gli uffici dirigenziali generali che costituiscono le articolazioni periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: «Corpo nazionale», e ne determina le funzioni.

Art. 2.

Direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

1. Sono istituite le direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a cui è preposto un dirigente generale del Corpo nazionale, che assume la denominazione di direttore regionale o interregionale.

1-bis. Le funzioni vicarie vengono svolte dal comandante provinciale del capoluogo di regione che assume l’incarico di vice direttore regionale o interregionale.

1-ter. Ferme restando le competenze dei comandanti provinciali, il direttore regionale, sulla base delle direttive impartite dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, pianifica, coordina e controlla le attività dei comandi provinciali e ne attua il raccordo con il medesimo Dipartimento, con riferimento alle funzioni ed ai compiti attribuiti nell’articolo 3 del presente decreto.”

2. Le direzioni regionali di cui al comma 1 sono istituite nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria. Per le regioni Veneto e Trentino-Alto Adige è istituita la direzione interregionale di cui al comma 1, ferme restando le competenze esclusive delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Gli ispettorati regionali ed interregionali istituiti presso le regioni di cui al comma 2 sono soppressi.

Art. 3.

Funzioni e compiti delle direzioni regionali ed interregionali.

1. Le direzioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono uffici di livello dirigenziale generale e svolgono in sede locale funzioni e compiti operativi e tecnici spettanti allo Stato in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi ed altri compiti assegnati dalla normativa vigente, nonché i compiti operativi e tecnici del Corpo nazionale in materia di protezione e di difesa civile.

2. I compiti di organizzazione, indirizzo e coordinamento in relazione alle funzioni di cui al comma 1 spettano al Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile.

3. Alle direzioni regionali ed interregionali sono attribuiti, oltre ai compiti già espressamente previsti dalla normativa vigente per gli ispettorati regionali, le funzioni ed i compiti di seguito indicati:

a) proposta al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di obiettivi da assegnare ai comandanti provinciali, e partecipazione al processo di rilevazione dei risultati dell’azione amministrativa a livello territoriale;

a–bis) attribuzione di incarichi e responsabilità di specifici progetti, previa autorizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai comandanti provinciali ed assegnazione, qualora necessario, delle relative risorse;

a-ter) partecipazione all’attività di soccorso pubblico in ambito regionale, assicurando:

1) l’azione di coordinamento generale dell’attività operativa negli ambiti territoriali di competenza per interventi complessi che richiedano risorse di più comandi provinciali, nonché l’impiego dei nuclei specialistici in ambiti provinciali diversi da quelli di servizio, mediante le sale operative regionali;

2) l’invio, in ambito regionale, di personale e mezzi, in dotazione ai comandi provinciali della regione, ad altri comandi provinciali in caso di necessità operative;

3) il coordinamento delle risorse assegnate ai comandi provinciali in ambito regionale, finalizzate al potenziamento dei dispositivi di soccorso dei Comandi provinciali in caso di necessità contingenti.

a-quater) gestione delle risorse umane assegnate in ambito regionale, con riferimento a:

  1. gestione funzionale delle componenti specialistiche del Corpo nazionale specificamente individuate, dipendenti dai comandi provinciali, che operano sul territorio di competenza;

  2. gestionale funzionale delle componenti specializzate, dipendenti dai comandi provinciali, che operano nel territorio di competenza;

  3. programmazione delle presenze dei dirigenti in servizio presso le strutture periferiche del Corpo nazionale;

  4. ripartizione del personale discontinuo, destinato in ambito regionale dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, tra i comandi provinciali. In relazione alle risorse assegnate i comandanti provinciali provvedono ai richiami;

  5. trasferimenti temporanei del personale in ambito regionale, per motivi di servizio o familiari, d’intesa con i comandanti provinciali e informando il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Tali trasferimenti hanno durata massima non superiore a sessanta giorni, prorogabili, per una sola volta, fatta salva la facoltà di revoca o di conferma da parte del Dipartimento stesso;

  6. autorizzazione all’invio in missione del personale in ambito regionale per esigenze di servizio, fino ad un massimo, prorogabile per una sola volta, di tre giorni;

  7. gestione dei servizi di assistenza previdenziale e contributiva del personale in ambito regionale;

a-quinquies) gestione delle risorse finanziarie, strumentali e logistiche, per quanto attiene:

  1. adozione di provvedimenti relativi alle spese per il funzionamento della direzione regionale e a quelle per l’acquisto di beni o la fornitura di servizi;

  2. proposta al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di assegnazione ai comandi provinciali, nell’ambito del territorio di competenza, di mezzi, attrezzature e beni strumentali;

  3. dislocazione temporanea, in caso di necessità, di mezzi, attrezzature e beni strumentali ai comandi provinciali nell’ambito del territorio di competenza, concordemente con il comandante provinciale, previa comunicazione al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che per sopravvenute disponibilità può disporre la riallocazione;

  4. espletamento delle procedure contrattuali per la fornitura di beni e servizi che interessino più comandi nell’ambito del territorio di competenza, su delega del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

  5. gestione dei servizi amministrativi per l’elaborazione delle competenze accessorie del personale assegnato in ambito regionale;

  6. gestione, in ambito regionale, di servizi tecnici, logistici, informatici e di manutenzione, specificamente individuati dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nell’ambito delle risorse assegnate;

  7. rinnovo delle patenti di guida per automezzi e natanti targati VF;

a-sexies) monitoraggio dell’attività di prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 e successive modificazioni ed integrazioni;

a-septies) azione di coordinamento e raccordo dei comandi provinciali nella individuazione di nuovi presidi permanenti e volontari.

a-opties) gestione dei nuclei specialistici di assistenza alle aziende in materia di miglioramento della sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro, previsti dal comma 5 dell’articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

b) pianificazione e coordinamento delle attività di soccorso pubblico anche in ambito aeroportuale e portuale, prevenzione incendi, difesa civile e protezione civile per gli aspetti di competenza previsti dalle disposizioni vigenti e da espletarsi in sede periferica;

c) coordinamento delle componenti specialistiche e specializzate del Corpo nazionale che operano nel territorio di competenza, anche ai fini del raccordo con il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

d) rappresentanza in sede regionale, per gli aspetti di competenza del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, anche nelle relazioni sindacali concernenti il Corpo nazionale, ivi compresa la presidenza della delegazione per la negoziazione integrativa decentrata, a norma degli articoli 38 e 84 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

e) in attuazione delle direttive del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, pianificazione e coordinamento della formazione da effettuarsi in àmbito regionale del personale permanente e volontario e delle attività di addestramento da svolgersi in sede provinciale ovvero attraverso i poli didattici territoriali;

e- bis) formulazione di proposte ed espressione di pareri al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in ordine a materie inerenti i servizi d’istituto;

e-ter) definizione, a livello regionale e d’intesa con il Dipartimento, per gli aspetti di competenza, di accordi di programma, protocolli di intesa, convenzioni e procedure operative con regioni ed enti locali in materia di soccorso e protezione civile, di formazione nel settore della sicurezza antincendio ed in altri ambiti di competenza del Corpo nazionale;

e-quater) promozione della mappatura dei rischi e predisposizione e gestione dei piani interprovinciali di intervento di soccorso;

e-quinquies) preparazione e direzione operativa di esercitazioni a carattere regionale, di protezione civile e difesa civile

f) pianificazione, organizzazione e gestione delle reti regionali di telecomunicazione ed informatiche del Corpo nazionale, compresa la rete di rilevamento della radioattività ambientale, fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui all'articolo 104 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e del Ministero delle comunicazioni in materia di ripartizione ed assegnazione delle frequenze;

g) coordinamento sull'applicazione della normativa in materia di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro da parte dei comandi provinciali;

h) svolgimento di ogni altro compito espressamente delegato dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Art. 4.

Disposizioni transitorie e finali.

1. Con successivo decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli uffici delle direzioni regionali e interregionali con la definizione dei relativi compiti.

2. (già abrogato dall'art. 3, D.P.R. 21 marzo 2005, n. 85.)

3. Le assunzioni da effettuare in attuazione del piano annuale per il 2002, di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, tengono conto delle unità di personale utilizzate ai fini della rideterminazione della pianta organica di cui al presente regolamento.

3.bis Le disposizioni del presente regolamento operano nel rispetto dei procedimenti negoziali adottati ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

4. L'attuazione del presente regolamento non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.